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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18604/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza che del reato di lesioni personali, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali è stata richiesta una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza che del reato di lesioni personali, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali è stata richiesta una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 18604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris