CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 29082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 35463/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 19 aprile 2019 n. 960; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 7.12.2002 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Firenze l’Università di Pisa e lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendone - secondo quanto si legge nel ricorso - la condanna al pagamento della somma di euro 44.415,29, a titolo di adeguata remunerazione per l'attività svolta durante la frequentazione della scuola di specializzazione post laureamin medicina, “e/o comunque a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata attuazione della direttiva 1982 e n. 76”. Oggetto:medici specializzandi 2. Con sentenza n. 3206 del 2003 Il Tribunale di Firenze declinò la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo. La sentenza non fu impugnata, né consta che il giudizio sia stato riassunto dinanzi al TAR.3. Con atto notificato il 13.1.2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne nuovamente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'Istruzione, il Ministro della salute e l'Università di Pisa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione delle direttive comunitarie le quali imponevano agli Stati membri di prevedere che gli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina ricevessero una adeguata remunerazione. 4. il Tribunale di Firenze con sentenza 2532/14: -) dichiarò inammissibile la domanda come formulata nei confronti dell'Università e della Presidenza del Consiglio, affermando che sulla identica domanda proposta nel 2002 era già stata negata la giurisdizione del giudice ordinario; -) rigettò nel merito la domanda proposta nei confronti dei due ministeri convenuti, ritenendo che essi non fossero responsabili della tardiva attuazione delle direttive comunitarie. La sentenza venne appellata dal soccombente nei confronti della sola Presidenza del Consiglio. 5. Con sentenza 19 aprile 2019 n. 960 la Corte d'appello di Firenze rigettò il gravame, modificando la motivazione adottata dal Tribunale. La Corte d'appello ritenne che: -) la giurisdizione a decidere sulla domanda risarcitoria spettava al giudice ordinario; -) il diritto era tuttavia prescritto. Esso infatti era soggetto alla prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999, mentre la domanda venne introdotta solo nel 2012. La Corte aggiunse che le due lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza non indica a chi destinate) nel 2001 e nel 2008 non interruppero la prescrizione, perché non contenevano una richiesta di pagamento del risarcimento del danno , ma solo una ri chiesta di pagamento della borsa di studio. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha notificato controricorso ma solo depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato per primo, per anteriorità logica ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c., il terzo motivo di ricorso. Con tale motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto privo di efficacia interruttiva della prescrizione l’atto di citazione da lui notificato nel 2002, introduttivo del giudizio conclusosi nel 2003 con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario. 3.1. Il motivo è fondato. Con l’atto di citazione introduttivo del primo giudizio, esauritosi con una declinatoria di giurisdizione, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma di denaro “per i titoli di cui in premessa e/o comunque a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata attuazione della direttiva ’82 n. 76” (così la citazione in primo grado del pregresso giudizio, p. 4, ultimo capoverso, allegata al fasc. del ricorrente sub 6.2). La citazione pertanto conteneva una richiesta idonea a costituire in mora la parte debitrice. E’ noto che la notifica dell’atto di citazione, anche dinanzi a giudice (che si dichiari) incompetente o privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l’interruzione della prescrizione. Poiché la notifica della suddetta citazione avvenne il 7.12.2002 e l’introduzione del presente giudizio avvenne il 13.1.2012, il decennio non era compiuto ed il diritto non era prescritto. 4. I restanti motivi restano assorbiti. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom