CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.7.2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziata in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 per aver, in concorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA], la sorella Adriana ed il di lei marito [OSCURATO:PERSONA]Ignoti, detenuto, ceduto e alienato sostanze stupefacenti quali cocaina e crack all'interno dell'abitazione del compagno. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che nella valutazione del compendio indiziario, costituito esclusivamente da intercettazioni ambientali, fossero state integralmente tralasciate le contestazioni difensive volte a fornire tutt'altra giustificazione delle condotte della donna, puntualmente riscontrate dal suo comportamento processuale. Sostiene la ricorrente che mentre la sua iniziale reticenza fosse dovuta al rapporto parentale che la lega agli altri indagati al fine di evitare l'aggravamento delle loro posizioni, aveva successivamente mostrato piena collaborazione nei confronti degli inquirenti spiegando come si fosse limitata a ricevere danaro dal convivente o a consegnarglielo su sua richiesta, senza che i commenti profferiti sulla qualità delle sostanze stupefacenti commerciate dal Cannone rivelassero null'altro che un ruolo di spettatrice passiva alle attività illecite poste in essere dal proprio congiunto, sussumibile nell'ambito della mera connivenza. Evidenzia come dagli elementi raccolti in fase di indagine non emergesse alcun indizio che consentisse di delineare un contributo fattivo da costei apportato all'azione criminosa, nulla risultando su una sua implicazione, neppure a livello di alta probabilità, nella cessione, detenzione, occultamento o controllo della droga, o comunque ad agevolarne l'esecuzione o rafforzare il proposito delittuoso perseguito dal compagno considerato che il reato anche senza la sua presenza sarebbe stato ugualmente commesso. 2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. al vizio motivazionale, la sussistenza delle esigenze cautelari non risultando alcun dato fattuale concreto da cui ricavare il rischio di reiterazione del reato, richiesto dalla normativa vigente che impone di valutare il periculum libertatis sulla base di condotte specifiche del sottoposto e non già dal carattere dei fatti contestati. Aggiunge altresì che svolgendo l'indagata regolare attività lavorativa la misura cautelare disposta la esponeva al rischio della perdita del posto di lavoro, contestando la mancata valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, compendiandosi in censure generiche che non si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dai giudici del riesame strettamente attinenti al compendio indiziario raccolto, deve essere dichiarato inammissibile.Gli elementi valorizzati ai fini della gravità indiziaria dall'ordinanza impugnata vanno ben al di là dell'eccepita connivenza, delineando invece un contributo causale fattivo da parte dell'indagata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia pure promosso e diretto dal convivente. Ove invero si consideri che la connivenza postula il mantenimento ad opera dell'agente di un comportamento meramente passivo, inidoneo cioè ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 - dep. 07/12/2020, Abbate, Rv. 280244 Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010 - dep. 04/02/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649), la circostanza che l'indagata, quasi sempre presente all'interno dell'abitazione teatro dello spaccio, abbia invece, secondo quanto tratto dal compendio intercettato, ivi ricevuto gli avventori che intendevano acquistare sostanza stupefacente, che consegnasse alla sera al Cannone il danaro raccolto, che si preoccupasse dell'entità delle scorte di droga, che valutasse la qualità delle forniture e che si occupasse altresì della gestione della contabilità della droga movimentata annotando le somme riscosse in conseguenza delle singole cessioni, sfalda d'un sol colpo le astratte disquisizioni difensive che non riescono in alcun modo ad elidere la sussistenza del nesso eziologico, quanto meno a livello di fumus, tra le sue condotte e la fattispecie criminosa in contestazione. Alle conversazioni intercettate si aggiunge altresì l'ulteriore elemento relativo alla sua presenza nell'appartamento la stessa notte in cui uno degli avventori ivi recatosi per acquistare droga era ivi deceduto, sotto ai suoi occhi, subito dopo aver ingerito una dose di cocaina, fatto questo da cui erano scaturite le indagini che hanno portato alla luce il traffico di stupefacenti promosso e diretto dal Cannone, che, sebbene valorizzato dal Tribunale etneo ai fini dell'implicazione dell'indagata nella suddetta attività delittuosa, è stato integralmente ignorato dalla difesa. Il corposo compendio captato non è, del resto, sotto alcun profilo adeguatamente confutato dalla difesa, che si limita ad una diversa ricostruzione della vicenda delittuosa in forza di spiegazioni alternative della condotta dell'indagata, che non solo rivestono natura meramente fattuale e, come tali, non sono suscettibili di ingresso in sede di legittimità, ma che, comunque, non trovando alcun riscontro negli elementi indiziari raccolti, si risolvono soltanto in ipotesi congetturali che neppure intaccano il giudizio ricostruttivo del fatto sul piano della gravità indiziaria. Deve essere del resto osservato che l'indizio, per sua natura plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi a fronte di un compendio indiziario anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti.2. Ancor più generiche risultano le deduzioni in ordine al pericolo di reiterazione del reato oggetto del secondo motivo che neppure individuano, a dispetto del nomen juris della rubrica, elementi volti a contrastare le esigenze cautelari poste a fondamento della disposta misura coercitiva, limitandosi la ricorrente a lamentare la mancanza, in termini soltanto astratti, dei requisiti dell'attualità e della concretezza. Requisiti questi che invece il Tribunale etneo tratteggia compiutamente individuando nella capillare capacità di diffusione della droga sul mercato, desunta dall'estensione temporale dell'azione criminosa in cui la sequenza delle cessioni risulta essersi protratta, con frequenza pressochè quotidiana dal mattino fino a notte inoltrata, per circa due mesi, i pericula libertatis legati alla reiterazione del reato, senza contare che l'avvio delle indagini presso l'abitazione dell'indagata è scaturita dalla morte di uno degli avventori avvenuta sotto i suoi occhi proprio all'interno del medesimo appartamento, subito dopo l'assunzione di cocaina e dunque nell'ancor più grave rischio per la salute pubblica. A ciò si aggiunge, secondo la coerente e completa valutazione dei giudici del riesame, altresì la condotta processuale della Litrico che lungi dal riconoscere qualsivoglia responsabilità, si è trincerata dapprima dietro il silenzio e poi nel pervicace diniego di ogni suo coinvolgimento nell'attività di detenzione e spaccio svolta dal consesso familiare all'interno dell'abitazione dove la stessa si trovava quotidianamente. Risulta perciò coerentemente declinato al caso di specie il principio elaborato dalla corrente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede, sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo, idonei a dar conto della esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, nonché probabili nel loro vicino verificarsi e dunque dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), sottolineandosi quindi come debba sussistere la necessità che il suddetto apprezzamento si fondi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Né può ritenersi adeguatamente contrastato il principio di proporzionalità con l'evocazione dell'attività lavorativa svolta dalla prevenuta, alla luce della rilevata necessità di limitare la libertà di movimento dell'indagata e le possibilità di incontro e contatto con gli altri coimputati, profili che la difesa tralascia integralmente.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata di C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della C