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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 luglio 1958

Cassazione n. 38986/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1958 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 5 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia del 31 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Velletri (all'esito di giudizio abbreviato), per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto aggravato (tra l'altro, perché commesso su beni destinati a pubblica utilità: art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il 25 settembre 2012) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato la violazione della legge penale in relazione alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, erroneamente fondata sul fatto che egli ne abbia già beneficiato in due occasioni.

Difatti, i pregiudizi in discorso riguardano: - il reato di porto illegale di armi (commesso il 16 febbraio 1991), per cui è stata applicata su richiesta la pena sospesa di cinque mesi di reclusione e di lire 70.000 di multa (euro 36,15), con pronuncia in data 21 marzo 1991, irrevocabile il 20 settembre 1991, che si sarebbe estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; - il reato di lesioni personali (commesso il 25 giugno 2012), per cui è stata irrogata la pena sospesa di euro 15.000 di multa con decreto penale di condanna del 27 ottobre 2014, divenuto esecutivo il 14 ottobre 2016, che si sarebbe estinto ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.; - le estinzioni in discorso opererebbero ipso iure, senza la necessità di una pronuncia del giudice dell'esecuzione; - la pena da ultimo irrogata non supererebbe i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche se cumulata con quella comminata con il detto decreto penale; il reato in materia di armi sarebbe risalente e eterogeneo rispetto al delitto oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

1. In effetti, la sentenza impugnata ha negato all'Abbafati il beneficio della sospensione condizionale in ragione della precedente concessione dello stesso in due occasioni ex art. 164, comma 4, cod. pen., non potendo rilevare al riguardo l'apodittico riferimento alla negativa personalità del ricorrente in ragione delle sue precedenti condanne (che la Corte ha per vero correlato alla commisurazione della pena).

Dal certificato penale dell'imputato, in effetti, risultano i due pregiudizi sopra indicati.

Il reato di lesioni personali per cui l'Abbafati è stato condannato con provvedimento monitorio estinto, con la conseguente estinzione di ogni effetto penale, e non osta alla concessione della sospensione condizionale (art. 460, comma 5, cod. proc. pen., nel testo da applicare nella specie, anteriore all'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto c), del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che oggi subordina l'effetto estintivo al pagamento della pena pecuniaria e che non deve applicarsi ai fatti pregressi; cfr. Sez. 1, n. 2907 del 14/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230832 - 01; Sez. 3, n. 9898 del 24/01/2003, Pacini, Rv. 224794 - 01; Sez. 5, n. 27988 del 20/05/2004, Makbule, Rv. 228683 - 01), in quanto il termine di cinque anni previsto dalla norma ult. cit. decorre dalla data di esecutività del decreto (Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019, Caon, Rv. 275248 - 01), nella specie dal 14 ottobre 2016, e il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso anteriormente a tale data.

Quanto al reato di porto d'armi, per cui all'imputato è stata applicata la pena su richiesta, deve osservarsi che, «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio» (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01).

Ne deriva che, nel caso di specie: - al fine della verifica dei limite di pena per la concessione della sospensione condizionale non può tenersi conto della pena pecuniaria applicata all'imputato per tale reato, commesso nel 1991, rispetto alla quale ha avuto luogo, in ragione del tempus dei suoi successivi illeciti, l'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, cit.; - la pena detentiva applicata con la medesima pronuncia ex art. 444 cit. (mesi cinque di reclusione) e quella irrogata nel presente procedimento (mesi dieci di reclusione) non superano i limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen.; - ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1958 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia del 31 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di Velletri (all'esito di giudizio abbreviato), per quel che qui rileva, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di furto aggravato (tra l'altro, perché commesso su beni destinati a pubblica utilità: art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il 25 settembre 2012) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha prospettato la violazione della legge penale in relazione alla mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena, erroneamente fondata sul fatto che egli ne abbia già beneficiato in due occasioni. Difatti, i pregiudizi in discorso riguardano: - il reato di porto illegale di armi (commesso il 16 febbraio 1991), per cui è stata applicata su richiesta la pena sospesa di cinque mesi di reclusione e di lire 70.000 di multa (euro 36,15), con pronuncia in data 21 marzo 1991, irrevocabile il 20 settembre 1991, che si sarebbe estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.; - il reato di lesioni personali (commesso il 25 giugno 2012), per cui è stata irrogata la pena sospesa di euro 15.000 di multa con decreto penale di condanna del 27 ottobre 2014, divenuto esecutivo il 14 ottobre 2016, che si sarebbe estinto ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.; - le estinzioni in discorso opererebbero ipso iure, senza la necessità di una pronuncia del giudice dell'esecuzione; - la pena da ultimo irrogata non supererebbe i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche se cumulata con quella comminata con il detto decreto penale; il reato in materia di armi sarebbe risalente e eterogeneo rispetto al delitto oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. In effetti, la sentenza impugnata ha negato all'Abbafati il beneficio della sospensione condizionale in ragione della precedente concessione dello stesso in due occasioni ex art. 164, comma 4, cod. pen., non potendo rilevare al riguardo l'apodittico riferimento alla negativa personalità del ricorrente in ragione delle sue precedenti condanne (che la Corte ha per vero correlato alla commisurazione della pena). Dal certificato penale dell'imputato, in effetti, risultano i due pregiudizi sopra indicati. Il reato di lesioni personali per cui l'Abbafati è stato condannato con provvedimento monitorio estinto, con la conseguente estinzione di ogni effetto penale, e non osta alla concessione della sospensione condizionale (art. 460, comma 5, cod. proc. pen., nel testo da applicare nella specie, anteriore all'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), punto c), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che oggi subordina l'effetto estintivo al pagamento della pena pecuniaria e che non deve applicarsi ai fatti pregressi; cfr. Sez. 1, n. 2907 del 14/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230832 - 01; Sez. 3, n. 9898 del 24/01/2003, Pacini, Rv. 224794 - 01; Sez. 5, n. 27988 del 20/05/2004, Makbule, Rv. 228683 - 01), in quanto il termine di cinque anni previsto dalla norma ult. cit. decorre dalla data di esecutività del decreto (Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019, Caon, Rv. 275248 - 01), nella specie dal 14 ottobre 2016, e il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso anteriormente a tale data. Quanto al reato di porto d'armi, per cui all'imputato è stata applicata la pena su richiesta, deve osservarsi che, «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio» (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01). Ne deriva che, nel caso di specie: - al fine della verifica dei limite di pena per la concessione della sospensione condizionale non può tenersi conto della pena pecuniaria applicata all'imputato per tale reato, commesso nel 1991, rispetto alla quale ha avuto luogo, in ragione del tempus dei suoi successivi illeciti, l'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, cit.; - la pena detentiva applicata con la medesima pronuncia ex art. 444 cit. (mesi cinque di reclusione) e quella irrogata nel presente procedimento (mesi dieci di reclusione) non superano i limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen.; - ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame ad altra Sezion
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