Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:511
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑187/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA])
«Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali — Varietà vegetale SUMCOL 01 — Rigetto della domanda di privativa comunitaria — Assenza di carattere distintivo della varietà candidata»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7, n. 1 e 2)
2.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Presupposti per la concessione della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7, n. 2)
3.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Privativa per ritrovati vegetali — Decisione di concessione o di diniego della privativa
(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 76 e 78)
1.
Se il giudice comunitario riconosce all’amministrazione un margine discrezionale in materia economica o tecnica, ciò non implica
che egli debba astenersi dal controllare l’interpretazione di dati di tale natura da parte dell’amministrazione. Infatti,
il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti,
la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti
che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le
conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione
economica o tecnica a quella dell’amministrazione
Alla luce dei criteri fissati dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati
vegetali, la valutazione del carattere distintivo di una varietà vegetale presenta una complessità scientifica e tecnica tale
da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale. Infatti, una siffatta valutazione richiede una
perizia e conoscenze tecniche particolari, segnatamente nel campo della botanica e della genetica. Per contro, la valutazione
dell’esistenza di un’altra varietà notoriamente conosciuta, tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 7, n. 2, di suddetto
regolamento, non esige alcuna perizia o conoscenze tecniche particolari e non presenta alcuna complessità tale da giustificare
una limitazione della portata del controllo giurisdizionale.
(v. punti 61, 63‑65)
2.
Ai termini stessi delle direttive della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (convenzione UPOV),
la pubblicazione, nella letteratura scientifica, di una descrizione dettagliata di una varietà vegetale costituisce uno degli
elementi che possono essere presi in considerazione per stabilire la sua notorietà. Un elemento del genere può altresì essere
preso in considerazione a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati
vegetali. Da un lato, infatti, tale norma non contiene un elenco esaustivo degli elementi atti a stabilire la notorietà di
una varietà di riferimento, il che è confermato dall’uso dell’avverbio «in particolare». Dall’altro, ai sensi del penultimo
‘considerando’ del regolamento n. 2100/94, detto regolamento tiene conto, in particolare, della convenzione UPOV.
(v. punti 94, 97, 99)
3.
Ai sensi dell'art. 76 del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la commissione
di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ha il potere di procedere d’ufficio all’esame dei fatti, segnatamente
tramite il ricorso alle misure d’istruzione elencate dall’art. 78 del medesimo regolamento. Di conseguenza, poiché una misura
d’istruzione può essere decisa d’ufficio senza che la commissione di ricorso sia tenuta a discuterne preventivamente l’opportunità
o la necessità con le parti, una siffatta misura può anche essere rinviata d’ufficio, alle stesse condizioni, qualora nel
corso della sua deliberazione la commissione di ricorso giunga ad un giudizio diverso. Non si tratta qui di decisioni adottate
a sorpresa, in violazione di un presunto principio generale di diritto comunitario, bensì dell’esercizio, da parte della commissione
di ricorso, del potere discrezionale conferitole dall’art. 76.
(v. punto 121)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
19 novembre 2008 (
*
)
«Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali – Varietà vegetale SUMCOL 01 – Rigetto della domanda di privativa comunitaria – Assenza di carattere distintivo della varietà candidata»
Nella causa T‑187/06,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Lüdinghausen (Germania), rappresentato inizialmente dagli avv.ti T. Leidereiter, W.-A. Schmidt e I. Memmler,
successivamente dagli avv.ti Leidereiter e Schmidt,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentato dai sigg. B. Kiewiet e M. Ekvad, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 2 maggio 2006 (caso A 003/2004),
riguardante una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà vegetale SUMCOL 01,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Settima Sezione),
composto dai sigg. N. J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, E. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2006,
visto la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2006,
vista la decisione di non autorizzare il deposito di una controreplica,
in seguito all’udienza del 14 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100 concernente la privativa comunitaria per ritrovati
vegetali (GU L 227, pag. 1), la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali viene concessa per varietà distinte, omogenee,
stabili e nuove.
2
A norma dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94:
«1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un
particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla
data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’articolo 51.
2. L’esistenza di un’altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della
domanda, determinata in virtù dell’articolo 51:
a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro
ufficiale delle varietà vegetali, nella [OSCURATO:PERSONA] o in qualunque Stato oppure nell’ambito di un’organizzazione intergovernativa
competente in materia;
b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l’iscrizione nel
suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.
Il regolamento di esecuzione a norma dell’articolo 114 può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente
conosciuti».
3
A norma dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94, come modificato, se in seguito ad un primo esame l’[OSCURATO:PERSONA] comunitario
delle varietà vegetali ([OSCURATO:PERSONA]) constata che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali,
adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 7,
8 e 9 sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi competenti (uffici d’esame).
4
Ai termini dell’art. 56, n. 1, del regolamento n. 2100/94, fatto salvo un diverso tipo di esame tecnico relativo al rispetto
delle condizioni fissate dagli artt. 7, 8 e 9, gli uffici d’esame effettuano sperimentazioni di coltura della varietà o qualsiasi
altra ricerca necessaria per l’esame tecnico.
5
In forza dell’art. 61, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2100/94, l’[OSCURATO:PERSONA] respinge la domanda per la privativa comunitaria
per ritrovati vegetali se giunge alla conclusione, in base alle relazioni d’esame di cui all’art. 57, che le condizioni degli
artt. 7, 8 e 9 non sono state rispettate.
6
Ai sensi dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94, se ritiene che i risultati dell’esame bastino per pronunciarsi sulla domanda
e che non esistano impedimenti ai sensi degli artt. 59 e 61, l’[OSCURATO:PERSONA] concede la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
7
Secondo l’art. 67 del regolamento n. 2100/94, le decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] adottate, in particolare, in forza degli artt. 61 e 62
sono impugnabili.
8
L’art. 70 del regolamento n. 2100/94 dispone quanto segue:
«1. Se il servizio dell’[[OSCURATO:PERSONA]] che ha predisposto la decisione ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, l’[[OSCURATO:PERSONA]] rettifica
la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando al ricorrente si oppone un’altra parte della procedura di
ricorso.
2. Se la decisione non è rettificata entro un termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, per quanto riguarda
l’appello l’[[OSCURATO:PERSONA]] deve immediatamente:
– decidere se intentare un’azione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, seconda frase,
e
– deferire il ricorso alla commissione di ricorso».
9
A norma dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94:
«Nel corso della procedura, l’[[OSCURATO:PERSONA]] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto
dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’[OSCURATO:PERSONA] non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti
entro i termini fissati dall’[[OSCURATO:PERSONA]]».
[OSCURATO:PERSONA]
10
Il 7 giugno 2001, il ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati
vegetali a norma del regolamento n. 2100/94. Tale domanda è stata registrata con il numero 2001/0905.
11
Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa è la varietà vegetale SUMCOL 01 (in prosieguo: la «varietà
SUMCOL 01» o la «varietà candidata»), presentata inizialmente come appartenente alla specie
Coleus canina, Katzenschreck
. Le parti hanno successivamente convenuto che tale varietà apparteneva piuttosto alla specie
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
.
12
Il ricorrente ha indicato nella sua domanda che la varietà candidata era già stata commercializzata sul territorio dell’Unione
europea, inizialmente nel gennaio 2001, con la denominazione «Verpiss dich» («sparisci»), ma non al di fuori di detto territorio.
Essa deriverebbe dall’incrocio di una pianta della specie
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
con una pianta della specie
[OSCURATO:PERSONA] ssp.
(pianta denominata in tedesco «Buntnessel» dell’America del Sud).
13
Il 1° luglio 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ha incaricato il Bundessortenamt ([OSCURATO:PERSONA] federale delle varietà vegetali, Germania) di procedere
all’esame tecnico conformemente all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
14
Tanto dal fascicolo quanto dall’esposizione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nonché dalle allegazioni in punto
di fatto, contenute nel ricorso e non contestate dall’[OSCURATO:PERSONA], emerge che nel corso del primo anno del procedimento di esame,
taluni concorrenti del ricorrente si sono opposti alla concessione della privativa richiesta. Tali concorrenti hanno sostenuto
che la varietà candidata non costituiva un nuovo ritrovato vegetale bensì una varietà selvatica originaria del Sudafrica e
da anni commercializzata in predetto paese nonché in Germania.
15
La varietà candidata è stata anzitutto posta a confronto con una varietà di riferimento fornita dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], concorrente
del ricorrente, e dalla medesima classificata come appartenente alla specie
[OSCURATO:PERSONA] comosus
, «simile all’
ornatus
». È effettivamente emerso che queste due varietà non si distinguevano nettamente. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita ad addurre
alcuna prova che la varietà di riferimento fosse già conosciuta. Nella sua relazione intermedia del 28 novembre 2002, predisposta
conformemente alle norme dell’UPOV (Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali), il Bundessortenamt ha
pertanto rilevato quanto segue:
«[…] quest’anno, la SUMCOL 01 non si distingueva dalle piante denominate
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
della società [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non poteva fornire alcuna prova della commercializzazione delle piante intrapresa
fin dal 1998. Occorrerà procedere ad un nuovo esame nel 2003».
16
Il 20 marzo 2002, il dott. [OSCURATO:PERSONA], agendo in nome della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esaminatrice del Bundessortenamt incaricata dell’esame
tecnico, ha preso contatto con il sig. E. van [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del giardino botanico di Kirstenbosch (Sudafrica) pregandolo
di fornirgli talee o semi delle specie
[OSCURATO:PERSONA] comosus
o
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
, che intendeva utilizzare come varietà di riferimento. Egli gli ha anche chiesto se, in Sudafrica, fossero disponibili sul
mercato varietà di tali specie.
17
Nella sua risposta 25 marzo 2002, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha indicato quanto segue:
«Nel nostro paese, le specie
[OSCURATO:PERSONA] comosus
e
P. ornatus
vengono coltivate in modo abituale. La prima specie viene d’ora innanzi considerata come pianta avventizia invasiva e non
può più essere venduta nei vivai. Dei cultivar multicolori sono disponibili e spesso coltivati e credo che sia ancora legale
moltiplicarli. La specie
P. ornatus
continua ad essere molto utilizzata e venduta dai vivaisti. Siamo ora in autunno e cercherò dei semi di queste due specie.
Siccome non si tratta di specie indigene della nostra regione, non le coltiviamo qui a Kirstenbosch e dovrò cercare di ottenere
dei semi di piante provenienti da giardini privati».
18
In una lettera 15 maggio 2002, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Wisley ([OSCURATO:PERSONA]) ha esposto
quanto segue alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]:
«Temo che non abbiamo semi di [OSCURATO:PERSONA]. Le suggerisco di prendere contatto sia con la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
a Kirstenbosch […] sia con la [OSCURATO:PERSONA] […], Città del Capo, Sudafrica.
Per quanto riguarda la
C. Canina
, è praticamente sicuro che si tratta della specie
Plectrantus ornatus
, in passato erroneamente nota sotto il nome di
P. comosus
. Ho portato qualche pianta di “
C. canina
” da trapiantare ed esse sono più o meno identiche a quelle della specie
P. ornatus
che coltivo da anni nonché ad una pianta che ho ricevuto all’inizio dell’anno scorso da un vivaio della [OSCURATO:PERSONA] ai fini
della sua identificazione».
19
In una lettera 16 ottobre 2002, in relazione ad una fotografia della varietà candidata che gli era stata trasmessa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione nel seguente modo:
«[OSCURATO:PERSONA] pianta in questione è senza dubbio un
P. ornatus [OSCURATO:PERSONA]
. Conosco molto bene tale specie. Il
P. comosus
è un grande arbusto con foglie pelose molto diverse».
20
Il 12 dicembre 2002, il Bundessortenamt ha ricevuto alcune talee spedite dal sig. van [OSCURATO:PERSONA] e da questo presentate come
prelevate dal suo giardino privato. Poiché alcune di dette talee non erano sopravvissute al trasporto, probabilmente a causa
del freddo, il Bundessortenamt ha moltiplicato quelle superstiti per ottenere talee supplementari. Le piante così ottenute
sono state coltivate congiuntamente con le piante della varietà candidata SUMCOL 01 durante l’anno di esame 2003. In esito
a questo esame è emerso che la varietà candidata si distingueva soltanto in minima misura dalle piante ottenute in base alle
talee inviate dal sig. van [OSCURATO:PERSONA]. Secondo un messaggio di posta elettronica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2003, le
differenze erano certamente «significative» ma appena visibili.
21
Con lettera 7 agosto 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che, secondo il Bundessortenamt, «esiste[vano] delle carenze
nel carattere distintivo delle piante rispetto alle piante testate nel giardino botanico di Kirstenbosch». È pacifico tra
le parti che tali piante provenivano difatti dal giardino privato del sig. van [OSCURATO:PERSONA]. La predetta lettera enunciava parimenti
che secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non era stato in condizione di identificare la sua varietà SUMCOL 01 in occasione
della sua ispezione del terreno di sperimentazione del Bundessortenamt.
22
Nel settembre 2003, il ricorrente ha fatto valere le sue osservazioni in risposta ai risultati dell’esame tecnico. Fondandosi,
da una parte, sui risultati del suo sopralluogo in Sudafrica effettuato tra il 29 agosto e il 1° settembre 2003 e, dall’altra,
sui risultati della sua visita al giardino botanico di Meise (Belgio) il 15 settembre 2003, si è dichiarato convinto che le
piante provenienti dal giardino del sig. van [OSCURATO:PERSONA], usate a fini comparativi, non appartenevano alla varietà di riferimento
bensì alla varietà SUMCOL 01 stessa. Del resto, egli ha menzionato i propri dubbi circa la notorietà della varietà di riferimento.
23
La relazione finale del Bundessortenamt del 9 dicembre 2003, redatta conformemente alle norme dell’UPOV, è stata comunicata
al ricorrente per osservazioni con una lettera di accompagnamento dell’[OSCURATO:PERSONA] 15 dicembre 2003. Tale relazione conclude per
l’assenza di carattere distintivo della varietà candidata SUMCOL 01 rispetto alla varietà di riferimento
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
del Sudafrica (van [OSCURATO:PERSONA]).
24
Il ricorrente ha fatto valere le sue ultime osservazioni su tale relazione il 3 febbraio 2004.
25
Con decisione 19 aprile 2004, R 446 (in prosieguo: la «decisione di rigetto»), l’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di privativa
comunitaria a causa dell’assenza di carattere distintivo della varietà SUMCOL 01, ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94.
26
Per quanto riguarda più particolarmente la condizione relativa alla notorietà della varietà di riferimento, nella decisione
di rigetto, l’[OSCURATO:PERSONA] si è espresso nel seguente modo:
«Nel corso dell’esame tecnico, la varietà “Sumcol 01” non si distingueva nettamente, mediante l’espressione dei caratteri
osservati, dal materiale di riferimento del
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
del Sudafrica che era notoriamente conosciuto al momento della presentazione della domanda (7 giugno 2001).
[…]
Il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il giardino botanico di Kirstenbosch si concentrava sulle specie indigene. Il
P. ornatus
non era una pianta indigena del Sudafrica, il che spiega perché tale specie non è coltivata nel giardino botanico. La varietà
[di riferimento] si trova tuttavia sul mercato ed è venduta nei centri commerciali di giardinaggio del Sudafrica, cosicché
è possibile trovarla nei giardini privati come quello del sig. van [OSCURATO:PERSONA]. Siccome tale varietà è disponibile sul mercato
e può essere trovata nei giardini privati, essa deve essere considerata notoriamente conosciuta.
L’[[OSCURATO:PERSONA]] non ha alcuna ragione per dubitare dell’origine del materiale vegetale indicata dal sig. van [OSCURATO:PERSONA]».
27
L’11 giugno 2004, il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]. In questa
occasione egli ha chiesto di poter consultare gli atti del procedimento. La sua domanda è stata pienamente accolta il 25 agosto
2004, ovvero cinque giorni prima della scadenza del termine di quattro mesi per presentare una memoria indicante i motivi
di ricorso, previsto dall’art. 69 del regolamento n. 2100/94. Il ricorrente ha ciò nondimeno depositato una siffatta memoria
il 30 agosto 2004.
28
La decisione di rigetto non ha formato oggetto di una revisione interlocutoria ai sensi dell’art. 70 del regolamento n. 2100/94
entro il termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, previsto da tale norma. Con lettera 30 settembre 2004,
l’[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia informato il ricorrente della sua decisione, in pari data, di «rinviare la propria decisione» su tale punto,
di due settimane, in quanto gli sembravano utili nuove ricerche.
29
L’8 ottobre 2004, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha fornito all’[OSCURATO:PERSONA] le seguenti precisazioni:
«[OSCURATO:PERSONA] ornatus
è stato descritto dal dott. L. E. [OSCURATO:PERSONA] in “[OSCURATO:PERSONA] and allied genera in southern [OSCURATO:PERSONA]” [Bothalia 11, 4: pagine 393-394
(1975)]. Nella sua diagnosi il dott. [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che “essa cresce su rocce in luoghi semi ombreggiati, ad un’altezza compresa
tra i 1 000 e i 1 500 metri, dall’Etiopia alla Tanzania. Essa è coltivata e semi‑naturalizzata in Sudafrica”. Posso dunque
affermare e confermare con il dott. [OSCURATO:PERSONA] che la pianta di cui trattasi si trova nel nostro commercio locale di vivai da oltre
30 anni. Essa venne diffusamente utilizzata e commercializzata già nel 1975, ma con il nome di
P. neochilus
. Attualmente si può trovare il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
nei giardini, ovunque in Sudafrica, ed essa è diffusa nel commercio orticolo».
30
Il 13 ottobre 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha posto nuovi quesiti al sig. van [OSCURATO:PERSONA] in ordine al luogo e alla data di prelievo delle talee,
alle prove relative al loro acquisto, alle fonti alternative di acquisizione e alle possibili origini del materiale vegetale
europeo, nonché al riferimento all’opera del dott. [OSCURATO:PERSONA].
31
Il 15 ottobre 2004, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha risposto nei seguenti termini:
«Le piante in questione non sono state comprate – si tratta di un clone ordinario che la gente fa crescere dappertutto a Città
del Capo e nella Repubblica del Sudafrica (ZAF). Le piante che ho inviato provenivano dal mio giardino privato (risiedo e
lavoro nel giardino botanico di Kirstenbosch), qualche anno fa ho ricevuto una talea dal giardino di un amico a Plumstead
che era diffusa grazie al commercio orticolo. Eravamo persino soliti coltivarla nel nostro giardino botanico sotto il nome
di
P. neochilus
, tuttavia, da quando abbiamo scoperto che si tratta di una specie straniera, l’abbiamo sradicata dal giardino botanico di
Kirstenbosch in quanto coltiviamo soltanto piante della ZAF. Tale clone è disponibile nei vivai, dappertutto nella ZAF, e
si trova nel nostro commercio orticolo dall’inizio degli anni ‘70. Lavoro sul
Plectr
. da anni e mi sono parecchio familiarizzato con tale clone; esso non viene prodotto in base ad un seme e dunque tutto della
stessa origine genetica, dunque un clone unico.
Le manderò una copia delle pagine pertinenti del dott. [OSCURATO:PERSONA]».
32
L’[OSCURATO:PERSONA] ha altresì contattato il Ministero dell’Agricoltura sudafricano, facendo riferimento al parere del sig. van [OSCURATO:PERSONA]
e chiedendo ulteriori informazioni riguardo alla disponibilità della specie
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
.
33
Nella sua risposta 2 novembre 2004, la sig.ra J. [OSCURATO:PERSONA], del predetto ministero, ha fatto valere quanto segue:
«Sono stata in contatto con un altro esperto in materia di
[OSCURATO:PERSONA]
, il dott. [OSCURATO:PERSONA], anch’egli costitutore.
Innanzitutto, il
[OSCURATO:PERSONA]
è uno dei generi rientranti nell’ambito di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] da molti anni; ragion per cui egli è veramente
un esperto per quanto concerne tale genere e potete credere alle informazioni che fornisce.
In secondo luogo, il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
è una specie originaria dell’[OSCURATO:PERSONA] tropicale (Tanzania e Kenya). Tale specie è molto vicina alla specie del Sudafrica
P. neochilus,
dato che le differenze risiedono nella inflorescenza più lunga di quest’ultima e nella punta arrotondata della foglia del
P. ornatus
. Sembrerebbe che i vivaisti confondano le due specie. Siccome i vivaisti non sono in prevalenza botanici qualificati, essi
si affidano ad altri per l’identificazione delle piante e ben pochi di loro conosceranno la sottile distinzione operata tra
specie come le due di cui trattasi.
[OSCURATO:PERSONA] si trovano dei campioni essiccati di
P. ornatus
, prelevati in un giardino nel 1960. Nella recente pubblicazione del dott. H. F. Glen, “[OSCURATO:PERSONA] of southern [OSCURATO:PERSONA]
– names, common names, literature”, 2002, pag. 326, si trova conferma dei campioni essiccati prelevati tra piante naturalizzate
e tra piante da giardino del Sudafrica.
La pubblicazione di L. E. [OSCURATO:PERSONA] nel 1975, “
[OSCURATO:PERSONA]
(Labiataea) and allied genera in southern [OSCURATO:PERSONA]”, Bothalia 11(4): 371‑442 evoca il
P. ornatus
come pianta coltivata e semi‑naturalizzata in Sudafrica. Ciò viene confermato da [OSCURATO:PERSONA] nel suo articolo apparso nel
n. 21 di Plantlife, settembre 1999, “The genus
[OSCURATO:PERSONA]
in [OSCURATO:PERSONA]: diagnostic characters and simple fields keys”, pagg. 8‑15.
È un dato di fatto che tale specie è originaria dell’[OSCURATO:PERSONA] e che, se talune piante, benché originarie di giardini privati,
non possono essere distinte da una varietà per la quale si chiede la concessione di una privativa per il costitutore, ciò
significa che la “varietà” non è unica.
[…] Possiamo determinare le fonti di produzione del
P. ornatus
, ma ci vorrà del tempo. Tuttavia, posso indirizzarvi verso i vivaisti di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che si
sono lamentati della registrazione di una varietà di
P. neochilus
negli [OSCURATO:PERSONA] in quanto in base alle immagini non riescono a distinguerla dal
P. neochilus
standard che essi coltivano da oltre 15 anni».
34
Il 10 novembre 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non rettificare la decisione di rigetto a norma del procedimento di revisione interlocutoria
prevista dall’art. 70 del regolamento n. 2100/94 e ha deferito il ricorso alla commissione di ricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
che la questione cruciale era se il materiale vegetale della varietà di riferimento inviata al Bundessortenamt dal sig. van
[OSCURATO:PERSONA] fosse, come sostenuto dal ricorrente, materiale della varietà SUMCOL 01 esportato dalla Germania in Sudafrica. L’[OSCURATO:PERSONA]
ha risposto a questa domanda in senso negativo fondandosi sull’esame tecnico del Bundessortenamt che aveva rivelato l’esistenza
di differenze tra la varietà candidata e la varietà di riferimento in ordine all’altezza della pianta, alla larghezza della
foglia e alla lunghezza del tubo della corolla.
35
Nella sua risposta scritta dell’8 settembre 2005 ad un quesito posto dalla commissione di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto
che il cambio climatico e di sito poteva fare reagire le piante e che, come spiegato dal Bundessortenamt, non si poteva dunque
escludere del tutto che varietà aventi differenze così minime tra loro, come la varietà candidata e la varietà di riferimento,
appartenessero ad una stessa varietà.
36
Le parti sono state sentite dalla commissione di ricorso all’udienza del 30 settembre 2005. Dal processo verbale di tale udienza
emerge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi ha assistito in qualità di rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha dichiarato segnatamente che, sulle
sei talee inviate dal sig. van [OSCURATO:PERSONA], soltanto quattro erano sopravvissute al trasporto. Per escludere la possibilità
che le differenze tra la varietà candidata e la varietà di riferimento fossero dovute a fattori ambientali, nuove talee erano
state praticate e adoperate come varietà di riferimento. Poiché queste erano di seconda generazione, a suo avviso, le differenze
constatate dovevano essere imputate a fattori genotipici.
37
Dal processo verbale dell’udienza emerge altresì che, al termine di quest’ultima, la commissione di ricorso non era fermamente
convinta della notorietà della varietà di riferimento. Senza rimettere in questione la credibilità e la perizia tecnica del
sig. van [OSCURATO:PERSONA], essa ha ritenuto che talune affermazioni in tal senso, rilasciate da quest’ultimo, non fossero sufficientemente
documentate, cosicché le è sembrato necessario procedere ad un sopralluogo in Sudafrica, da effettuare mediante uno dei suoi
membri a titolo di misure d’istruzione previste dall’art. 78 del regolamento n. 2100/94.
38
A tal riguardo, il processo verbale dell’udienza è redatto nel seguente modo:
«Il presidente ha chiuso il procedimento orale.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il presidente ha annunciato la seguente decisione:
[…]
[…] l’idea era quella di risolvere la questione se la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta tramite un sopralluogo
in Sudafrica e mediante la raccolta di adeguate informazioni [art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94] da parte
del sig. C. J. Barendrecht, membro della commissione di ricorso.
Motivazione:
Benché la commissione abbia supposto che le notificazioni mediante posta elettronica provenienti dal sig. van [OSCURATO:PERSONA] non
lasciassero adito a qualsivoglia dubbio in ordine alla competenza tecnica e alla credibilità di quest’ultimo, il contenuto
delle attestazioni suscita comunque l’impressione che, in merito ai quesiti chiari posti dall’[OSCURATO:PERSONA], il sig. van [OSCURATO:PERSONA]
non abbia dato prova di un’adeguata attenzione alla stregua di quella che gli sarebbe stata chiesta da altre agenzie ufficiali
o organi giudiziari. Per tale motivo, la commissione non era ancora pienamente convinta che le piante originarie del giardino
del sig. van [OSCURATO:PERSONA] fossero davvero degli
ornatus
che un tempo crescevano nel giardino botanico. Un’affermazione in tal senso non è stata sufficientemente spiegata. [OSCURATO:PERSONA],
nessuna indicazione è stata fornita quanto alla maniera in cui l’
ornatus
ha potuto essere portato dal giardino botanico al giardino di un amico né quanto ai fatti che vanno nel senso dell’affermazione
secondo cui la specie
ornatus
del giardino botanico fosse la stessa varietà di quella del giardino del sig. van [OSCURATO:PERSONA].
Le parti del procedimento sono state informate per tempo del viaggio per dare loro modo di parteciparvi. La misura di istruzione
doveva essere subordinata alla condizione che il ricorrente versasse un anticipo sulle spese [art. 62 del regolamento (CE)
della Commissione n. 1239/95]. In ultima analisi, le spese saranno a carico della parte soccombente».
39
Il 27 dicembre 2005, la commissione di ricorso ha adottato la misura d’istruzione di cui trattasi con ordinanza. Essa ha subordinato
l’esecuzione di tale misura al versamento, da parte del ricorrente, di un anticipo sulle spese pari a EUR 6 000 ai sensi dell’art. 62
del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94,
riguardo al procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (GU L 121, pag. 37).
40
Nella sua memoria del 6 gennaio 2006, il ricorrente ha fatto valere di non essere tenuto ad addurre prove e di non essere
all’origine della misura d’istruzione disposta. Egli ha sottolineato che spettava all’[OSCURATO:PERSONA] determinare il carattere distintivo
a norma dell’art. 7 del regolamento n. 2100/94. Pertanto, a suo avviso, un «viaggio di ricognizione» in Sudafrica poteva essere
preso in considerazione soltanto in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94. A tal titolo, non era tenuto ad
anticipare le spese.
41
Con decisione 2 maggio 2006 (caso A 003/2004; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto
il ricorso diretto contro la decisione di rigetto. Essa ha giudicato, in sostanza, che la varietà SUMCOL 01 non era chiaramente
distinguibile da una varietà di riferimento notoriamente conosciuta al momento della presentazione della domanda.
42
Per quanto attiene alla mancata attuazione della misura d’istruzione adottata con ordinanza, a pagina 20 della decisione di
cui trattasi, la commissione di ricorso ha indicato quanto segue:
«La commissione non ha adottato l’ordinanza recante la misura di istruzione relativa all’identità e alla notorietà della varietà
di riferimento proveniente dal giardino del sig. van [OSCURATO:PERSONA] in quanto, dopo aver nutrito dubbi sui punti sopra citati,
essa si è infine formata il convincimento che la varietà utilizzata a titolo comparativo fosse la varietà di riferimento e
non la SUMCOL 01 e che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda.
Pertanto, il fatto che il ricorrente non abbia versato l’anticipo sulle spese connesse alla misura d’istruzione, non costituisce
un fattore causale nella decisione di non compiere misure d’istruzione».
Procedimento e conclusioni delle parti
43
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, il ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
44
Il 6 luglio 2007, il ricorrente ha depositato un nuovo documento a sostegno della sua argomentazione relativa all’onere della
prova. Tale documento consiste in una lettera datata 3 luglio 2007, indirizzata al suo avvocato nonché al presidente dell’[OSCURATO:PERSONA]
da parte della [OSCURATO:PERSONA] internazionale dei costitutori di varietà da frutta ed ornamentali a propagazione vegetativa (Ciopora)
e in cui viene espresso un parere su tale questione. Detto documento è stato provvisoriamente inserito nel fascicolo essendo
la decisione sulla sua ricevibilità riservata ad una fase ulteriore del procedimento. Esso è stato altresì notificato all’[OSCURATO:PERSONA]
il quale è stato invitato a far valere le sue osservazioni all’udienza.
45
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata con il nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è
stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
46
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.
47
Le parti sono state sentite nelle loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 14 maggio 2008.
Su richiesta congiunta delle parti, motivata dall’indisponibilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per causa di malattia, l’[OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato
ad usare l’inglese come lingua processuale, conformemente all’art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.
Il ricorrente ha rinunciato ai primi due capi delle conclusioni enunciati nel suo ricorso, cosa di cui si è dato atto nel
processo verbale dell’udienza. L’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere alcuna obiezione a che venga preso in considerazione il parere
della Ciopora menzionato al punto 44 supra, cosa di cui si è parimenti dato atto nel processo verbale dell’udienza. Il Tribunale
ha deciso di conservare tale documento nel fascicolo.
48
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
49
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese;
– in subordine, in caso di soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA], ordinare che quest’ultimo sopporti unicamente le proprie spese, ai sensi dell’art. 136,
n. 1, del regolamento di procedura.
In diritto
50
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca sostanzialmente otto motivi. Il primo motivo, che si suddivide in tre parti,
verte sulla violazione del combinato disposto degli artt. 62 e 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94. Il secondo motivo
verte sulla violazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’art. 75 del regolamento
n. 2100/94 e del «divieto generale, in uno Stato di diritto, di adottare decisioni a sorpresa». Il quarto motivo verte sulla
violazione dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’art. 62, n. 1, del
regolamento n. 1239/95. Il sesto motivo verte sulla violazione dell’art. 88 del regolamento n. 2100/94. Il settimo motivo
verte sulla violazione dell’art. 70, n. 2, del regolamento n. 2100/94. Infine, l’ottavo motivo verte sulla violazione dell’art. 67,
n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94.
51
Il Tribunale esaminerà anzitutto il primo motivo, poi il terzo e il quinto motivo congiuntamente e successivamente il secondo,
il quarto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del combinato disposto degli artt. 62 e 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94
Argomenti delle parti
52
Il ricorrente fa valere che, in forza dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94, la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali
deve essere concessa qualora i risultati dell’esame siano sufficienti a tal fine e non sussistano impedimenti ai sensi degli
artt. 59 e 61 di questo medesimo regolamento. L’[OSCURATO:PERSONA] non disporrebbe di alcun margine discrezionale a tal proposito, poiché
la privativa deve essere concessa se ricorrono i requisiti di sostanza e di forma.
53
Nella specie, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato erroneamente tale disposizione, considerando a torto che le condizioni di concessione
della privativa comunitaria dei ritrovati vegetali non fossero soddisfatte. In sostanza, il ricorrente imputa alla commissione
di ricorso di essersi fondata esclusivamente sulle indicazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] relative all’origine e alla notorietà
delle talee inviate da quest’ultimo, da lui ritenute in parte manifestamente false e globalmente contraddittorie, nonché sulle
conoscenze del sig. van [OSCURATO:PERSONA] in qualità di esperto della specie
[OSCURATO:PERSONA]
.
54
Nell’ambito della prima parte del motivo, il ricorrente sostiene più particolarmente che l’[OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 7, n. 1,
del regolamento n. 2100/94 considerando erroneamente che la varietà SUMCOL 01 non aveva carattere distintivo ai sensi di tale
disposizione. In tale contesto, il ricorrente ribadisce la sua tesi, già sostenuta dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] e alla sua commissione
di ricorso, secondo cui, tenuto conto del carattere marginale delle differenze riscontrate tra la varietà candidata e la varietà
di riferimento, quest’ultima non era altro che la varietà candidata stessa. A suo avviso, infatti, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe trasmesso al Bundessortenamt del materiale vegetale della varietà di riferimento, bensì la varietà SUMCOL 01 stessa.
Di conseguenza, la varietà candidata non sarebbe stata comparata ad una varietà di riferimento, ai sensi dell’art. 7, n. 1,
del regolamento n. 2100/94. Perlomeno, il Bundessortenamt non sarebbe stato in condizione di escludere tale eventualità, il
che sarebbe sufficiente per integrare una violazione di predetta disposizione.
55
Nell’ambito della seconda parte del motivo, sollevata in subordine, per il caso in cui fosse ammesso che le piante inviate
dal sig. van [OSCURATO:PERSONA] derivino davvero da una varietà di riferimento, il ricorrente sostiene più particolarmente che l’[OSCURATO:PERSONA]
ha violato l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, considerando a torto che la presunta varietà di riferimento era notoriamente
conosciuta al momento della presentazione della domanda. Egli fa valere, in particolare, che il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha errato
nell’affermare che le piante in questione fanno parte di una varietà che può essere ottenuta «da anni nei negozi di giardinaggio
del Sudafrica». Per adesso, l’unica cosa che ha potuto essere provata sarebbe l’esistenza di una pianta isolata che cresce
nel giardino privato del sig. van [OSCURATO:PERSONA].
56
Nell’ambito della terza parte del motivo, il ricorrente sostiene più particolarmente che gli errori che inficerebbero le valutazioni
nel merito della commissione di ricorso hanno comportato parimenti una violazione dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94.
A suo avviso, le constatazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] non giustificano la presunzione che le piante della varietà SUMCOL 01 non si distinguono
chiaramente da una varietà la cui esistenza era notoriamente conosciuta alla data di deposito della domanda.
57
A tale proposito, il ricorrente aggiunge di non essere tenuto a provare l’inesistenza di una varietà di riferimento notoriamente
conosciuta e che, in caso di dubbio su tale punto, la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali deve essere concessa. [OSCURATO:PERSONA],
anche se non fosse possibile delucidare definitivamente l’origine e l’identità delle piante inviate dal sig. van [OSCURATO:PERSONA],
a suo giudizio, ciò non permetterebbe di giustificare il rigetto della domanda. La concezione dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui la privativa
dei ritrovati vegetali deve essere negata alla varietà candidata qualora non sia possibile stabilire senza il minimo dubbio
che essa si distingue nettamente da ogni altra varietà notoriamente conosciuta alla data di deposito della domanda, sarebbe
fondamentalmente erronea.
58
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo non è fondato in nessuna delle sue tre parti.
Giudizio del Tribunale
– Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale del Tribunale
59
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che un’autorità comunitaria, allorché è chiamata, nell’esercizio delle sue attribuzioni,
a compiere valutazioni complesse, segnatamente di ordine economico, dispone per tale motivo di un ampio potere discrezionale
il cui esercizio è assoggettato ad un controllo giurisdizionale limitato, il quale non implica che il giudice comunitario
sostituisca la sua valutazione degli elementi di fatto a quella della detta autorità. Talché il giudice comunitario si limita,
in casi del genere, ad esaminare l’esattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che questa autorità ne ha
desunto e, in particolare, se l’operato di quest’ultima non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, o se
tale autorità non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale (sentenze della Corte 13 luglio
1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458; 22 gennaio 1976, causa 55/75, Balkan-Import-Export,
Racc. pag. 19, punto 8; 14 luglio 1983, causa 9/82, Øhrgaard e Delvaux/Commissione, Racc. pag. 2379, punto 14; 15 giugno 1993,
causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punti 24 e 25, e 5 maggio 1998, causa C‑157/96, [OSCURATO:PERSONA]
e a., Racc. pag. I‑2211, punto 39).
60
Parimenti, qualora la decisione dell’autorità amministrativa sia il risultato di valutazioni tecniche complesse, per esempio
in ambito medico‑farmacologico, queste ultime, in linea di principio, sono soggette ad un sindacato giurisdizionale limitato,
il quale implica che il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto a quella di detta
autorità (ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑474/00 P(R), Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑2909,
punto 90; v. sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc.pag. II-3601, punto 88,
nonché giurisprudenza ivi citata).
61
Tuttavia, se il giudice comunitario riconosce all’amministrazione un margine discrezionale in materia economica o tecnica,
ciò non implica che egli debba astenersi dal controllare l’interpretazione di dati di tale natura da parte dell’amministrazione.
Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova
addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati
rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare
le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria
valutazione economica o tecnica a quella dell’amministrazione (v. sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P,
Spagna/Lenzing, Racc. pag. I-9947, punto 57, e sentenza Microsoft/Commissione, cit. punto 60 supra, punto 89, nonché giurisprudenza
ivi citata).
62
Tale giurisprudenza può essere trasposta ai casi in cui la decisione amministrativa sia il risultato di valutazioni complesse
rientranti in altre aree scientifiche quali la botanica o la genetica.
63
Nella fattispecie, alla luce dei criteri fissati dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94, la valutazione del carattere
distintivo di una varietà vegetale presenta una complessità scientifica e tecnica tale da giustificare una limitazione della
portata del controllo giurisdizionale.
64
Infatti, tali criteri esigono che si verifichi se la varietà candidata sia «chiaramente distinguibile, mediante l’espressione
dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà». Come emerge segnatamente
dal documento dell’UPOV 19 aprile 2002, TG/1/3, intitolato «Introduzione generale all’esame della distinzione, dell’omogeneità
e della stabilità e all’armonizzazione delle descrizioni dei ritrovati vegetali», una siffatta valutazione richiede una perizia
e conoscenze tecniche particolari, segnatamente nel campo della botanica e della genetica (v., per analogia, sentenza del
Tribunale 3 luglio 2002, causa T‑179/00, A. Menarini/Commissione, Racc. pag. II‑2879, punti 44 e 45).
65
Per contro, la valutazione dell’esistenza di un’altra varietà notoriamente conosciuta, tenuto conto dei criteri enunciati
all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94, non esige alcuna perizia o conoscenze tecniche particolari e non presenta alcuna
complessità tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale.
66
Infatti, tali criteri si limitano ad esigere che venga verificato, ad esempio, se alla data di deposito della domanda di privativa
della varietà candidata, un’altra varietà «ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è
stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella [OSCURATO:PERSONA] o in qualunque Stato oppure nell’ambito di
un’organizzazione intergovernativa competente in materia» o anche se in questa stessa data «è stata chiesta per tale varietà
la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l’iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a
condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta».
67
È alla luce di queste considerazioni preliminari che il Tribunale esaminerà la legittimità delle valutazioni nel merito effettuate,
nella decisione impugnata, dalla commissione di ricorso, ai sensi degli artt. 7, nn. 1 e 2, e 62 del regolamento n. 2100/94.
– Valutazioni ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94
68
In via preliminare occorre rilevare che, al pari del Bundessortenamt, la commissione di ricorso si è pronunciata esclusivamente
in ordine alla varietà van [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso e come giustamente sostenuto dal ricorrente, non occorre tener conto delle
argomentazioni che l’[OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, ha dedicato all’asserita esistenza di altre due varietà notoriamente conosciute,
le quali non si distinguerebbero nettamente, neppure esse, dalla varietà candidata. In particolare, poiché la lettera del
[OSCURATO:PERSONA] di Wisley, citata al punto 18 supra, non è stata presa in considerazione dalla commissione
di ricorso, essa non può essere invocata dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del presente procedimento, per giustificare la legittimità
della decisione impugnata.
69
Secondo la decisione impugnata, la varietà candidata SUMCOL 01 e la varietà di riferimento van [OSCURATO:PERSONA] non sono identiche
e pertanto costituiscono senz’altro due varietà diverse, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ma esse non si
distinguono nettamente l’una dall’altra, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
70
Tali valutazioni poggiano sulle conclusioni dell’esame tecnico, figuranti nella relazione finale del Bundessortenamt 9 dicembre
2003 (v. punto 23 supra), nonché sulle precisazioni apportate all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
esaminatrice del Bundessortenamt incaricata dell’esame tecnico (v. punto 36 supra).
71
Per quanto riguarda la questione se la varietà di riferimento van [OSCURATO:PERSONA] sia davvero una varietà diversa dalla varietà
candidata SUMCOL 01, dalla relazione finale del Bundessortenamt emerge che sono state riscontrate delle differenze tra le
due varietà rispetto a 3 dei 26 criteri di comparazione presi in considerazione ai fini dell’esame tecnico conformemente alle
norme dell’UPOV: si tratta dell’altezza delle piante, della larghezza delle foglie e della lunghezza del tubo della corolla.
Peraltro, all’udienza dinanzi alla commissione di ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che le differenze di cui trattasi possano
essere imputate a fattori ambientali. A suo avviso, tali differenze erano sicuramente dovute a fattori genotipici. Ne consegue
necessariamente che, secondo siffatta valutazione, la varietà candidata e la varietà di riferimento non costituiscono una
stessa varietà.
72
Il ricorrente stesso ammette l’esistenza delle citate differenze ma persiste ad attribuirle all’influenza di fattori ambientali.
73
Tenuto conto dell’ampio margine discrezionale di cui dispone l’[OSCURATO:PERSONA] in merito a valutazioni botaniche complesse, gli elementi
invocati dal ricorrente a sostegno della sua argomentazione non sono tuttavia sufficienti per stabilire che il Bundessortenamt
e, in seguito ad esso, l’[OSCURATO:PERSONA] nonché la sua commissione di ricorso, abbiano commesso un errore manifesto di valutazione che
possa comportare l’annullamento della decisione impugnata.
74
In primo luogo, le spiegazioni, le testimonianze e le perizie dedotte dal ricorrente vertono in modo generale sull’incidenza
che i fattori ambientali possono avere sui caratteri quali quelli identificati come diversi dal Bundessortenamt. Tale influenza
non viene tuttavia contestata dall’[OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il Bundessortenamt è giunto alla conclusione che nelle circostanze specifiche
del caso di specie, le differenze riscontrate non dovevano essere imputate a tali fattori, bensì a fattori genotipici. Gli
elementi di ordine generale invocati dal ricorrente non bastano a confutare tale specifica conclusione.
75
In secondo luogo, l’affermazione del ricorrente secondo cui non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che le
piante del ricorrente e quelle inviate dal sig. van [OSCURATO:PERSONA] erano state esposte per anni a condizioni climatiche diverse,
appare come una mera divergenza di valutazione rispetto a quella dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa non dimostra che quest’ultima valutazione
sarebbe manifestamente erronea.
76
In terzo luogo, l’affermazione del ricorrente secondo cui il Bundessortenamt stesso non sarebbe stato in grado di escludere
che tutte le piante coltivate nel 2003 appartenevano alla varietà SUMCOL 01, appare erronea.
77
È vero che in un messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2005 all’[OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha esposto quanto segue:
«Non abbiamo potuto distinguere le piante che formano oggetto della domanda dalle piante del Sudafrica, ragion per cui si
può naturalmente argomentare che tutte le piante trovano la loro origine nelle piante che formano oggetto della domanda».
78
Stando a questa replica, nella sua risposta scritta dell’8 settembre 2005 ad un quesito posto dalla commissione di ricorso,
l’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il cambiamento climatico e di sito poteva fare reagire le piante e che, come spiegato dal Bundessortenamt,
non si poteva dunque escludere completamente che varietà con differenze minime, quanto quelle esistenti tra la varietà candidata
e la varietà di riferimento, derivavano da una stessa varietà (v. punto 35 supra).
79
Nella valutazione globale degli elementi di prova, non occorre tuttavia attribuire particolare credito alla dichiarazione
di cui trattasi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] né, di conseguenza, alla risposta scritta dell’[OSCURATO:PERSONA] alla commissione di ricorso che ne
costituisce il seguito. Da una parte, infatti, detta dichiarazione contenuta in un messaggio di posta elettronica frettolosamente
redatto, circa due anni dopo l’esame tecnico e quando l’interessata verosimilmente non aveva più in mente tutti gli elementi
del fascicolo, è contraddetta dalla relazione finale del 12 dicembre 2003 che conclude per l’esistenza di elementi che contraddistinguono
le due varietà. Dall’altra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dal processo verbale dell’udienza dinanzi alla
commissione di ricorso non emerge affatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto ferma tale dichiarazione all’udienza. Al contrario,
dalle spiegazioni più circostanziate fornite da quest’ultima all’udienza si ricava che, a suo giudizio, le due varietà in
questione erano geneticamente diverse (v. punto 71 supra).
80
In quarto luogo, l’argomento che il ricorrente ha tratto dal fatto che esso ha potuto chiaramente distinguere la varietà SUMCOL 01
e la varietà van [OSCURATO:PERSONA] dall’esemplare della specie
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
coltivato nel giardino botanico di Meise è privo di rilievo in quanto, come fatto notare dalla commissione di ricorso senza
essere contraddetta dal ricorrente, il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
è una specie di cui fanno parte numerose varietà, tra cui è possibile che certe, a differenza di altre, si distinguano nettamente
dalla varietà SUMCOL 01.
81
In quinto luogo, gli elementi dedotti dal ricorrente al fine di confutare la tesi accreditata dalla commissione di ricorso,
secondo cui l’esperienza «sembra escludere» che piante della varietà SUMCOL 01 abbiano potuto finire nel giardino privato
del sig. van [OSCURATO:PERSONA], non sono convincenti.
82
Secondo la dichiarazione del ricorrente stesso nella domanda di privativa comunitaria, la commercializzazione della varietà
SUMCOL 01 ha avuto inizio nel gennaio 2001 sul territorio dell’Unione europea ma non al di fuori di detto territorio (v. punto
12 supra). D’altronde, non sussiste alcuna prova relativa alla commercializzazione della varietà SUMCOL 01 in [OSCURATO:PERSONA] australe
all’epoca dei fatti di causa. Il ricorrente ha tutt’al più dimostrato che un’impresa keniota, la Florensis, alla fine del
2001, ne possedeva un numero limitato di esemplari per testarne la produttività e che all’inizio del 2002, un’impresa sudafricana,
l’Alba‑Atlantis, aveva manifestato un interesse passeggero all’ottenimento di una licenza di distribuzione esclusiva di tale
varietà in Sudafrica.
83
Peraltro, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] è stato contattato per la prima volta dall’[OSCURATO:PERSONA] in data 20 marzo 2002 e fin dal 25 marzo 2002,
esso ha indicato che il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
era correntemente utilizzato e commercializzato nei vivai del Sudafrica (v. punto 17 supra). Il 16 ottobre 2002, esso ha
identificato su foto la varietà SUMCOL 01 come appartenente alla varietà
[OSCURATO:PERSONA] ornatus [OSCURATO:PERSONA]
(v. punto 19 supra)
.
Le talee della varietà van [OSCURATO:PERSONA] sono state inviate da quest’ultimo al Bundessortenamt agli inizi di dicembre del 2002
(v. punto 20 supra). Nell’ottobre 2004, il sig. van [OSCURATO:PERSONA] ha esposto all’[OSCURATO:PERSONA] che esse erano ricavate da una talea ricevuta
«qualche anno fa dal giardino di un amico» e che provenivano dal commercio orticolo (v. punto 31 supra).
84
La tesi del ricorrente presuppone quindi non soltanto che il sig. van [OSCURATO:PERSONA] sia riuscito a procurarsi semi o talee della
varietà SUMCOL 01 ad un’epoca in cui questa non era commercializzata in [OSCURATO:PERSONA] australe e che si sia subito messo a coltivarle
nel suo giardino privato, ma anche che egli abbia rilasciato all’[OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni mendaci sulla provenienza delle talee
da lui inviate nel dicembre 2002, il tutto con l’unico intento di impedire la concessione della privativa comunitaria dei
ritrovati vegetali richiesta dal ricorrente. Sebbene non possa essere categoricamente confutato, uno scenario del genere appare
inverosimile al punto che, in mancanza di elementi probatori per avvalorarlo, può soltanto essere respinto.
85
A tal proposito va aggiunto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di dubitare seriamente della credibilità
delle affermazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA], allorché questa è stata confermata dal Ministero dell’Agricoltura sudafricano (v.
punto 33 supra). Esso si è limitato ad evocare i contatti che il sig. van [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto con «numerosi» concorrenti
senza tuttavia spingersi fino a «voler accusare» quest’ultimo. Siffatte insinuazioni non sono però sufficienti per rimettere
in questione la credibilità di un testimone la cui perizia tecnica è riconosciuta dalle autorità sudafricane competenti e
in merito al quale nessun elemento del fascicolo induce a pensare che abbia un qualsivoglia interesse rispetto all’esito della
presente controversia.
86
In sesto luogo, infine, l’argomentazione del ricorrente volta a confutare la tesi accolta dalla commissione di ricorso, secondo
cui l’esperienza «sembra escludere» che piante delle varietà SUMCOL 01 abbiano potuto finire nel giardino privato del sig. van
[OSCURATO:PERSONA] è, ad ogni modo, inconferente.
87
Infatti, pur presumendo che una tale eventualità non possa essere categoricamente esclusa, essa non basterebbe a rimettere
in questione la valutazione dell’[OSCURATO:PERSONA], fondata sui risultati dell’esame tecnico, secondo la quale la varietà SUMCOL 01 e la
varietà van [OSCURATO:PERSONA] sono due varietà diverse. Poiché tale valutazione è da sola sufficiente a giustificare la decisione
impugnata, un eventuale errore commesso dalla commissione di ricorso escludendo tale possibilità sarebbe senza incidenza sulla
legittimità della decisione in parola.
88
Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata.
– Valutazioni ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94
89
La questione riconosciuta come cruciale dalla commissione di ricorso è quella di determinare se, in base agli elementi del
fascicolo, la varietà van [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerata notoriamente conosciuta ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 2100/94.
90
Secondo la decisione impugnata:
«È fuori dubbio che il
P. ornatus
sia una pianta non indigena (“esotica”) del Sudafrica. Pertanto, le varietà di questa specie non sono esposte nei giardini
botanici. Tuttavia, non ne discende che varietà di questa specie non siano disponibili in Sudafrica. Le piante “esotiche”,
vale a dire le piante non indigene che possono essere facilmente moltiplicate e che si adattano ai climi stranieri, godono
anch’esse di una grande popolarità a causa della loro natura esotica. Il ricorrente ha riscontrato, dappertutto in Sudafrica,
la presenza del
P. neochilus,
una specie che secondo le sue testimonianze “assomigliava molto” a SUMCOL 01. Come sottolineato in particolare dalla sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell’Agricoltura sudafricano – al pari del sig. van [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione dell’8 ottobre 2004
–, le due specie
P. ornatus
e
P. neochilus
vengono spesso confuse a causa della loro grande somiglianza, il che ha avuto come risultato che anche il
P. ornatus
viene messo in vendita, da dipendenti non formati, nei centri commerciali di giardinaggio, sotto la denominazione di
P. neochilus
. Pertanto, non può essere escluso che il ricorrente si sia imbattuto in un
P. ornatus
, ma sotto la denominazione di
P. neochilus
. Ciò sarebbe in linea con le testimonianze del sig. van [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e con i loro riferimenti (inter alia
a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Glen), secondo i quali il
P. ornatus
esiste in Sudafrica da molto tempo.
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rinvia, tra l’altro, al [OSCURATO:PERSONA], che conserva il
P. ornatus
e che ha ricevuto piante da un giardino fin dal 1960. Inoltre, essa rinvia a esperti quali il dott. L. E. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
che hanno indicato entrambi, rispettivamente nelle pubblicazioni del 1975 e del 1999, che il
P. ornatus
– inizialmente originario d’Etiopia e Tanzania – era coltivato e semi‑naturalizzato in Sudafrica.
Il sig. van [OSCURATO:PERSONA] evoca i numerosi anni di ricerca da lui effettuati nonché una descrizione fornita dal dott. L. E. [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui il
P. ornatus
era disponibile al pubblico in Sudafrica da decenni. Quando, nel suo messaggio di posta elettronica del 15 ottobre 200[4],
il sig. van [OSCURATO:PERSONA] dichiara che le talee del suo giardino, da esso inviate, provenivano dal giardino di un amico a Plumstead
e che in passato siffatte piante erano state coltivate sotto la denominazione di
P. neochilus
nei giardini botanici, tutto ciò indica che le talee inviate erano quelle della specie
P. ornatus
, quale coltivata in Sudafrica».
91
Va anzitutto rilevato che il ricorrente non ha addotto un’argomentazione specifica né particolari elementi di prova a sostegno
della seconda parte del motivo, per contestare l’equiparazione così operata dalla commissione di ricorso della varietà di
riferimento proveniente dal giardino del sig. van [OSCURATO:PERSONA] con la varietà sudafricana della specie
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
descritta nelle pubblicazioni scientifiche in questione e oggetto delle dichiarazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra
[OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di qualsiasi elemento di prova contraria, la commissione di ricorso era effettivamente legittimata ad operare
la citata equiparazione in base alle varie dichiarazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA], come essa ha fatto a pagina 19 della decisione
impugnata. Del resto, tale equiparazione deriva già dalla relazione finale del Bundessortenamt del 9 dicembre 2003, il quale
designa la varietà van [OSCURATO:PERSONA] come «la varietà di riferimento
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
del Sudafrica (van [OSCURATO:PERSONA])».
92
Ciò posto, la commissione di ricorso si è potuta basare a buon diritto sugli elementi indicati al punto 90 supra per concludere
che la varietà di riferimento fosse notoriamente conosciuta.
93
Per quanto attiene alle dichiarazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, nel suo messaggio di posta elettronica del
25 marzo 2002, ossia in epoca non sospetta in linea di principio, giacché non aveva ancora avuto alcun contatto con il ricorrente,
costui ha indicato al Bundessortenamt che il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
«continua ad essere molto utilizzato e venduto dai vivaisti» (v. punto 17 supra). Tale affermazione è stata da lui ulteriormente
confermata e più volte esplicitata (v. punti 19, 29 e 31 supra).
94
Del resto, la commissione di ricorso non si è fondata soltanto sulle affermazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente. Essa si è parimenti basata sulle informazioni trasmesse dal Ministero dell’Agricoltura sudafricano
nonché sulla letteratura scientifica che confermano le dichiarazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 33 supra).
95
In particolare, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], impiegata al Ministero dell’Agricoltura sudafricano, ha confermato che il sig. van [OSCURATO:PERSONA]
era davvero un esperto per quanto riguarda il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
e che le informazioni da lui fornite potevano essere considerate degne di fede. Dalla sua lettera si evince altresì che i
vivaisti commercializzano tanto il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
(varietà tanzaniana e keniota) quanto il
[OSCURATO:PERSONA] neochilus
(varietà sudafricana), sebbene le confondano spesso a causa della loro somiglianza. In aggiunta, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha indicato
che l’erbario di [OSCURATO:PERSONA] possedeva campioni del
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
«raccolti in un giardino nel 1960».
96
Le affermazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] sono per di più confermate dalla letteratura scientifica. Nella specie, emerge dal
fascicolo, e peraltro non è contestato dal ricorrente, che il
[OSCURATO:PERSONA] ornatus
ha formato oggetto di una descrizione dettagliata nelle opere di L. E. [OSCURATO:PERSONA] (1975), di A. [OSCURATO:PERSONA] (1999) e di H. F. Glen (2002)
(v. punto 33 supra). Orbene, gli autori citati hanno descritto tale specie come «coltivata e semi‑naturalizzata in Sudafrica».
97
A tal proposito, va rilevato che, ai termini stessi delle direttive dell’UPOV e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
la pubblicazione di una descrizione dettagliata di una varietà vegetale costituisce uno degli elementi che possono essere
presi in considerazione per stabilire la sua notorietà.
98
Infatti, secondo il punto 5.2.2.1 «Notorietà» del documento dell’UPOV 19 aprile 2002, TG/1/3, sopra citato, la pubblicazione
di una descrizione dettagliata figura segnatamente tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire la notorietà.
99
Un elemento del genere può altresì essere preso in considerazione a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94. Da
un lato, infatti, tale norma non contiene un elenco esaustivo degli elementi atti a stabilire la notorietà di una varietà
di riferimento, il che è confermato dall’uso dell’avverbio «in particolare». Dall’altro, ai sensi del penultimo ‘considerando’
del regolamento n. 2100/94, detto regolamento tiene conto, in particolare, della convenzione UPOV.
100
Nella specie, la commissione di ricorso era dunque legittimata a prendere in considerazione le descrizioni dettagliate contenute
nelle opere di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Glen per stabilire la notorietà della varietà di riferimento.
101
Sulla scorta di tutti i summenzionati elementi concordanti, le rare imprecisioni o contraddizioni rilevate dal ricorrente
nelle successive dichiarazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA], segnatamente in ordine all’origine esatta delle talee da esso inviate
al Bundessortenamt, sembrano essere di minore importanza. È vero che tali contraddizioni rendono in una certa misura più fragile
la testimonianza del sig. van [OSCURATO:PERSONA] ed è comprensibile che la commissione di ricorso abbia deciso, in un primo momento,
di ricorrere ad una misura d’istruzione al fine di dissipare i suoi dubbi al riguardo. Rimane tuttavia il fatto che sulla
questione cruciale della notorietà della varietà di riferimento le affermazioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] sono corroborate dalle
autorità sudafricane e da varie pubblicazioni scientifiche.
102
Considerato quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata.
– Valutazioni ai sensi dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94
103
La terza parte del primo motivo, relativa alla violazione dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94, poggia sull’assunto secondo
cui, in base agli elementi di valutazione di cui disponeva, la commissione di ricorso non era legittimata a concludere per
l’esistenza di una varietà di riferimento notoriamente conosciuta da cui la varietà candidata non si distingueva nettamente.
Il ricorrente ritiene invece che, se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse preso correttamente in considerazione la situazione di fatto e segnatamente
le contraddizioni del sig. van [OSCURATO:PERSONA] rilevate nell’ambito delle prime due parti del motivo, esso avrebbe dovuto constatare
che la varietà SUMCOL 01 era nettamente distinta.
104
Il Tribunale rileva anzitutto che la tesi così sviluppata dal ricorrente, secondo cui la varietà SUMCOL 01 avrebbe dovuto
essere riconosciuta come nettamente distinta, si trova in evidente contraddizione con la tesi da esso sviluppata nell’ambito
della prima parte del motivo, secondo cui la varietà candidata SUMCOL 01 e la varietà di riferimento van [OSCURATO:PERSONA] sono un’unica
e medesima varietà.
105
Ad ogni modo, dall’esame delle prime due parti del motivo emerge che l’assunto sul quale poggia l’argomentazione del ricorrente
è erroneo.
106
Atteso quanto precede, le considerazioni di ordine generale svolte dal ricorrente in merito all’onere della prova e al dovere
che incombe all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere d’ufficio all’esame dei fatti sono inconferenti o prive di rilevanza.
107
Lo stesso vale per le considerazioni svolte dalla Ciopora nella sua perizia del 3 luglio 2007, summenzionata al punto 44.
108
Ne consegue che la terza parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata e con essa il primo motivo nella sua integralità.
Sul terzo e quinto motivo vertenti rispettivamente sulla violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94 e del «divieto
generale, in uno Stato di diritto, di adottare decisioni a sorpresa» nonché sulla violazione dell’art. 62, n. 1, del regolamento
n. 1239/95
Argomenti delle parti
109
Nell’ambito del terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94 e del «divieto generale, in
uno Stato di diritto, di adottare decisioni a sorpresa», il ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata
a sorpresa e che essa poggia su considerazioni di cui egli non aveva sentito parlare prima. Da un lato, infatti, il ricorrente
considera che nulla lo induceva ad aspettarsi una decisione del genere, visto il decorso dell’udienza del 30 settembre 2005
dinanzi alla commissione di ricorso e il significato dell’ordinanza 27 dicembre 2005 recante la misura d’istruzione. Dall’altro,
il ricorrente sostiene di non aver avuto modo di prendere posizione sulle considerazioni espresse in tale decisione e di cui,
a suo avviso, si ritiene che giustifichino una valutazione totalmente ex novo della situazione di fatto.
110
Nella sua replica, il ricorrente precisa che la commissione di ricorso non poteva modificare il suo «parere provvisorio» nell’ambito
della sua deliberazione, dopo aver adottato l’ordinanza di misura d’istruzione, né adottare la decisione impugnata senza averlo
preventivamente sentito su tale punto. Infatti, all’epoca la commissione di ricorso sembrava d’accordo con il ricorrente in
merito al fatto che le prove fino ad allora presentate non bastavano a dimostrare la conoscenza notoria della varietà di riferimento.
Di conseguenza, a suo avviso, la commissione di ricorso avrebbe dovuto spiegare al ricorrente le circostanze che l’avevano
indotta a cambiare idea e a dargli l’occasione di presentare le sue osservazioni.
111
Nell’ambito del quinto motivo il ricorrente sostiene che, contravvenendo all’art. 62, n. 1, del regolamento n. 1239/95, la
commissione di ricorso ha subordinato l’attuazione della misura d’istruzione da essa disposta alla condizione che esso versi
un anticipo sulle spese, allorché esso non aveva né proposto la prova concreta né richiesto l’assunzione della medesima.
112
L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la commissione di ricorso non ha violato nessuna delle disposizioni invocate dal ricorrente.
Giudizio del Tribunale
– Sul quinto motivo
113
Ai termini dell’art. 62, n. 1, del regolamento n. 1239/95, intitolato «Costi dell’istruzione»:
«L’istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l’istruzione depositi una somma il cui importo
è fissato dall’[[OSCURATO:PERSONA]] in funzione della stima delle spese».
114
Nella specie, la misura d’istruzione di cui trattasi non è stata chiesta dal ricorrente, ma disposta d’ufficio dalla commissione
di ricorso.
115
Questa non era dunque legittimata a fondarsi sull’art. 62 del regolamento n. 1239/95 per subordinare l’attuazione di detta
misura al deposito di una somma da parte del ricorrente.
116
Il quinto motivo appare dunque fondato in quanto tende alla constatazione di un’illegittimità che vizia l’ordinanza 27 dicembre
2005 recante la misura d’istruzione.
117
Tale motivo deve tuttavia essere respinto come irrilevante nell’ambito della domanda di annullamento della decisione impugnata
poiché quest’ultima è stata adottata senza che la misura d’istruzione di cui trattasi fosse stata attuata e senza che la commissione
di ricorso ne tragga qualche conseguenza giuridica sfavorevole per il ricorrente.
– Sul terzo motivo
118
In forza dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94:
«Le decisioni dell’[[OSCURATO:PERSONA]] sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della
procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto».
119
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata è fondata su motivi e fatti di tal genere, ovvero,
in sostanza, le dichiarazioni scritte del sig. van [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli estratti delle opere di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e Glen, tutti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo al quale il ricorrente ha avuto accesso e sui quali
ha potuto prendere posizione tanto oralmente quanto per iscritto.
120
Per quanto riguarda la circostanza che la commissione di ricorso si è ricreduta circa la necessità di dare attuazione alla
misura d’istruzione decisa con ordinanza 27 dicembre 2005, il ricorrente non sostiene che la commissione di ricorso non era
legittimata a rinunciare a tale istruzione se, nel corso della sua deliberazione, essa non la riteneva più necessaria per
la risoluzione della controversia. La sua tesi, quale esplicitata nella sua replica, è che la commissione di ricorso non poteva
modificare il suo giudizio su tal punto senza avergli esposto le circostanze che l’avevano indotta a cambiare idea e senza
avergli dato l’occasione di presentare le sue osservazioni.
121
Tale argomentazione non può essere condivisa. In via generale, infatti, poiché una misura d’istruzione può essere decisa d’ufficio
senza che la commissione di ricorso sia tenuta a discuterne preventivamente l’opportunità o la necessità con le parti, una
siffatta misura può anche essere rinviata d’ufficio, alle stesse condizioni
,
qualora nel corso della sua deliberazione la commissione di ricorso giunga ad un giudizio diverso. Non si tratta qui di decisioni
adottate a sorpresa, in violazione di un presunto principio generale di diritto comunitario, bensì dell’esercizio, da parte
della commissione di ricorso, del potere discrezionale, conferitole dall’art. 76 del regolamento n. 2100/94, di procedere
d’ufficio all’esame dei fatti, segnatamente tramite il ricorso alle misure d’istruzione elencate all’art. 78 di detto regolamento.
122
Nella specie, la commissione di ricorso ha indicato, nella decisione impugnata, che essa era stata in grado di superare i
suoi dubbi iniziali e di convincersi della notorietà della varietà di riferimento senza che fosse necessario dare attuazione
alla misura d’istruzione considerata e disposta in un primo momento. In tale decisione, essa ha peraltro indicato i motivi
e i fatti che giustificavano siffatta convinzione.
123
In definitiva, l’unica questione che rileva ai fini del controllo giurisdizionale nell’ambito del presente motivo è quella
di stabilire se le parti abbiano potuto prendere posizione su detti motivi e fatti.
124
Poiché è il caso, come esposto al punto 119 supra, il terzo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94
125
Il ricorrente sostiene che, presumendo che nel caso di specie fossero state necessarie ulteriori delucidazioni dirette a fugare
i dubbi sorti dalle dichiarazioni contraddittorie del sig. van [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94,
l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ordinare d’ufficio un nuovo esame tecnico, ai sensi dell’art. 55 del predetto regolamento.
126
L’[OSCURATO:PERSONA] risponde, in sostanza, che la presunzione sulla quale si fonda il secondo motivo è errata.
127
A tal proposito, come emerge dall’esame del primo motivo, la commissione di ricorso ha potuto validamente dedurre dagli elementi
a sua disposizione che la varietà SUMCOL 01 non era chiaramente distinguibile da una varietà di riferimento notoriamente conosciuta
al momento della presentazione della domanda. Pertanto, essa non era affatto tenuta a procedere ad un nuovo esame tecnico.
128
Conseguentemente, il secondo motivo non può che essere dichiarato infondato.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95
129
Il ricorrente sostiene che, contravvenendo all’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], l’esaminatrice
competente del Bundessortenamt, ha partecipato al procedimento orale a fianco dell’[OSCURATO:PERSONA] senza essere stata convocata all’udienza
e senza l’adozione di una decisione che ordini misure d’istruzione. Le sue dichiarazioni sarebbero state incluse nella decisione
impugnata alla stregua di quelle di un testimone o di un esperto e ciò, per giunta, in modo incompleto.
130
A tal riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene giustamente che la comparizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all’udienza non necessitava l’adozione
di una misura d’istruzione ai sensi dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95. Infatti, dal processo verbale dell’udienza
emerge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi è comparsa in qualità di agente dell’[OSCURATO:PERSONA] e non in qualità di testimone o esperto (v. punto
36 supra). Le dichiarazioni da essa rilasciate sono state inserite nel processo verbale dell’udienza come dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA],
e non come deposizioni di testimoni o di esperti. In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, sempre giustamente, che in forza dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 1239/95, gli atti compiuti dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conformemente ai termini dell’accordo concluso tra
l’[OSCURATO:PERSONA] e il Bundessortenamt relativamente all’esame tecnico hanno la qualità di atti dell’[OSCURATO:PERSONA] opponibili a terzi.
131
Per il resto, il ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno della sua allegazione secondo cui le dichiarazioni
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state incluse in modo incompleto nella decisione impugnata.
132
Ne consegue che il quarto motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’art. 88 del regolamento n. 2100/94
133
Il ricorrente deduce che, per un periodo inammissibile, l’[OSCURATO:PERSONA] gli ha impedito di consultare gli atti del procedimento, rendendo
così considerevolmente più difficile l’esercizio dei diritti della difesa.
134
A tal riguardo, dal fascicolo relativo al procedimento amministrativo trasmesso dall’[OSCURATO:PERSONA] alla cancelleria del Tribunale,
emerge che al ricorrente è stato comunicato l’intero fascicolo e che è stato posto in condizione di fare valere utilmente
il suo punto di vista.
135
Più in particolare:
– nel suo ricorso 11 giugno 2004, il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’art. 88, n. 2, del regolamento n. 2100/94
e dell’art. 84, n. 3, del regolamento n. 1239/95, volta ad ottenere copia degli atti relativi alla domanda di concessione
della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà SUMCOL 01;
– tale domanda è stata reiterata con lettera 30 luglio 2004;
– con lettera 10 agosto 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al ricorrente tutti gli atti in suo possesso;
– con telefax 17 agosto 2004, il ricorrente ha chiesto la produzione di atti supplementari concernenti la corrispondenza intercorsa
tra il Bundessortenamt e il sig. van [OSCURATO:PERSONA];
– il 17 agosto 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Bundessortenamt di comunicargli i documenti in questione, il che è stato eseguito
il 18 agosto 2004;
– con messaggio di posta elettronica 18 agosto 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso detti documenti al ricorrente;
– con telefax 18 agosto 2004, il ricorrente ha chiesto una proroga di un mese del termine per il deposito della memoria indicante
i motivi del ricorso; esso ha chiesto altresì che l’intero fascicolo del Bundessortenamt gli venisse comunicato in copia;
– con telefax 19 agosto 2004, il segretario della commissione di ricorso ha indicato al ricorrente che il termine ultimo per
il deposito della memoria indicante i motivi del ricorso era rinviato al 6 settembre 2004;
– con posta celere del 24 agosto 2004, ricevuta il 25 agosto 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente una copia integrale del
fascicolo del Bundessortenamt, ricordandogli il termine ultimo del 6 settembre 2004;
– il ricorrente ha depositato la sua memoria indicante i motivi del ricorso il 30 agosto 2004.
136
Come fatto valere a buon diritto dall’[OSCURATO:PERSONA], poiché il ricorrente non ha sfruttato il tempo supplementare che gli era stato
concesso per depositare la sua memoria, esso non dimostra che la comunicazione tardiva del fascicolo ha compromesso l’esercizio
dei suoi diritti della difesa in questa fase.
137
Inoltre, il ricorrente ha ancoro avuto modo di esporre il suo punta di vista tanto all’udienza del 30 settembre 2005 dinanzi
alla commissione di ricorso quanto nella sua memoria del 14 ottobre 2005.
138
Di conseguenza, il sesto motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell’art. 70, n. 2, del regolamento n. 2100/94
139
Il ricorrente sostiene che, contravvenendo all’art. 70, n. 2, del regolamento n. 2100/94, l’[OSCURATO:PERSONA] ha aspettato due mesi prima
di decidere di non rettificare la decisione di rigetto. Egli aggiunge nella sua replica che questa violazione lede gravemente
i suoi diritti. Infatti, anche se viene tenuta ferma la protezione della priorità della varietà candidata, in forza dell’art. 95
del regolamento n. 2100/94, tale protezione sarebbe molto meno estesa. [OSCURATO:PERSONA], il titolare di una domanda di privativa di un
ritrovato vegetale non disporrebbe di un’azione inibitoria analoga a quella prevista dall’art. 94 del regolamento n. 2100/94.
Il ricorrente non potrebbe dunque opporsi alla riproduzione della varietà da parte di terzi.
140
A tal proposito, è vero che, in forza dell’art. 70 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Revisione interlocutoria», in caso
di ricorso, il servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha predisposto la decisione dispone di un termine di un mese dalla notifica della motivazione
per rettificare quest’ultima se considera il ricorso ricevibile e fondato. Il n. 2 di tale articolo enuncia che, qualora la
decisione non sia rettificata entro tale termine, l’[OSCURATO:PERSONA] «deferisce immediatamente il ricorso alla commissione di ricorso».
141
Nella specie, l’atto di ricorso è stato notificato all’[OSCURATO:PERSONA] in data 30 agosto 2004 (v. punto 27 supra). Il servizio dell’[OSCURATO:PERSONA]
che ha predisposto la decisione si è riunito il 24 e il 29 settembre 2004 in vista di un’eventuale rettifica di predetta decisione
conformemente all’art. 70 del regolamento n. 2100/94. Il 30 settembre 2004, tale servizio ha comunicato alla commissione di
ricorso nonché al ricorrente che rinviava la sua decisione su tal punto di due settimane onde poter procedere a un complemento
d’inchiesta (v. punto 28 supra). Tale complemento d’inchiesta consisteva nel richiedere precisazioni al sig. van [OSCURATO:PERSONA],
il quale le ha fornite con posta elettronica dell’8 e del 15 ottobre 2004, e nell’interrogare il Ministero dell’Agricoltura
sudafricano, il quale ha risposto con lettera 2 novembre 2004 (v. punti 29 a 33 supra). Il servizio dell’[OSCURATO:PERSONA] si è dunque
nuovamente riunito il 10 novembre 2004 e, in base ai risultati del complemento d’inchiesta, ha deciso di non rettificare la
decisione di rigetto e di deferire immediatamente il ricorso alla commissione di ricorso (v. punto 34 supra).
142
Sebbene il termine previsto dall’art. 70 del regolamento n. 2100/94 sia stato superato di un mese e dieci giorni, il Tribunale
considera che detto ritardo è giustificato alla luce delle circostanze peculiari del caso di specie, in particolare dalla
necessità di interrogare persone che si trovano in un paese lontano.
143
Ad ogni modo, il superamento del citato termine non è tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata ma tutt’al
più la concessione di un risarcimento dei danni qualora dovesse risultare che il ricorrente ne ha subito un qualsivoglia pregiudizio.
144
A tal proposito, nella sua replica, il ricorrente insiste sulla differenza tra la protezione conferita al titolare dall’art. 95
del regolamento n. 2100/94 rispetto ad atti anteriori alla concessione della privativa comunitaria dei ritrovati vegetali
e quella conferita a questo stesso titolare dall’art. 94 di detto regolamento rispetto ad atti di contraffazione di una varietà
protetta.
145
Tali considerazioni sono tuttavia prive di importanza nel caso di specie poiché, in definitiva, la privativa comunitaria non
è stata accordata alla varietà candidata.
146
Di conseguenza, il settimo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione dell’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94
147
Il ricorrente sostiene che, in violazione dell’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, la sua domanda è stata
radiata dal registro dell’[OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo l’adozione della decisione di rigetto. Ciò avrebbe determinato un indebolimento
considerevole della sua situazione giuridica, quale delineata dall’art. 95 del regolamento n. 2100/94.
148
A tal proposito e pur presumendo che la domanda di privativa sia stata radiata dal registro dell’[OSCURATO:PERSONA] immediatamente dopo
l’adozione della decisione di rigetto, contravvenendo all’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94, a tenore
del quale un ricorso proposto contro una decisione del genere produce un effetto sospensivo, una tale illegittimità sarebbe
estranea alla decisione di rigetto stessa e, pertanto, non può inficiare la validità di detta decisione né, di conseguenza,
la validità della decisione impugnata.
149
Conseguentemente, l’ottavo motivo deve essere dichiarato infondato.
150
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato infondato.
Sulle spese
151
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 19 novembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
[OSCURATO:PERSONA] normativo
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, relativo alla violazione del combinato disposto degli artt. 62 e 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2100/94
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Considerazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale del Tribunale
– Valutazioni ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2100/94
– Valutazioni ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 2100/94
– Valutazioni ai sensi dell’art. 62 del regolamento n. 2100/94
Sul terzo e quinto motivo vertenti rispettivamente sulla violazione dell’art. 75 del regolamento n. 2100/94 e del «divieto
generale, in uno Stato di diritto, di adottare decisioni a sorpresa» nonché sulla violazione dell’art. 62, n. 1, del regolamento
n. 1239/95
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sul quinto motivo
– Sul terzo motivo
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 76 del regolamento n. 2100/94
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 60, n. 1, del regolamento n. 1239/95
Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’art. 88 del regolamento n. 2100/94.
Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell’art. 70, n. 2, del regolamento n. 2100/94
Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione dell’art. 67, n. 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94
Sulle spese
*
Lingua processuale: il tedesco.