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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37802/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito che l'imputato era il legale rappresentante della società, carica volontariamente assunta quasi quattro mesi prima dello spirare del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, e che le circostanze dedotte dalla difesa - ossia la bassa scolarità dell'imputato, il quale fu asseritamente indotto da non meglio precisati conoscenti a assumere la carica quale mero prestanome - non trovano riscontro nei dati probatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito che l'imputato era il legale rappresentante della società, carica volontariamente assunta quasi quattro mesi prima dello spirare del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale, e che le circostanze dedotte dalla difesa - ossia la bassa scolarità dell'imputato, il quale fu asseritamente indotto da non meglio precisati conoscenti a assumere la carica quale mero prestanome - non trovano riscontro nei dati probatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 37802/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris