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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37486/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4176/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06515 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- thr Premesso che

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR, in riforma della sentenza della CTP di Agrigento che aveva ritenuto la notifica a [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento per Irap del 2006 non perfezionata ed aveva quindi ritenuto prescritta la pretesa impositiva, ha affermato che, al contrario, la notifica doveva ritenersi regolare in quanto, essendo stata effettuata con la procedura dell'irreperibilità relativa, pur essendo mancata la affissione alla porta del destinatario dell'avviso di deposito presso la casa comunale, la notifica non poteva dirsi inesistente essendo invece affetta da nullità sanabile e di fatto sanata per effetto della spedizione della raccomandata informativa e del successivo compimento del termine di dieci giorni di giacenza;

2. avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle Entrate mentre la [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata;

3. il contribuente ha depositato memoria: [OSCURATO:PERSONA]:

1. il motivo di cassazione, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., è infondato e va rigettato. 1.1 Nel caso di specie, per quanto evidenziato dalla CTR, il ricorrente era temporaneamente assente dal proprio domicilio e il notificatore, non avendo trovato altri soggetti abilitati a ricevere il plico, depositò il plico stesso alla casa comunale, omise l' "affissione dell'avviso del deposito alla porta del destinatario", inviò al contribuente la raccomandata informativa del deposito alla casa comunale.

Questa raccomandata non fu ritirata;

1.2. Vedendosi in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, in base all'art. 26, comma 4, del d.P.R. 602/73, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito é affisso nell'albo del comune».

A seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile li. .J si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, aliena e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

1.3. a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 9782/2018; 14316/2011);

1.4. la sentenza della CTR ha fatto corrette applicazione della legge;

1.5. né ha alcun fondamento la tesi espressa dal ricorrente nella memoria, per cui "il vizio derivante dalla mancanza dell'adempimento dell'affissione alla porta del destinatario può essere sanato solo nel caso in cui la raccomandata informativa sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario, ossia nel caso in cui il relativo avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dalla persona rinvenutadall'[OSCURATO:PERSONA] e non già nell'ipotesi di plico rimasto in giacenza", atteso che la compiuta giacenza è a tutti gli effetti equipollente al ricevimento effettivo.

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2400,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4176/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06515 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- thr Premesso che 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR, in riforma della sentenza della CTP di Agrigento che aveva ritenuto la notifica a [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento per Irap del 2006 non perfezionata ed aveva quindi ritenuto prescritta la pretesa impositiva, ha affermato che, al contrario, la notifica doveva ritenersi regolare in quanto, essendo stata effettuata con la procedura dell'irreperibilità relativa, pur essendo mancata la affissione alla porta del destinatario dell'avviso di deposito presso la casa comunale, la notifica non poteva dirsi inesistente essendo invece affetta da nullità sanabile e di fatto sanata per effetto della spedizione della raccomandata informativa e del successivo compimento del termine di dieci giorni di giacenza; 2. avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle Entrate mentre la [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata; 3. il contribuente ha depositato memoria: [OSCURATO:PERSONA]: 1. il motivo di cassazione, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., è infondato e va rigettato. 1.1 Nel caso di specie, per quanto evidenziato dalla CTR, il ricorrente era temporaneamente assente dal proprio domicilio e il notificatore, non avendo trovato altri soggetti abilitati a ricevere il plico, depositò il plico stesso alla casa comunale, omise l' "affissione dell'avviso del deposito alla porta del destinatario", inviò al contribuente la raccomandata informativa del deposito alla casa comunale. Questa raccomandata non fu ritirata; 1.2. Vedendosi in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, in base all'art. 26, comma 4, del d.P.R. 602/73, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito é affisso nell'albo del comune». A seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile li. .J si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, aliena e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; 1.3. a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 9782/2018; 14316/2011); 1.4. la sentenza della CTR ha fatto corrette applicazione della legge; 1.5. né ha alcun fondamento la tesi espressa dal ricorrente nella memoria, per cui "il vizio derivante dalla mancanza dell'adempimento dell'affissione alla porta del destinatario può essere sanato solo nel caso in cui la raccomandata informativa sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario, ossia nel caso in cui il relativo avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dalla persona rinvenutadall'[OSCURATO:PERSONA] e non già nell'ipotesi di plico rimasto in giacenza", atteso che la compiuta giacenza è a tutti gli effetti equipollente al ricevimento effettivo. 2. il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2400,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se d
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