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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14828/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di BARI. 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., risultando la pena il risultato dell'accordo tra le parti, in assenza della prospettazione di profili di illegalità della stessa; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di BARI. 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., risultando la pena il risultato dell'accordo tra le parti, in assenza della prospettazione di profili di illegalità della stessa; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 14828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris