CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 00045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SANNINO Giuseppina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2017 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/10/2017 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena pecuniaria di euro 800,00 di multa, sospesa alle condizioni di legge, perché ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di un appartamento dello IACP ex artt. 633 e 639 bis cod. pen. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo la violazione di legge per l'omessa applicazione, anche d'ufficio, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. nonché. per il mancato riscontro della richiesta di . revoca della sospensione condizionale della pena. 3. Va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il reato, infatti, è stato contestato "dal 3.6.2008, con condotta permanente", da ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado, il 04/10/2011, in mancanza di altro riferimento alla cessazione della permanenza (cfr. Cass. sez. un. sent. n. 11930 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 26/11/1994 - Rv. 199170), con conseguente decorso del termine prescrizionale massimo, di sette anni e sei mesi, il 04/04/2019, in assenza di cause di sospensione ex art. 161 cod. pen. 4. Non può ritenersi la manifesta infondatezza del ricorso - e, quindi, l'inammissibilità, ostativa all'instaurazione di un valido rapporto processuale - in ragione dei rilievi sull'omessa valutazione da parte della corte territoriale della possibile applicazione d'ufficio della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cammino LLQL Utt '