CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06648/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 10468/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA], difes o come in atti ( controricorrente e ricorrente incidentale condizionato); [OSCURATO:SOCIETA]. + 1,(controricorrente); [OSCURATO:SOCIETA]. (intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato , con conseguente inefficacia del ricorso incidentale condizionato, edeve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrenteprincipale al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 0