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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 34727/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 08/04/2026, il Tribunale di Torino, sezionemisure di prevenzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] cherichiedeva dichiararsi la sopravvenuta inefficacia della misura di prevenzione aisensi dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 a fronte dell’applicazione della libertàvigilata.[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, con decreto in data 31/01/2025, alla misuradi prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni, con divietodi avvicinamento e comunicazione ai genitori e, stante il rifiuto del braccialettoelettronico, con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione alla PoliziaGiudiziaria due volte alla settimana.Era stato poi collocato presso un Centro di accoglienza per seguire unpercorso terapeutico finalizzato all’affrancamento dall’abuso di sostanze.Nel richiamato decreto applicativo del 31/01/2025, divenuto irrevocabile il29/03/2025 perché non impugnato dall’interessato, la questione inerenteall’assorbimento delle esigenze sottese alla misura di prevenzione nell’esecuzionein atto della misura di sicurezza era stata già affrontando respingendo specificaeccezione in base ad una motivazione che il provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hariportato integralmente.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di DavideVaccaro, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge inrelazione agli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 159/2011.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, perché non si confronta con le ragioni esposte nelprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 regola i rapporti tra la misura di sicurezzadella libertà vigilata e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale;stabilisce, particolare, che «quando sia stata applicata una misura di sicurezzadetentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo allasorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti».La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione, spiegando che «aisensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cuisia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilitàapplicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima».(Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900 - 01).Sicché, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non è stato fissato unprincipio di incompatibilità applicativa assoluta tra le due misure, ma è statostabilito che se la misura di sicurezza è già in atto non può darsi esecuzione allamisura di prevenzione, la quale potrà semmai produrre effetti dopo che saràcompletamente espiata la misura di sicurezza.Come spiega in motivazione il precedente soprarichiamato, la normariconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe lemisure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea (e in tal senso la recentegiurisprudenza di legittimità si pone in continuità con Sez. 1, n. 3095 del27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del18/03/2003).La norma va poi letta tenendo conto del dettato di cui all’art. 15, comma 2secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in forza del quale «se alla personaobbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi èsottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno».Orbene, come emerge dal provvedimento impugnato (e la circostanza non ècontestata), all’epoca in cui è stata applicata la misura di prevenzione con ildecreto in data 30/01/2025 la misura di sicurezza della libertà vigilata era statadisposta con la sentenza di condanna, ma non era ancora in corso di esecuzione;e anche per questa ragione l’originaria eccezione di non applicabilità della misuradi prevenzione era stata respinta dal Tribunale sezione misure di prevenzione(così alle pagine 4 e 5 del decreto applicativo riportate nel provvedimentoimpugnato).Come rappresenta lo stesso ricorrente, la misura della libertà vigilata è statapoi effettivamente applicata ai sensi dell’art. 211 cod. pen. previa emissione delprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 10/12/2025,pertanto dopo che il decreto applicativo della misura di prevenzione ha avutoesecuzione e dopo che è divenuto irrevocabile.Sicché la libertà vigilata non è stata applicata prima dell’esecuzione dellamisura di prevenzione, secondo la scansione descritta dall’art. 13 cit.Ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata espressamente dall’art. 15, comma 2secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in quanto al ricorrente è stata applicata lalibertà vigilata, quando era già sottoposto alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale impostagli con prescrizioni e per questo era collocatopresso il Centro di accoglienza dove deve seguire un percorso terapeutico.Sicchè opera la regola secondo la quale egli sarà sottoposto alla libertàvigilata dopo la cessazione dell'obbligo di permanere presso il suddetto centro inforza della misura di prevenzione.3.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 08/04/2026, il Tribunale di Torino, sezionemisure di prevenzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] cherichiedeva dichiararsi la sopravvenuta inefficacia della misura di prevenzione aisensi dell’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 a fronte dell’applicazione della libertàvigilata.[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, con decreto in data 31/01/2025, alla misuradi prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni, con divietodi avvicinamento e comunicazione ai genitori e, stante il rifiuto del braccialettoelettronico, con l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione alla PoliziaGiudiziaria due volte alla settimana.Era stato poi collocato presso un Centro di accoglienza per seguire unpercorso terapeutico finalizzato all’affrancamento dall’abuso di sostanze.Nel richiamato decreto applicativo del 31/01/2025, divenuto irrevocabile il29/03/2025 perché non impugnato dall’interessato, la questione inerenteall’assorbimento delle esigenze sottese alla misura di prevenzione nell’esecuzionein atto della misura di sicurezza era stata già affrontando respingendo specificaeccezione in base ad una motivazione che il provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hariportato integralmente.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di DavideVaccaro, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge inrelazione agli artt. 13 e 15 d.lgs. n. 159/2011.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso, perché non si confronta con le ragioni esposte nelprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 regola i rapporti tra la misura di sicurezzadella libertà vigilata e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale;stabilisce, particolare, che «quando sia stata applicata una misura di sicurezzadetentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo allasorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti».La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione, spiegando che «aisensi dell'art. 13 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cuisia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilitàapplicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima».(Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900 - 01).Sicché, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non è stato fissato unprincipio di incompatibilità applicativa assoluta tra le due misure, ma è statostabilito che se la misura di sicurezza è già in atto non può darsi esecuzione allamisura di prevenzione, la quale potrà semmai produrre effetti dopo che saràcompletamente espiata la misura di sicurezza.Come spiega in motivazione il precedente soprarichiamato, la normariconosce implicitamente la liceità dell'applicazione congiunta di entrambe lemisure e ne vieta soltanto l'esecuzione simultanea (e in tal senso la recentegiurisprudenza di legittimità si pone in continuità con Sez. 1, n. 3095 del27/05/1998, Rv. 211019; Sez. 1, n. 10165 del 07/02/2001; Sez. 1, n. 14786 del18/03/2003).La norma va poi letta tenendo conto del dettato di cui all’art. 15, comma 2secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in forza del quale «se alla personaobbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi èsottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno».Orbene, come emerge dal provvedimento impugnato (e la circostanza non ècontestata), all’epoca in cui è stata applicata la misura di prevenzione con ildecreto in data 30/01/2025 la misura di sicurezza della libertà vigilata era statadisposta con la sentenza di condanna, ma non era ancora in corso di esecuzione;e anche per questa ragione l’originaria eccezione di non applicabilità della misuradi prevenzione era stata respinta dal Tribunale sezione misure di prevenzione(così alle pagine 4 e 5 del decreto applicativo riportate nel provvedimentoimpugnato).Come rappresenta lo stesso ricorrente, la misura della libertà vigilata è statapoi effettivamente applicata ai sensi dell’art. 211 cod. pen. previa emissione delprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 10/12/2025,pertanto dopo che il decreto applicativo della misura di prevenzione ha avutoesecuzione e dopo che è divenuto irrevocabile.Sicché la libertà vigilata non è stata applicata prima dell’esecuzione dellamisura di prevenzione, secondo la scansione descritta dall’art. 13 cit.Ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata espressamente dall’art. 15, comma 2secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011, in quanto al ricorrente è stata applicata lalibertà vigilata, quando era già sottoposto alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale impostagli con prescrizioni e per questo era collocatopresso il Centro di accoglienza dove deve seguire un percorso terapeutico.Sicchè opera la regola secondo la quale egli sarà sottoposto alla libertàvigilata dopo la cessazione dell'obbligo di permanere presso il suddetto centro inforza della misura di prevenzione.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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