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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36445/2023

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3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.11028/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- giero; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 16/2018 de l 2/01/2018 .

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette e ascoltate le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, cheha concluso per il rigetto del ricorso; Ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. 2di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Cessata la loro convivenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipula- vano due contratti preliminari, rispettivamente di vendita della quota di proprietà dell’abitazione -già in comproprietà indivisa - da parte del Rossi alla Moralis al prezzo di € 50.100 (da corrispondersi per € 30.000 al rogito e € 20.100 a rate) e di vendita della quota di proprietà del camper della Moralis al Rossi al prezzo di €

18.000. Questi termini ve- nivano poi riprodotti nei rispettivi contratti definitivi.

Successivamente la Moralis chiedeva al Rossi di attestare di aver ricevuto il saldo del credito da lei indicato in € 2.100,come risultante dalla compensazione di € 18.000 con €

20.100. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva viceversa alla Moralis di pagarel’intera cifra, poiché il prezzo di cessione dell’alloggio sarebbe stato di € 68.100, prima della compensazione su tale importo della somma di € 18.000, nonché le chiedeva di pagare circa € 20.950 per un prestito concessolenel gennaio 2010.

Su questa base, nel novem- bre 2012, il Rossi conveniva dinanzi al Tribunale d i Torino la Moralis per l’accertamento della decadenza dal beneficio del termine sul saldo prezzo di € 20.100 per la vendita della quota pari alla metà dell'abita- zione e per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di restituire la somma di € 20.950 concessa in mutuo, con condanna della conve- nuta al pagamento di €

41.100. La convenuta contestava.

All’esito del primo grado il Tribunale accoglieva le domande.

In appello la conve- nuta ha prodotto una scrittura privata del 10/9/2010 diretta a provare che non vi era stato alcun mutuo tra le parti per l'importo di circa € 20.950 e che due bonifici da € 450 cadauno effettuati da lei all’attore nel gennaio e febbraio 2011 concernevano un diverso prestito di € 900 attestato nella scrittura privata sottoscritta tra le parti.

L’attore appel- lato ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a tale documento e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La convenuta 3di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appellante ha richiesto la verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c.

In appello è stata confermato l’accoglimento delle domande dell’attore.

Ricorre in cassazione la convenuta con dieci motivi, illustrati da me- moria.

Resiste l’attore con controricorso.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo censura ex artt. 115 co. 1 c.p.c. e 345 c.p.c. che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile la produzione in appello della scrittura privata del 10/9/2010, da parte della convenuta appel- lante.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216-217 c.p.c. peravere la Corte di appello assorbito la questione della verificazione della sottoscrizione del documento di cui al primo motivo.

Censurata è la seguente parte della sentenza (sintesi).

Il giudizio di appello è stato introdotto nel luglio 2015.

Si applica l’art. 345 c.p.c. nella versione modificata dal d.l. 83/2012 conv. in l. 143/2012.

È am- missibile la produzione di un nuovo documento in appello se vi è una causa non imputabile all'appellante che ne ha impedito la produzione in primo grado.

Nel caso di specie tale causa non sussiste poiché il documento è sempre rimasto nella disponibilità della parte, che l’ha tardivamente rinvenuto nei propri archivi.

Il primo motivo è rigettato poiché corretto è il parametro legislativo applicato dalla Corte di appello nel pronunciarsi sull’inammissibilità del nuovo documento in appello ed è incensurabile , in quanto congrua- mente motivato,l’accertamento circa l’imputabilità alla convenuta della mancata produzione del documento nel giudizio di primo grado.

2. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1243, 1351 e 115-116 c.p.c. per non avere la Corte di appello rilevato che la com- pensazione del prezzo della quota della proprietà del camper pari a € 4di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 18.000 è sorta solo con la stipula del correlativo contratto di cessione per notaio Siciliani, successivo rispetto al rogito immobiliare e che il contratto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbliga- zioni tra le parti, restando in via di principio superato il contratto preli- minare.

Il quarto motivo censura ex artt. 1813, 2697 c.c., 115-116 c.p.c. che la Corte di appello abbia rilevato sulla base di riscontri documentali e testimoniali la fondatezza della domanda di restituzione dell’attore.

Il quinto motivo censura ex artt. 1813, 2034, 2697 c.c., ex 115, 116 c.p.c. che la Corte di appello abbia accertato che la pretesa di qualifi- care la dazione in denaro quale mera obbligazione naturale, oltre ad essere disattesa nel corso dell’istruttoria,non è stata provata dalla con- venuta (p. 12).

Il terzo e il quarto ed il quinto motivo sono da esaminare congiunta- mente, poiché condividono l’impostazione, che ne determina altresì l’inammissibilità.

Censurata in particolare dal terzo motivo è la seguente parte della sentenza (p. 10 s.): «Documentale è la circostanza che in sede di rogito è stato stabilito il corrispettivo da versare alla luce delle nuove pattui- zioni intercorse tra le parti, ovvero € 50.100 con versamento imme- diato di € 30.000 e saldo di € 20.100 in 67 rate mensili.

Quindi la man- cata riproposizione nell'atto definitivo di compravendita immobiliare di una compensazione parziale per la somma di € 18.000 […] depone per l'accoglimento della tesi prospettata dall'attore che il prezzo originario della compravendita era di € 68.000, che al netto della compensazione della quota di proprietà del camper della Moralis pari a € 18.000 deter- minava in sede di trasferimento immobiliare il prezzo di € 50.100 con versamento immediato di € 30.000 e saldo di € 20.100 in 67 rate men- sili.

Diversamente, peraltro, priva di logica sarebbe stata l'indicazione 5di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dei suindicati importi nell'atto di trasferimento della quota immobi- liare».

Censurata in particolare dal quarto motivo è la seguente parte della sentenza (p. 11, in sintesi): anche l’eccepita violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al dedotto contratto di mutuo non coglie nel segno.

All'esito dell’istruttoria è infatti emerso che la pretesa dell’attore in or- dine alla restituzione delle somme erogate in favore della convenuta è stata assistita da riscontri documentali e testimoniali».

Pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono ispirati dalla medesima impostazione che: (a) si possa ot- tenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (asseriti) errori commessi dal giudice nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fattorelativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nono- stante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due prece- denti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una mo- tivazione effettivae non irriducibilmente contraddittoria , senza che il superamento del vaglio di legittimità (conseguente al fatto che la ricor- rente si limita semplicemente a giustapporre la propria versione dei fatti)implichi logicamente che la C orte di cassazione si impegn i a fare proprio l’apprezzamento, che deve rimanere del giudice di merito an- che dopo aver superato tale vaglio (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).Ad esito non diverso conduce l’aver invocato l’orientamento giurisprudenziale sui rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo, quanto alla fonte dei diritti e degli obblighi delle parti (cfr. indietro, la sintesi del terzo motivo).

Esso non costituisce un parametro normativo in 6di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relazione al caso di specie, poiché la Corte di appello ha tratto argo- menti dauna interpretazione del rogito che non urta contro le regole legislative di ermeneutica contrattuale (la cui violazione per la verità non è stata nemmeno denunciata dalla ricorrente).

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorsosono inammissibili.

3. –Il sesto motivo censura ex artt. 112 e 342 c.p.c. che la Corte merito abbia omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello, con cui la convenuta ha eccepito la restituzione in compensazione della somma mutuata all’attore di € 12.700 e la compensazione di circa € 8.247 sborsate dalla Moralis durante la convivenza.

Il sesto motivo non è fondato.

Vi è stata pronuncia (p. 7, capoverso 4).

In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia non è integrato sol perché manchi un'espressa sta- tuizione.

Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di ri- getto quando l’accoglimento della domanda o dell’eccezione (non espressamente esaminata) risulti incompatibile con l'impostazione lo- gico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 2083/2021, con indicazione di ulteriori precedenti).

4. –Il settimo motivo censura ex art. 115 e 342 c.p.c., ex art. 2697 c.c. che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Il settimo motivo è rigettato poiché la Corte di appello si è pronun- ciata argomentando in modo plausibile la propria adesione alla moti- vazione del giudice di primo grado sulla irrilevanza e superfluità dell’esibizione (p. 13, capoverso 3).

5. - L’ottavo motivo censura ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale.

L’ottavo motivo è rigettato poiché esso censura l’esercizio di un po- tere istruttorio di cui il giudice ha dato conto in una motivazione 7di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. logicamente congruente, che pertanto non si espone a censure in sede di legittimità.

6. -Il nono motivo censura ex art. 91 c.p.c. la statuizione sulle spese conseguente al rigetto dell’appello.

Il decimo motivo censura ex art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2012 che la Corte di appello abbia accertato il presupposto per il pagamento di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il contributo unificato.

Il nono e il decimo motivo sono da esaminare congiuntamente e da rigettare, poiché la Corte di appello ha applicato correttamente al caso di specie entrambi i canoni legislativi di cui la ricorrente lamenta la violazione.

7. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.11028/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- giero; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 16/2018 de l 2/01/2018 . Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette e ascoltate le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, cheha concluso per il rigetto del ricorso; Ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. 2di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Cessata la loro convivenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipula- vano due contratti preliminari, rispettivamente di vendita della quota di proprietà dell’abitazione -già in comproprietà indivisa - da parte del Rossi alla Moralis al prezzo di € 50.100 (da corrispondersi per € 30.000 al rogito e € 20.100 a rate) e di vendita della quota di proprietà del camper della Moralis al Rossi al prezzo di € 18.000. Questi termini ve- nivano poi riprodotti nei rispettivi contratti definitivi. Successivamente la Moralis chiedeva al Rossi di attestare di aver ricevuto il saldo del credito da lei indicato in € 2.100,come risultante dalla compensazione di € 18.000 con € 20.100. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva viceversa alla Moralis di pagarel’intera cifra, poiché il prezzo di cessione dell’alloggio sarebbe stato di € 68.100, prima della compensazione su tale importo della somma di € 18.000, nonché le chiedeva di pagare circa € 20.950 per un prestito concessolenel gennaio 2010. Su questa base, nel novem- bre 2012, il Rossi conveniva dinanzi al Tribunale d i Torino la Moralis per l’accertamento della decadenza dal beneficio del termine sul saldo prezzo di € 20.100 per la vendita della quota pari alla metà dell'abita- zione e per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di restituire la somma di € 20.950 concessa in mutuo, con condanna della conve- nuta al pagamento di € 41.100. La convenuta contestava. All’esito del primo grado il Tribunale accoglieva le domande. In appello la conve- nuta ha prodotto una scrittura privata del 10/9/2010 diretta a provare che non vi era stato alcun mutuo tra le parti per l'importo di circa € 20.950 e che due bonifici da € 450 cadauno effettuati da lei all’attore nel gennaio e febbraio 2011 concernevano un diverso prestito di € 900 attestato nella scrittura privata sottoscritta tra le parti. L’attore appel- lato ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a tale documento e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La convenuta 3di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appellante ha richiesto la verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. In appello è stata confermato l’accoglimento delle domande dell’attore. Ricorre in cassazione la convenuta con dieci motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’attore con controricorso. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo censura ex artt. 115 co. 1 c.p.c. e 345 c.p.c. che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile la produzione in appello della scrittura privata del 10/9/2010, da parte della convenuta appel- lante. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216-217 c.p.c. peravere la Corte di appello assorbito la questione della verificazione della sottoscrizione del documento di cui al primo motivo. Censurata è la seguente parte della sentenza (sintesi). Il giudizio di appello è stato introdotto nel luglio 2015. Si applica l’art. 345 c.p.c. nella versione modificata dal d.l. 83/2012 conv. in l. 143/2012. È am- missibile la produzione di un nuovo documento in appello se vi è una causa non imputabile all'appellante che ne ha impedito la produzione in primo grado. Nel caso di specie tale causa non sussiste poiché il documento è sempre rimasto nella disponibilità della parte, che l’ha tardivamente rinvenuto nei propri archivi. Il primo motivo è rigettato poiché corretto è il parametro legislativo applicato dalla Corte di appello nel pronunciarsi sull’inammissibilità del nuovo documento in appello ed è incensurabile , in quanto congrua- mente motivato,l’accertamento circa l’imputabilità alla convenuta della mancata produzione del documento nel giudizio di primo grado. 2. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1243, 1351 e 115-116 c.p.c. per non avere la Corte di appello rilevato che la com- pensazione del prezzo della quota della proprietà del camper pari a € 4di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 18.000 è sorta solo con la stipula del correlativo contratto di cessione per notaio Siciliani, successivo rispetto al rogito immobiliare e che il contratto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbliga- zioni tra le parti, restando in via di principio superato il contratto preli- minare. Il quarto motivo censura ex artt. 1813, 2697 c.c., 115-116 c.p.c. che la Corte di appello abbia rilevato sulla base di riscontri documentali e testimoniali la fondatezza della domanda di restituzione dell’attore. Il quinto motivo censura ex artt. 1813, 2034, 2697 c.c., ex 115, 116 c.p.c. che la Corte di appello abbia accertato che la pretesa di qualifi- care la dazione in denaro quale mera obbligazione naturale, oltre ad essere disattesa nel corso dell’istruttoria,non è stata provata dalla con- venuta (p. 12). Il terzo e il quarto ed il quinto motivo sono da esaminare congiunta- mente, poiché condividono l’impostazione, che ne determina altresì l’inammissibilità. Censurata in particolare dal terzo motivo è la seguente parte della sentenza (p. 10 s.): «Documentale è la circostanza che in sede di rogito è stato stabilito il corrispettivo da versare alla luce delle nuove pattui- zioni intercorse tra le parti, ovvero € 50.100 con versamento imme- diato di € 30.000 e saldo di € 20.100 in 67 rate mensili. Quindi la man- cata riproposizione nell'atto definitivo di compravendita immobiliare di una compensazione parziale per la somma di € 18.000 […] depone per l'accoglimento della tesi prospettata dall'attore che il prezzo originario della compravendita era di € 68.000, che al netto della compensazione della quota di proprietà del camper della Moralis pari a € 18.000 deter- minava in sede di trasferimento immobiliare il prezzo di € 50.100 con versamento immediato di € 30.000 e saldo di € 20.100 in 67 rate men- sili. Diversamente, peraltro, priva di logica sarebbe stata l'indicazione 5di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dei suindicati importi nell'atto di trasferimento della quota immobi- liare». Censurata in particolare dal quarto motivo è la seguente parte della sentenza (p. 11, in sintesi): anche l’eccepita violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al dedotto contratto di mutuo non coglie nel segno. All'esito dell’istruttoria è infatti emerso che la pretesa dell’attore in or- dine alla restituzione delle somme erogate in favore della convenuta è stata assistita da riscontri documentali e testimoniali». Pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono ispirati dalla medesima impostazione che: (a) si possa ot- tenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (asseriti) errori commessi dal giudice nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fattorelativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nono- stante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due prece- denti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una mo- tivazione effettivae non irriducibilmente contraddittoria , senza che il superamento del vaglio di legittimità (conseguente al fatto che la ricor- rente si limita semplicemente a giustapporre la propria versione dei fatti)implichi logicamente che la C orte di cassazione si impegn i a fare proprio l’apprezzamento, che deve rimanere del giudice di merito an- che dopo aver superato tale vaglio (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).Ad esito non diverso conduce l’aver invocato l’orientamento giurisprudenziale sui rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo, quanto alla fonte dei diritti e degli obblighi delle parti (cfr. indietro, la sintesi del terzo motivo). Esso non costituisce un parametro normativo in 6di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relazione al caso di specie, poiché la Corte di appello ha tratto argo- menti dauna interpretazione del rogito che non urta contro le regole legislative di ermeneutica contrattuale (la cui violazione per la verità non è stata nemmeno denunciata dalla ricorrente). Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorsosono inammissibili. 3. –Il sesto motivo censura ex artt. 112 e 342 c.p.c. che la Corte merito abbia omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello, con cui la convenuta ha eccepito la restituzione in compensazione della somma mutuata all’attore di € 12.700 e la compensazione di circa € 8.247 sborsate dalla Moralis durante la convivenza. Il sesto motivo non è fondato. Vi è stata pronuncia (p. 7, capoverso 4). In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia non è integrato sol perché manchi un'espressa sta- tuizione. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di ri- getto quando l’accoglimento della domanda o dell’eccezione (non espressamente esaminata) risulti incompatibile con l'impostazione lo- gico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 2083/2021, con indicazione di ulteriori precedenti). 4. –Il settimo motivo censura ex art. 115 e 342 c.p.c., ex art. 2697 c.c. che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il settimo motivo è rigettato poiché la Corte di appello si è pronun- ciata argomentando in modo plausibile la propria adesione alla moti- vazione del giudice di primo grado sulla irrilevanza e superfluità dell’esibizione (p. 13, capoverso 3). 5. - L’ottavo motivo censura ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale. L’ottavo motivo è rigettato poiché esso censura l’esercizio di un po- tere istruttorio di cui il giudice ha dato conto in una motivazione 7di 7 – 11028/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. logicamente congruente, che pertanto non si espone a censure in sede di legittimità. 6. -Il nono motivo censura ex art. 91 c.p.c. la statuizione sulle spese conseguente al rigetto dell’appello. Il decimo motivo censura ex art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2012 che la Corte di appello abbia accertato il presupposto per il pagamento di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il contributo unificato. Il nono e il decimo motivo sono da esaminare congiuntamente e da rigettare, poiché la Corte di appello ha applicato correttamente al caso di specie entrambi i canoni legislativi di cui la ricorrente lamenta la violazione. 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i pres
Sentenza Cassazione n. 36445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris