CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 19672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in riforma di quella del Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine a due reati di tentata e consumata estorsione (aggravate ex art. 7 d.l. n. 152/91), in continuazione con i reati giudicati con sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale di Noia del 20/07/2006. Il ricorrente deduce: 1. «Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione e mancato rispetto dei criteri di orientamento normativo stabiliti dall'art. 133 cod. pen. in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio (in relazione all'applicazione della riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/91). Si lamenta come, a fronte del riconosciuto "concreto contributo dissociativo fornito dal ricorrente", la Corte di merito non abbia fatto corretta applicazione dei criteri di dosimetria della pena con riguardo alla diminuzione dell'attenuante della collaborazione, determinata nel minimo e in assenza di adeguata motivazione. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 25/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota in data 3/02/2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'atto di appello (vedi pag. 7) il profilo della dosimetria della pena venne censurato sul rilievo della minore offensività della condotta, nonché per il contributo di minima importanza reso dall'imputato nell'ambito delle vicende estorsive. Al riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato come, nel caso concreto, sia emerso il ruolo fondamentale svolto dall'imputato, nel primo reato, svolgendo il compito di essere pronto ad ogni evenienza e, nel secondo caso, svolgendo il compito di mediatore ed esattore dei ratei versati dall'imprenditore. La Corte territoriale, pertanto, risulta avere indicato puntuali indici di gravità e disvalore dei fatti pienamente idonei a dare conto, sul piano del rispetto dell'onere della motivazione, delle ragioni poste a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice del merito in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Nessuno specifico rilievo, invece, risulta essere stato dedotto con l'atto di appello, seppur attinente al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla misura della diminuzione apportata a seguito del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Di conseguenza, tale doglianza - che involge profili di fatto oggetto di una valutazione spettante al giudice del merito - non può trovare ingresso, per la prima volta, nel giudizio di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione