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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29678/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11977-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARCO PIOVESAN dai quali sono rappresentate e difese ; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11977/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/10/2024 CC avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 1016/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Asti e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sessanta loro irrogata per l’allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro senza procedere alla necessaria timbratura; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che l’Agenzia datrice aveva fornito prova della mancanza disciplinare ascritta unicamente con riguardo al solo episodio del 16.3.2016 in cui le dipendenti risultavano essersi allontanate senza previa timbratura rispettivamente per 5 e 7 minuti per recarsi al bar; - che la Corte territoriale ha evidenziato come la carenza di allegazioni impediva il richiesto ricorso ai poteri istruttori del giudice ed ha poi espresso un giudizio di non proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dell’art. 67, comma 4, del CCNL, secondo cui la sospensione sino ad un massimo di sei mesi è comminata in caso di “recidiva nel biennio per mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo presentino carattere di particolare gravità”;- che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, sia la Baralle che la Punzo; - che le controricorrenti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001 e 65 CCNL 28.5.2004 per le Agenzie fiscali imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata disattendendo il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, per non avere dato corso ad una libera valutazione degli elementi di fatto emersi nel procedimento penale, aderendo viceversa alle conclusioni raggiunte in quella sede sulla base di parametri normativi estranei a quelli rilevanti ai fini del giudizio circa l’adempimento degli obblighi contrattuali, che nella specie deponevano nel senso della relativa responsabilità a carico delle lavoratrici; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 CCNL per le Agenzie fiscali, l’Agenzia ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione irrogata, assumendo essere quel giudizio inficiato dall’erronea valutazione dei fatti oggetto di contestazione e della loro gravità; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’Agenzia ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente apprezzato il materiale istruttorio in relazione al quale la stessa Agenzia assume di aver assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente;- che gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, perché tutti sostanzialmente volti a sostenere che le condotte addebitate, ove valutate nella prospettiva, essenzialmente disciplinare, dell’osservanza degli obblighi contrattuali, dovevano essere sanzionati disciplinarmente in quanto forniti di adeguato supporto probatorio; - che i motivi sono inammissibili, atteso che le censure sollevate dall’Agenzia ricorrente si risolvono nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale nel procedere al libero apprezzamento degli elementi di fatto accertati in sede istruttoria, apprezzamento insindacabile in questa sede, avendo la Corte medesima, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente con il primo motivo, condotto il proprio accertamento nell’ottica propriamente lavoristica della verifica dell’effettività della condotta contestata, valorizzando, unitamente alla richiesta di archiviazione proposta in sede penale, l’intero complesso delle risultanze processuali; - che in particolare la sentenza impugnata segnala come, al di là della mancata timbratura dell’uscita ( su lla quale , invece, sembra fare esclusivamente leva l’Agenzia ricorrente), l’allontanamento dal luogo di lavoro o non fosse verificabile, potendo le dipendenti rientrare da altro ingresso non monitorato, o si fosse concretizzato “nello stare appena al di fuori dell’ingresso dello stabile, senza allontanarsi ma svolgendo mansioni loro proprie quali svuotare cestini, sistemare le porte, aprire cancelli per consentire ai colleghi di entrare e parcheggiare nel cortile interno o tutt’al più fumando una sigaretta”; - che la Corte territoriale , poi, su questa base ha del tutto congruamente sul piano logico e giuridico ( e, pertanto, sottraendosi alla censura di cui al terzo motivo inammissibilmente sollevata) maturato il convincimento della carenza di prova in ordine all’ingiustificatezza delle condotte addebitate, con esclusione dell’unico episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il solo verificato e per di più circoscritto nella sua durata, rispetto al quale, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 67, comma 4, lett. a) del CCNL che aveva costituito il parametro normativo per la comminazione della sanzione, ancora una volta del tutto plausibilmente ( con conseguente inammissibilità del secondo motivo) ha ritenuto sproporzionato il provvedimento sanzionatorio; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con dist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11977-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARCO PIOVESAN dai quali sono rappresentate e difese ; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11977/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2024 CC avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 1016/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Asti e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sessanta loro irrogata per l’allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro senza procedere alla necessaria timbratura; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che l’Agenzia datrice aveva fornito prova della mancanza disciplinare ascritta unicamente con riguardo al solo episodio del 16.3.2016 in cui le dipendenti risultavano essersi allontanate senza previa timbratura rispettivamente per 5 e 7 minuti per recarsi al bar; - che la Corte territoriale ha evidenziato come la carenza di allegazioni impediva il richiesto ricorso ai poteri istruttori del giudice ed ha poi espresso un giudizio di non proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dell’art. 67, comma 4, del CCNL, secondo cui la sospensione sino ad un massimo di sei mesi è comminata in caso di “recidiva nel biennio per mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo presentino carattere di particolare gravità”;- che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, sia la Baralle che la Punzo; - che le controricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001 e 65 CCNL 28.5.2004 per le Agenzie fiscali imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata disattendendo il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, per non avere dato corso ad una libera valutazione degli elementi di fatto emersi nel procedimento penale, aderendo viceversa alle conclusioni raggiunte in quella sede sulla base di parametri normativi estranei a quelli rilevanti ai fini del giudizio circa l’adempimento degli obblighi contrattuali, che nella specie deponevano nel senso della relativa responsabilità a carico delle lavoratrici; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 CCNL per le Agenzie fiscali, l’Agenzia ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione irrogata, assumendo essere quel giudizio inficiato dall’erronea valutazione dei fatti oggetto di contestazione e della loro gravità; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’Agenzia ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente apprezzato il materiale istruttorio in relazione al quale la stessa Agenzia assume di aver assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente;- che gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, perché tutti sostanzialmente volti a sostenere che le condotte addebitate, ove valutate nella prospettiva, essenzialmente disciplinare, dell’osservanza degli obblighi contrattuali, dovevano essere sanzionati disciplinarmente in quanto forniti di adeguato supporto probatorio; - che i motivi sono inammissibili, atteso che le censure sollevate dall’Agenzia ricorrente si risolvono nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale nel procedere al libero apprezzamento degli elementi di fatto accertati in sede istruttoria, apprezzamento insindacabile in questa sede, avendo la Corte medesima, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente con il primo motivo, condotto il proprio accertamento nell’ottica propriamente lavoristica della verifica dell’effettività della condotta contestata, valorizzando, unitamente alla richiesta di archiviazione proposta in sede penale, l’intero complesso delle risultanze processuali; - che in particolare la sentenza impugnata segnala come, al di là della mancata timbratura dell’uscita ( su lla quale , invece, sembra fare esclusivamente leva l’Agenzia ricorrente), l’allontanamento dal luogo di lavoro o non fosse verificabile, potendo le dipendenti rientrare da altro ingresso non monitorato, o si fosse concretizzato “nello stare appena al di fuori dell’ingresso dello stabile, senza allontanarsi ma svolgendo mansioni loro proprie quali svuotare cestini, sistemare le porte, aprire cancelli per consentire ai colleghi di entrare e parcheggiare nel cortile interno o tutt’al più fumando una sigaretta”; - che la Corte territoriale , poi, su questa base ha del tutto congruamente sul piano logico e giuridico ( e, pertanto, sottraendosi alla censura di cui al terzo motivo inammissibilmente sollevata) maturato il convincimento della carenza di prova in ordine all’ingiustificatezza delle condotte addebitate, con esclusione dell’unico episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il solo verificato e per di più circoscritto nella sua durata, rispetto al quale, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 67, comma 4, lett. a) del CCNL che aveva costituito il parametro normativo per la comminazione della sanzione, ancora una volta del tutto plausibilmente ( con conseguente inammissibilità del secondo motivo) ha ritenuto sproporzionato il provvedimento sanzionatorio; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con dist
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