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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1977

Cassazione n. 19832/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

171. R.G. 37490 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa applicazione del minimo aumento operato a titolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 171. R.G. 37490 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa applicazione del minimo aumento operato a titolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris