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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40890/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione della Corte di Assise di Lanciano - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di omicidio preterintenzionale ai danni del fratello Mario, per averlo colpito, in occasione di un diverbio insorto all'interno di un bar, durante il quale, trovandosi entrambi in stato di ebrezza alcoolica, colpiva il congiunto con due pugni al volto provocando la caduta a terra della vittima, che batteva con la testa, conseguendone, a distanza di alcuni giorni, la morte, condannandolo alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, con le statuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili - ha riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, che ha ritenuto equivalente alla aggravante di avere commesso il fatto in danno del fratello, riducendo la pena ad anni dieci di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa e/o dell'eccesso colposo in legittima difesa, e correlati vizi della motivazione, che si assume manifestamente illogica.

Dopo aver premesso che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di assise di appello non si discosta da quella prospettata dalla difesa, il ricorrente censura l'illogica esclusione scriminante, fondata sulla considerazione che, dalla stessa deposizione dell'imputato, durante l'esame dibattimentale, fosse emersa l'assenza di timore per la propria vita.

E, tuttavia - deduce la Difesa - per un verso, è errato, nella valutazione della situazione di fatto che costituisce il presupposto della legittima difesa, considerare gli stati d'animo e i timori personali; dall'altro, a fronte della contestazione di omicidio preterintenzionale, il requisito della proporzione e della necessità difensiva andrebbe apprezzata con riferimento, non all'offesa alla vita, ma all'incolumità personale o all'integrità fisica.

Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato lo stato di estrema concitazione e di oggettivo timore in cui versava l'imputato, per come riferito dai due testimoni oculari, condizione favorita dallo stato di ebrezza alcoolica di entrambi i fratelli, ed avrebbe escluso, con motivazione illogica ed erroneamente fondata su un giudizio ex post, sia che il ricorrente si possa essere trovato in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta alla propria integrità fisica o "incolumità personale", sia che egli abbia erroneamente ritenuto di doversi difendere da una aggressione ingiusta.

Invero, per quanto riferito dai testimoni oculari - i due gestori del bar al cui interno avvennero i fatti - la vittima aveva colpito per prima l'imputato, il quale aveva, quindi, reagito, colpendo, a sua volta, il fratello, mentre sarebbe del tutto illogica la motivazione con la quale i giudici della Corte distrettuale hanno escluso la distorta percezione della realtà, affermando, invece, che l'imputato avesse la piena consapevolezza di quello che era accaduto, sulla base della sua reazione immediata nel vedere il fratello a terra esanime e sanguinante, quando esclamò: "che cosa ho fatto, speriamo che non muore", obliterando il dato oggettivamente acclarato dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nell'immediatezza del fatto.

Ulteriore illogicità è ravvisata nella motivazione con la quale, dopo avere escluso la legittima difesa, non avendo ravvisato una situazione ingiusta che potesse giustificare la reazione, e quindi escluso il requisito della proporzione rispetto alla azione del contendente, ha, invece, ravvisato la provocazione, convalidando la tesi difensiva che non fu il colpo inferto dal rìcorrente a cagionare le fratture craniche che portarono il fratello alla morte, quanto la caduta a terra, ciò che esclude la sproporzione tra la condotta della vittima e la reazione dell'aggressore.

Allo stesso modo, la possibilità del commodus discessus è solo astrattamente prospettata dalla sentenza impugnata, che non ha considerato la situazione di alterazione psichica nella quale si trovavano i due fratelli, tale da rendere imprevedibili le rispettive reazioni.

L'illogica esclusione della legittima difesa ha portato la Corte distrettuale ad escludere altrettanto illogicamente l'eccesso colposo.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 63 e 69 cod. pen. e dell'art. 597 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione laddove la Corte di assise di appello ha ritenuto equivalente la riconosciuta circostanza attenuante della provocazione alla residua circostanza aggravante senza che per quest'ultima fosse stato applicato, dal giudice di primo grado, alcun aumento di pena, così violando anche il divieto di reformatio in pejus sull'appello del solo imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo, per il quale si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 2.Non ha pregio il primo motivo che tende a una diversa, quanto parcellizzata ricostruzione dei fatti, invece, esaminati con puntuale motivazione nella sentenza impugnata, che ha affrontato, alla luce delle emergenze istruttorie, le doglianze che vengono qui reiterate peraltro con argomenti non sempre coerenti con il perimetro ermeneutico delineato dalla giurisprudenza in relazione ai temi prospettati con il ricorso.

2.1. Per quanto emerge dalla ricostruzione di merito, entrambi i fratelli protagonisti del fatto erano ubriachi; la causa del decesso può essere sicuramente ricondotta alle lesioni traumatiche cranio-encefaliche originate dal violento pugno con cui l'imputato colpì il fratello, provocandone - anche in ragione della condizione di ubriachezza della vittima - la caduta all'indietro con impatto del capo sul pavimento; il dolo delle percosse risulta pacificamente ricostruito anche alla luce delle dichiarazioni ammissive dell'imputato, che, come si è premesso, non contesta la ricostruzione dei fatti operata in sentenza.

In definitiva, risultano acclarate le modalità dello scontro fisico tra i due, le condizioni degli antagonisti in quel momento ( entrambi in stato di ebrezza alcoolica), la natura del colpo, la modalità eziologica precisa della caduta a terra.

Ora, l'orientamento univoco della giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, consapevolmente, atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria - è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010 ) Rv. 247267 Conf.

Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012 Rv. 253357 ; Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012 Rv. 253536 - 01 ; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016 Rv. 268299).

Sulla base dei richiamati dati istruttori, i giudici dell'appello hanno ritenuto il decorso causale emerso dall'istruttoria compatibile con i dati obiettivi accertati - e non contestati dal ricorso - correttamente ravvisando il nesso causale tra la condotta dolosa di percosse e l'evento morte, facendo corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale - che deve costituire, cioè, il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona ( Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 (dep. 2003 ) Rv. 224903; conf.

Sez. 5 n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016), mentre eventuali cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute non sono da sole sufficienti a determinare l'evento, laddove lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell'imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Rv. 266614 - conf.

Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016 Rv. 267549) - che non richiede che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 130729; sez. 1, 30/06/1986, Rv. 174619; sez. 1, 01/04/1980, Rv. 145923, sez. 1, 3/10/1986, Rv. 174956, Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012 Rv. 253744).

Tanto perché, ai fini dell'esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, D'Onofrio, Rv. 282285; in senso conforme: Sez. 4 n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi, Rv. 235537; Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838; Sez. 4, n. 9967 del 18/01/2010, Otellí, Rv. 246797; Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012).

La sussistenza del nesso causale giuridicamente rilevante può essere esclusa, dunque, solo in presenza di cause sopravvenute che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, oppure laddove esse, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085).

Calando tali principi nella fattispecie concreta in esame, la Corte di appello, attenendosi alle richiamate coordinate ermeneutiche, ha ravvisato la fattispecie preterintenzionale contestata ed escluso la sussistenza dell'invocata scriminante considerando come il colpo da cui l'imputato era stato attinto a opera del fratello fu senza dubbio di scarsa violenza, tanto da non lasciare alcun segno visibile ( ecchimosi, graffi o altro) all'esame ispettivo sul corpo e sul capo, neppure avendo riferito dolore in alcun distretto; ha inoltre considerato, più in generale, che l'azione avvenne all'interno di un luogo protetto, in presenza di altre persone, e in una situazione che assicurava piena libertà di movimento.

Quindi - posto che, come è noto, è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017,Rv. 272080 -01), e che, nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019.Rv. 277030 -01) - la Corte di merito, con argomentazioni logiche, fondate anche sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, ha, del tutto ragionevolmente, escluso, sia che questi si sia trovato in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta alla propria integrità fisica o "incolumità personale", sia che egli possa avere erroneamente ritenuto di doversi difendere da una aggressione ingiusta, non - come sostiene la Difesa - sulla base di una valutazione ex post, quanto, piuttosto, facendo leva su circostanze esistenti al momento del fatto, che consentivano a terzi di intervenire tempestivamente, a lui di allontanarsi, e comunque, trovandosi al cospetto del proprio fratello con cui aveva scelto di trascorrere la mattina.

D'altro canto, la Corte territoriale ha anche considerato lo stato di ubriachezza, e gli eventuali effetti sulle capacità cognitive dell'imputato, escludendo la prospettata percezione distorta della realtà, riportando un preciso elemento probatorio emerso nell'istruttoria, da cui ha tratto il convincimento che l'imputato avesse compreso quello che era accaduto.

Quanto alla possibilità di un commodus discessus, la Corte di appello ha escluso la sussistenza del presupposto dell'inevitabilità della condotta dell'imputato, rilevando, sulla base della descrizione del contesto in cui è avvenuto il fatto, che egli "ben avrebbe potuto allontanarsi".

Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen.

L. n. 59 del 2006, vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto, (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, Rv. 235181; Sez. 4 n. 33591 del 03/05/2016, Rv. 267473) laddove essa deve escludersi quando la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentivano all'imputato di porre in essere senza pericolo per sé o per altri, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Rv. 240447; [OSCURATO:PERSONA]. 1 n. 51262 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272080, Nella motivazione della Corte di appello non sono riscontrabili, quindi, le denunciate illogicità, e neppure coglie nel segno la deduzione dell'ulteriore vizio argomentativo, per intrinseca contraddittorietà, che presenterebbe la sentenza impugnata nell'avere riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, dopo avere negato la scriminante, giacchè ai fini del riconoscimento di tale circostanza attenuante si richiede, dissimilmente dall'esimente della legittima difesa, non la proporzione tra la reazione e l'offesa, ma l'adeguatezza di quella a questa quale esaustivo ed utile parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non sarebbe conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. (Sez. 1, n. 10330 del 24/09/1992, Rv. 192302); Sez. 1, n. 10765 del 04/10/1993, Rv. 197708 ; Conf. mass. nn. 192302, 190558, 190550, 188326).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso l'esimente non avendo ravvisato il requisito della proporzione tra uno schiaffo ( della vittima) e due pugni (dell'imputato), in presenza di una situazione oggettiva che non imponeva la necessità di difendersi, mentre ha riconosciuto che la pregressa condotta della vittima potesse avere ingenerato uno stato d'ira.

La Corte di appello, lungi dall'incorrere nella denunciata contraddizione quanto alla ricostruzione delle cause dell'evento fatale, ha, invece, con chiarezza, riconosciuto che esso era conseguito, non alla percossa, quanto al contraccolpo della caduta al suolo, in tal senso avendo dato atto che il colpo diretto a percuotere è stato condizione necessaria della morte della persona offesa, in corretta applicazione dei principi già richiamati, secondo cui, nell'omicidio preterintenzionale, il nesso di causalìtà giuridicamente rilevante deve sussistere tra la condotta diretta a percuotere e l'evento morte, che deve costituire, cioè, il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o a percuotere una persona. l Come premesso, è, invece, fondato il secondo motivo.

E' vero che la circostanza aggravante del fatto commesso in danno del fratello era contestata in fatto, rinvenendosi un chiaro richiamo al rapporto di consanguineità tra imputato e vittima, ed è parimenti vero che il primo giudice non aveva considerato affatto tale circostanza nell'operare il calcolo della pena, non rinvenendosi il relativo aumento rispetto alla pena base individuata in dieci anni e sei mesi di reclusione ( cfr. pg 9 della sentenza di primo grado) e neppure vi è alcun accenno a tale circostanza nel corpo motivazionale dedicato al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, invece, avendo riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, ha ritenuto di porla in bilanciamento in termini di equivalenza con quella aggravante, poi riducendo la pena di sei mesi.

E, tuttavia, nel caso di impugnazione del solo imputato, la circostanza aggravante non ritenuta dal primo giudice, non poteva essere considerata dalla Corte di appello - se non violando il divieto di reformatio in pejus sancito nell'art. 597 cod. poc. pen..

Stante l'assenza dell'impugnazione del P.M., la Corte di appello non poteva porre in comparazione detta circostanza aggravante - del tutto obliterata dal primo giudice - con la riconosciuta provocazione, che, sola, avrebbe dovuto essere considerata ai fini della diminuzione di legge ad essa correlata, con la detrazione dell'entità di pena ritenuta congrua rispetto alla pena base.

Invero, così come il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado (Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Rv. 245018), allo stesso modo incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l'aumento dì pena per un'aggravante non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio ( Sez. 1 n. 23708 del 15/07/2020, Rv. 279523 ).

Nel caso di specie, come premesso, la circostanza aggravante del rapporto di parentela - pure effettivamente contestata in fatto - non è stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, nè nella ricostruzione della fattispecie delittuosa, né in sede di trattamento sanzionatorio.

Va, dunque, ri-affermato che "incorre in violazione del principio di reformatio in pejus il giudice di appello che, sull'impugnazione del solo imputato, una volta riconosciuta una circostanza attenuante, la ponga in comparazione con una circostanza aggravante non ritenuta dal primo giudice e non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, invece di procedere, individuata la pena base, alla diminuzione per la sola circostanza attenuante riconosciuta." Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di equivalenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio applicando la diminuzione di pena prevista per la circostanza attenuante della provocazione.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di equivalenza della ritenuta attenuante, con rinvio per nuovo giudizio su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione della Corte di Assise di Lanciano - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di omicidio preterintenzionale ai danni del fratello Mario, per averlo colpito, in occasione di un diverbio insorto all'interno di un bar, durante il quale, trovandosi entrambi in stato di ebrezza alcoolica, colpiva il congiunto con due pugni al volto provocando la caduta a terra della vittima, che batteva con la testa, conseguendone, a distanza di alcuni giorni, la morte, condannandolo alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie, con le statuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili - ha riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, che ha ritenuto equivalente alla aggravante di avere commesso il fatto in danno del fratello, riducendo la pena ad anni dieci di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa e/o dell'eccesso colposo in legittima difesa, e correlati vizi della motivazione, che si assume manifestamente illogica. Dopo aver premesso che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di assise di appello non si discosta da quella prospettata dalla difesa, il ricorrente censura l'illogica esclusione scriminante, fondata sulla considerazione che, dalla stessa deposizione dell'imputato, durante l'esame dibattimentale, fosse emersa l'assenza di timore per la propria vita. E, tuttavia - deduce la Difesa - per un verso, è errato, nella valutazione della situazione di fatto che costituisce il presupposto della legittima difesa, considerare gli stati d'animo e i timori personali; dall'altro, a fronte della contestazione di omicidio preterintenzionale, il requisito della proporzione e della necessità difensiva andrebbe apprezzata con riferimento, non all'offesa alla vita, ma all'incolumità personale o all'integrità fisica. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato lo stato di estrema concitazione e di oggettivo timore in cui versava l'imputato, per come riferito dai due testimoni oculari, condizione favorita dallo stato di ebrezza alcoolica di entrambi i fratelli, ed avrebbe escluso, con motivazione illogica ed erroneamente fondata su un giudizio ex post, sia che il ricorrente si possa essere trovato in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta alla propria integrità fisica o "incolumità personale", sia che egli abbia erroneamente ritenuto di doversi difendere da una aggressione ingiusta. Invero, per quanto riferito dai testimoni oculari - i due gestori del bar al cui interno avvennero i fatti - la vittima aveva colpito per prima l'imputato, il quale aveva, quindi, reagito, colpendo, a sua volta, il fratello, mentre sarebbe del tutto illogica la motivazione con la quale i giudici della Corte distrettuale hanno escluso la distorta percezione della realtà, affermando, invece, che l'imputato avesse la piena consapevolezza di quello che era accaduto, sulla base della sua reazione immediata nel vedere il fratello a terra esanime e sanguinante, quando esclamò: "che cosa ho fatto, speriamo che non muore", obliterando il dato oggettivamente acclarato dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nell'immediatezza del fatto. Ulteriore illogicità è ravvisata nella motivazione con la quale, dopo avere escluso la legittima difesa, non avendo ravvisato una situazione ingiusta che potesse giustificare la reazione, e quindi escluso il requisito della proporzione rispetto alla azione del contendente, ha, invece, ravvisato la provocazione, convalidando la tesi difensiva che non fu il colpo inferto dal rìcorrente a cagionare le fratture craniche che portarono il fratello alla morte, quanto la caduta a terra, ciò che esclude la sproporzione tra la condotta della vittima e la reazione dell'aggressore. Allo stesso modo, la possibilità del commodus discessus è solo astrattamente prospettata dalla sentenza impugnata, che non ha considerato la situazione di alterazione psichica nella quale si trovavano i due fratelli, tale da rendere imprevedibili le rispettive reazioni. L'illogica esclusione della legittima difesa ha portato la Corte distrettuale ad escludere altrettanto illogicamente l'eccesso colposo. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione degli artt. 63 e 69 cod. pen. e dell'art. 597 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione laddove la Corte di assise di appello ha ritenuto equivalente la riconosciuta circostanza attenuante della provocazione alla residua circostanza aggravante senza che per quest'ultima fosse stato applicato, dal giudice di primo grado, alcun aumento di pena, così violando anche il divieto di reformatio in pejus sull'appello del solo imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo, per il quale si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 2.Non ha pregio il primo motivo che tende a una diversa, quanto parcellizzata ricostruzione dei fatti, invece, esaminati con puntuale motivazione nella sentenza impugnata, che ha affrontato, alla luce delle emergenze istruttorie, le doglianze che vengono qui reiterate peraltro con argomenti non sempre coerenti con il perimetro ermeneutico delineato dalla giurisprudenza in relazione ai temi prospettati con il ricorso. 2.1. Per quanto emerge dalla ricostruzione di merito, entrambi i fratelli protagonisti del fatto erano ubriachi; la causa del decesso può essere sicuramente ricondotta alle lesioni traumatiche cranio-encefaliche originate dal violento pugno con cui l'imputato colpì il fratello, provocandone - anche in ragione della condizione di ubriachezza della vittima - la caduta all'indietro con impatto del capo sul pavimento; il dolo delle percosse risulta pacificamente ricostruito anche alla luce delle dichiarazioni ammissive dell'imputato, che, come si è premesso, non contesta la ricostruzione dei fatti operata in sentenza. In definitiva, risultano acclarate le modalità dello scontro fisico tra i due, le condizioni degli antagonisti in quel momento ( entrambi in stato di ebrezza alcoolica), la natura del colpo, la modalità eziologica precisa della caduta a terra. Ora, l'orientamento univoco della giurisprudenza di questa Corte insegna che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, consapevolmente, atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria - è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010 ) Rv. 247267 Conf. Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012 Rv. 253357 ; Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012 Rv. 253536 - 01 ; Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016 Rv. 268299). Sulla base dei richiamati dati istruttori, i giudici dell'appello hanno ritenuto il decorso causale emerso dall'istruttoria compatibile con i dati obiettivi accertati - e non contestati dal ricorso - correttamente ravvisando il nesso causale tra la condotta dolosa di percosse e l'evento morte, facendo corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere la vittima, che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale - che deve costituire, cioè, il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona ( Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 (dep. 2003 ) Rv. 224903; conf. Sez. 5 n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016), mentre eventuali cause preesistenti, concomitanti o sopravvenute non sono da sole sufficienti a determinare l'evento, laddove lo abbiano causato in sinergia con la condotta dell'imputato, per cui, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 6918 del 08/01/2016, Rv. 266614 - conf. Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016 Rv. 267549) - che non richiede che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 130729; sez. 1, 30/06/1986, Rv. 174619; sez. 1, 01/04/1980, Rv. 145923, sez. 1, 3/10/1986, Rv. 174956, Sez. 5, n. 41017 del 12/07/2012 Rv. 253744). Tanto perché, ai fini dell'esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, D'Onofrio, Rv. 282285; in senso conforme: Sez. 4 n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi, Rv. 235537; Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838; Sez. 4, n. 9967 del 18/01/2010, Otellí, Rv. 246797; Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012). La sussistenza del nesso causale giuridicamente rilevante può essere esclusa, dunque, solo in presenza di cause sopravvenute che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, oppure laddove esse, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085). Calando tali principi nella fattispecie concreta in esame, la Corte di appello, attenendosi alle richiamate coordinate ermeneutiche, ha ravvisato la fattispecie preterintenzionale contestata ed escluso la sussistenza dell'invocata scriminante considerando come il colpo da cui l'imputato era stato attinto a opera del fratello fu senza dubbio di scarsa violenza, tanto da non lasciare alcun segno visibile ( ecchimosi, graffi o altro) all'esame ispettivo sul corpo e sul capo, neppure avendo riferito dolore in alcun distretto; ha inoltre considerato, più in generale, che l'azione avvenne all'interno di un luogo protetto, in presenza di altre persone, e in una situazione che assicurava piena libertà di movimento. Quindi - posto che, come è noto, è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017,Rv. 272080 -01), e che, nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019.Rv. 277030 -01) - la Corte di merito, con argomentazioni logiche, fondate anche sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, ha, del tutto ragionevolmente, escluso, sia che questi si sia trovato in una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta alla propria integrità fisica o "incolumità personale", sia che egli possa avere erroneamente ritenuto di doversi difendere da una aggressione ingiusta, non - come sostiene la Difesa - sulla base di una valutazione ex post, quanto, piuttosto, facendo leva su circostanze esistenti al momento del fatto, che consentivano a terzi di intervenire tempestivamente, a lui di allontanarsi, e comunque, trovandosi al cospetto del proprio fratello con cui aveva scelto di trascorrere la mattina. D'altro canto, la Corte territoriale ha anche considerato lo stato di ubriachezza, e gli eventuali effetti sulle capacità cognitive dell'imputato, escludendo la prospettata percezione distorta della realtà, riportando un preciso elemento probatorio emerso nell'istruttoria, da cui ha tratto il convincimento che l'imputato avesse compreso quello che era accaduto. Quanto alla possibilità di un commodus discessus, la Corte di appello ha escluso la sussistenza del presupposto dell'inevitabilità della condotta dell'imputato, rilevando, sulla base della descrizione del contesto in cui è avvenuto il fatto, che egli "ben avrebbe potuto allontanarsi". Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto, (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, Rv. 235181; Sez. 4 n. 33591 del 03/05/2016, Rv. 267473) laddove essa deve escludersi quando la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentivano all'imputato di porre in essere senza pericolo per sé o per altri, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Rv. 240447; [OSCURATO:PERSONA]. 1 n. 51262 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272080, Nella motivazione della Corte di appello non sono riscontrabili, quindi, le denunciate illogicità, e neppure coglie nel segno la deduzione dell'ulteriore vizio argomentativo, per intrinseca contraddittorietà, che presenterebbe la sentenza impugnata nell'avere riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, dopo avere negato la scriminante, giacchè ai fini del riconoscimento di tale circostanza attenuante si richiede, dissimilmente dall'esimente della legittima difesa, non la proporzione tra la reazione e l'offesa, ma l'adeguatezza di quella a questa quale esaustivo ed utile parametro di valutazione dello stato d'animo dell'autore, nella considerazione che un'azione eccedente l'adeguatezza non sarebbe conseguente allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. (Sez. 1, n. 10330 del 24/09/1992, Rv. 192302); Sez. 1, n. 10765 del 04/10/1993, Rv. 197708 ; Conf. mass. nn. 192302, 190558, 190550, 188326). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso l'esimente non avendo ravvisato il requisito della proporzione tra uno schiaffo ( della vittima) e due pugni (dell'imputato), in presenza di una situazione oggettiva che non imponeva la necessità di difendersi, mentre ha riconosciuto che la pregressa condotta della vittima potesse avere ingenerato uno stato d'ira. La Corte di appello, lungi dall'incorrere nella denunciata contraddizione quanto alla ricostruzione delle cause dell'evento fatale, ha, invece, con chiarezza, riconosciuto che esso era conseguito, non alla percossa, quanto al contraccolpo della caduta al suolo, in tal senso avendo dato atto che il colpo diretto a percuotere è stato condizione necessaria della morte della persona offesa, in corretta applicazione dei principi già richiamati, secondo cui, nell'omicidio preterintenzionale, il nesso di causalìtà giuridicamente rilevante deve sussistere tra la condotta diretta a percuotere e l'evento morte, che deve costituire, cioè, il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o a percuotere una persona. l Come premesso, è, invece, fondato il secondo motivo. E' vero che la circostanza aggravante del fatto commesso in danno del fratello era contestata in fatto, rinvenendosi un chiaro richiamo al rapporto di consanguineità tra imputato e vittima, ed è parimenti vero che il primo giudice non aveva considerato affatto tale circostanza nell'operare il calcolo della pena, non rinvenendosi il relativo aumento rispetto alla pena base individuata in dieci anni e sei mesi di reclusione ( cfr. pg 9 della sentenza di primo grado) e neppure vi è alcun accenno a tale circostanza nel corpo motivazionale dedicato al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, invece, avendo riconosciuto la circostanza attenuante della provocazione, ha ritenuto di porla in bilanciamento in termini di equivalenza con quella aggravante, poi riducendo la pena di sei mesi. E, tuttavia, nel caso di impugnazione del solo imputato, la circostanza aggravante non ritenuta dal primo giudice, non poteva essere considerata dalla Corte di appello - se non violando il divieto di reformatio in pejus sancito nell'art. 597 cod. poc. pen.. Stante l'assenza dell'impugnazione del P.M., la Corte di appello non poteva porre in comparazione detta circostanza aggravante - del tutto obliterata dal primo giudice - con la riconosciuta provocazione, che, sola, avrebbe dovuto essere considerata ai fini della diminuzione di legge ad essa correlata, con la detrazione dell'entità di pena ritenuta congrua rispetto alla pena base. Invero, così come il giudice d'appello non può apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in primo grado (Sez. 6, n. 41388 del 08/10/2009, Rv. 245018), allo stesso modo incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, computi l'aumento dì pena per un'aggravante non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio ( Sez. 1 n. 23708 del 15/07/2020, Rv. 279523 ). Nel caso di specie, come premesso, la circostanza aggravante del rapporto di parentela - pure effettivamente contestata in fatto - non è stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, nè nella ricostruzione della fattispecie delittuosa, né in sede di trattamento sanzionatorio. Va, dunque, ri-affermato che "incorre in violazione del principio di reformatio in pejus il giudice di appello che, sull'impugnazione del solo imputato, una volta riconosciuta una circostanza attenuante, la ponga in comparazione con una circostanza aggravante non ritenuta dal primo giudice e non computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, invece di procedere, individuata la pena base, alla diminuzione per la sola circostanza attenuante riconosciuta." Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di equivalenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, che provvederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio applicando la diminuzione di pena prevista per la circostanza attenuante della provocazione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di equivalenza della ritenuta attenuante, con rinvio per nuovo giudizio su
Sentenza Cassazione n. 40890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris