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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 32600/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. sez. 725/2024 pronunciata in data 09/04/2024 da questa Corte di Cassazione, sezione seconda, nel procedimento n. 2033/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, il 22/11/2023, per mero errore materiale si è omesso di provvedere sulle spese del procedimento che, in conseguenza dell'esito del ricorso, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. gravano sul ricorrente.

La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione, infatti, determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum" (Sez. 1, Sentenza n. 48189 del 23/10/2013, Rv. 257320).

Il dispositivo della sentenza predetta va, pertanto, corretto con l'inserimento della frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso".

P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che, ove è scritto "dichiara inammissibile il ricorso", sia scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessu a l i".

Manda alla Cancelleria per l'annotazione sugli originali.

Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ri li Sergio B trani Depositato in Canulleria ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. sez. 725/2024 pronunciata in data 09/04/2024 da questa Corte di Cassazione, sezione seconda, nel procedimento n. 2033/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, il 22/11/2023, per mero errore materiale si è omesso di provvedere sulle spese del procedimento che, in conseguenza dell'esito del ricorso, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. gravano sul ricorrente. La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione, infatti, determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum" (Sez. 1, Sentenza n. 48189 del 23/10/2013, Rv. 257320). Il dispositivo della sentenza predetta va, pertanto, corretto con l'inserimento della frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso". P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che, ove è scritto "dichiara inammissibile il ricorso", sia scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessu a l i". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sugli originali. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ri li Sergio B trani Depositato in Canulleria ogg
Decreto Cassazione n. 32600/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris