Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23782/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si sia in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado.

In particolare, l'appellante si sarebbe limitato ad addurre a fondamento della sua richiesta un elemento già espressamente valutato dal tribunale per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ossia il comportamento positivo tenuto dall'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza concretamente indicare le ragioni per cui si dovrebbe assegnare a tale elemento un valore preminente rispetto alle due circostanze di segno opposto (la gravità della condotta e i precedenti penali); - che anche il motivo di ricorso proposto è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849); - che lo stesso motivo è comunque manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 D, P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il C glier estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7p11.<\:;7a ..„....5, DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, 8825 del 27/10/2016, Galtelli); - che la corte territoriale ha correttamente rilevato come l'appellante non si sia in alcun modo confrontato con le emergenze fattuali e logiche analizzate nel corso del giudizio, limitandosi a riproporre le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. In particolare, l'appellante si sarebbe limitato ad addurre a fondamento della sua richiesta un elemento già espressamente valutato dal tribunale per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ossia il comportamento positivo tenuto dall'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, senza concretamente indicare le ragioni per cui si dovrebbe assegnare a tale elemento un valore preminente rispetto alle due circostanze di segno opposto (la gravità della condotta e i precedenti penali); - che anche il motivo di ricorso proposto è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849); - che lo stesso motivo è comunque manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 D, P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C glier estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7p11.<\:;7a ..„....5, DEP
Sentenza Cassazione n. 23782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris