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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 35760/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 640-bis cod. pen., riducendo la pena a due anni di reclusione.

Rilevato che il primo motivo, relativo alla prescrizione, è privo di ogni fondamento, considerato che dalla sentenza risulta che il processo era già stato incardinato presso il Tribunale di Roma il 10 marzo 2010 (data dell'udienza in cui fu disposto un rinvio), vale a dire ampiamente prima del termine dei sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., interrotto dalla emissione del decreto di citazione a giudizio; considerato che, in tema di responsabilità, il ricorso è generico, non essendosi specificamente confrontato con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, fondata su una molteplicità di risultanze probatorie e non solo sulle dichiarazioni dei lavoratori (v. pagg. 3-4): va ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133); osservato, per altro verso, che il ricorrente, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione, ha sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio: a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); ritenuto che la motivazione non sia affatto mancante o manifestamente illogica in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e che la Corte di appello (a pag. 4) abbia fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la condotta di cui all'art. 316-ter cod. pen. non implica la induzione in errore o un danno per ( l'ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Sez.

F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 7064 del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036; Sez. 2, n. 49462 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000); osservato che l'ultimo motivo sulla "errata concessione delle attenuanti" e "rideterminazione della pena" è del tutto generico e privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), del codice di rito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 settembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 640-bis cod. pen., riducendo la pena a due anni di reclusione. Rilevato che il primo motivo, relativo alla prescrizione, è privo di ogni fondamento, considerato che dalla sentenza risulta che il processo era già stato incardinato presso il Tribunale di Roma il 10 marzo 2010 (data dell'udienza in cui fu disposto un rinvio), vale a dire ampiamente prima del termine dei sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., interrotto dalla emissione del decreto di citazione a giudizio; considerato che, in tema di responsabilità, il ricorso è generico, non essendosi specificamente confrontato con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, fondata su una molteplicità di risultanze probatorie e non solo sulle dichiarazioni dei lavoratori (v. pagg. 3-4): va ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133); osservato, per altro verso, che il ricorrente, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione, ha sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio: a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); ritenuto che la motivazione non sia affatto mancante o manifestamente illogica in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e che la Corte di appello (a pag. 4) abbia fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la condotta di cui all'art. 316-ter cod. pen. non implica la induzione in errore o un danno per ( l'ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 - 03; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 7064 del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, Picariello, Rv. 271036; Sez. 2, n. 49462 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000); osservato che l'ultimo motivo sulla "errata concessione delle attenuanti" e "rideterminazione della pena" è del tutto generico e privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), del codice di rito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Decreto Cassazione n. 35760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris