CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 35697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24820/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., corrente in Segrate (Ml), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 giugno 1965 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentala e difesa, come da procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: P L TCRL68B I5G224E ) ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alLargo Somalia n. 67; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 218 / 20 20 emessa dalla CTR della Lombardi a il Cartelle di pagamento e relativi estratti di ruolo – Illegittimo utilizzo di crediti d’imposta 28/01/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso due cartelle di pagamento, relative agli anni d’imposta 2010 e 2011, nonché i relativi estratti di ruolo (attraverso i quali, a suo dire, era venuta per la prima volta a conoscenza dell’esistenza degli atti impositivi), con le quale le era stato contestato l’illegittimo utilizzo di crediti d’imposta attraverso indebite compensazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, stante l’avvenuta dimostrazione da parte dell’Ufficio della correttezza del procedimento di notifica delle sottostanti cartelle. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTRdella Lombardia rigettava il gravame, ritenendo che, a seguito della produzione, da parte dell’Ufficio, di prove documentali attestanti l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la contribuente non avesse formalizzato in primo grado alcuna eccezione relativa alla illegittimità delle notifiche eseguite a mezzo pec, essendosi limitata a sostenernela mancanza/inesistenza. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. Att. C.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 24, comma 2, e 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che le eccezioni sulla nullità delle notifiche avessero violato il divieto di eccezioni nuove in sede di appello, essendo state introdotte, nel giudizio di primo grado, con memoria, e non con atto di integrazione dei motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il rilievo officioso del profilo di inammissibilità del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del