CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28705/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 181-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimati - avverso la sentenza n. 4123/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate -Riscossione propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4123 del 2019, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania,sez distaccata di Salerno dichiarava l'inammissibilità dell'Agenzia delle entrate Riscossione ,quale successore di Equitalia ex art 1,comma terzo del D.L. 193/2016 avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva accolto l'impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa ad una cartella di pagamento riguardante Ires e sanzioni per l'anno di imposta 2006. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l'agente per la riscossione sia era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dall'ad 11,comma secondo del divo 546/1992 ,come modificato dagli articoli 9 del Dlgs 156/2015 e 1 comma 8 del Dlgs 193/2016 sicchè l'appellante doveva ritenersi privo della legittimazione processuale . L'intimata non si è costituita. DIRITTO Ritenuto che : La ricorrente deduce la violazione degli art 11 comma secondo del dlgs 546/1992,12,comma primo del dgis nr 546/1992,15,comma 2 sexies del dlgs 546/1992 e 1,comma ottavo,d1. Nr 193/2016 convertito in legge nr 225/2016 nonché art 4 novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. nr 58/2019 in relazione ,comma primo nr 4 c.p.c. Sostiene infatti che alla luce dell'art 4-novies del D.L. nr 34/2019 convertito in L. 58/2019 ( norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-riscossione) non si può dubitare della legittimità della costituzione in giudizio di Ader tramite avvocati del libero foro laddove non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all'Avvocatura dello Stato secondo la convenzione. Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza depositata in data 14.5.2019 e non notificata. Detto ricorso è stato infatti notificato in via telematica alla parte intimata in data 16.12.2019 ,primo giorno non festivo ( il 15.12.2019 cadeva di domenica) . Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato citato R.d., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del 1 D.L. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]". La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro. La sentenza va cassata e rinviata alla Ctr della Campania,sez distacacta di Salerno,che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania sez distaccata di Salerno,in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 26.5.2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]