CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1990
Cassazione n. 04314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (AFGHANISTAN) il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e di porto di coltello, è, in parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda pag. 4, ove si è sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni dello stesso); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna per il porto di coltello (reato di cui al capo b) dell’imputazione) è manifestamente infondato in quanto deduce vizi asseriti di illogicità della motivazione non riscontrabili dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda, nello specifico, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es