CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 25627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2021 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, in data 13/10/2017, con la quale FERRI Mario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 6. comma 6, I. n. 401 del 1989. 2. Ricorre per cassazione il FERRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione della processuale con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di servizio, trattandosi di atto non irripetibile e dovendo la questione della composizione del fascicolo per il dibattimento essere tenuta distinta da quella della eventuale inutilizzabilità degli atti in esso contenuti, questione deducibile in ogni stato e grado del processo. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente, affermata nonostante l'assenza in atti del registro firme della P.G. e del calendario delle partite della Nazionale (evento che non risultava al FERRI, come da lui dichiarato nelle spontanee dichiarazioni, con conseguente applicabilità dell'art. 47 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, dovendo farsi applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato insegnamento secondo cui «l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, Hongfeng, Rv. 281781 - 02). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, nessun dubbio può porsi sulla tardività dell'eccezione, avendo la difesa del FERRI in prima udienza, dopo la costituzione delle parti, sollecitato un breve rinvio per valutare eventuali richieste di rito alternativo; nell'udienza di rinvio, tra l'altro, la questione era stata proposta dopo l'apertura del dibattimento, in particolare dopo l'esposizione dei fatti e le richieste di prova da parte del Pubblico Ministero (cfr., rispettivamente, i verbali di udienza del 14/07/2015 e del 04/11/2015, ai quali questo Collegio ha avuto accesso in considerazione della natura dell'eccezione formulata). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale tutt'altro che illogicamente valorizzato, per un verso, il fatto che il FERRI avesse chiesto ed ottenuto in data 01/09/2014 - ovvero pochissimi giorni prima della competizione della squadra Nazionale di calcio che aveva fatto scattare l'obbligo di presentazione rimasto inadempiuto (gara disputatasi il 09/09/2014) - l'autorizzazione ad adempiere a tale obbligo presso la Stazione dei Carabinieri di Montesilvano, anziché presso la Questura di Isernia. Per altro verso, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che meno di due mesi prima, in conseguenza dell'arresto in Brasile durante l'incontro [OSCURATO:PERSONA], il Questore aveva esteso l'obbligo a carico del FERRI a tutte le manifestazioni sportive disputate dalla nazionale italiana. Il complesso di tali circostanze rende del tutto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, che ha radicalmente escluso la fondatezza della prospettazione difensiva e la stessa rilevanza della mancata acquisizione del registro firme e calendari delle manifestazioni sportive. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 maggio 2022