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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 settembre 2020

Cassazione n. 05050/2023

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912/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3912/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1914/2020depositata in data 1.9.2020; N. 3912/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Ca labria rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 1 216 /20 19 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accolto il ricors o proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il recuperoa tassazione di IVA dovuta e non versata , per l’anno 2014 ; ciò in relazione alla cessione di oro usato effettuata dalla stessa in favore della Metalli e Preziosi s.p.a. , illegittimamente assoggettata al regime del reverse charge, secondo l’Agenzia; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.osservò in particolare che, ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile riguardo alle cessioni di oro usato, ciò che rileva è che l’orosia destinato ad essere fuso, come avvenuto nella specie, non rilevando che il cessionario possa anche svolgere attività di rivendita; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, aff idato a d un unico motiv o ; la società resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 17, comma 5,del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R.

N. 3912/21R.G. tenuto conto che, ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge alla cessione di materiale aurifero, è indefettibile la sussistenza di una specifica qualifica soggettiva del cessionario, che può svolgere la sola attività industriale e di trasformazione, ma non anche di commercializzazione del materialestesso; 2.1– il ricorso è infondato; l a giurisprudenza di legittimità ha infatti ripetutamente chiarito (v.Cass. n. 16760/2022; Cass. n. 11106/2022; Cass. n. 11927/2021) che, in tema di cessione di materiale aurifero, l’unico presupposto ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972,è la qualità dell’oro e la sua non immediata collocabilità sul mercato (ossia, la sua naturale destinazione alla trasformazione); pertanto, non rileva di per sé, almeno nel senso prospettato dalla ricorrente, la qualità soggettiva della cessionari a Metalli e Preziosi s.p.a., giacché – pacifico essendo che si tratt i di cessioni di oro usato – la circostanza che questa svolg a anche attività di commercio non costituisce elemento dirimente a l fin e di escludere , nella specie, l’applicabilità del regime dell’inversione contabile; 3.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P .

R . n. 115/2002, nel testo N. 3912/21R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 ( v.

Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
912/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3912/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 1914/2020depositata in data 1.9.2020; N. 3912/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Ca labria rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 1 216 /20 19 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accolto il ricors o proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il recuperoa tassazione di IVA dovuta e non versata , per l’anno 2014 ; ciò in relazione alla cessione di oro usato effettuata dalla stessa in favore della Metalli e Preziosi s.p.a. , illegittimamente assoggettata al regime del reverse charge, secondo l’Agenzia; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.osservò in particolare che, ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile riguardo alle cessioni di oro usato, ciò che rileva è che l’orosia destinato ad essere fuso, come avvenuto nella specie, non rilevando che il cessionario possa anche svolgere attività di rivendita; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, aff idato a d un unico motiv o ; la società resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 17, comma 5,del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. N. 3912/21R.G. tenuto conto che, ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge alla cessione di materiale aurifero, è indefettibile la sussistenza di una specifica qualifica soggettiva del cessionario, che può svolgere la sola attività industriale e di trasformazione, ma non anche di commercializzazione del materialestesso; 2.1– il ricorso è infondato; l a giurisprudenza di legittimità ha infatti ripetutamente chiarito (v.Cass. n. 16760/2022; Cass. n. 11106/2022; Cass. n. 11927/2021) che, in tema di cessione di materiale aurifero, l’unico presupposto ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972,è la qualità dell’oro e la sua non immediata collocabilità sul mercato (ossia, la sua naturale destinazione alla trasformazione); pertanto, non rileva di per sé, almeno nel senso prospettato dalla ricorrente, la qualità soggettiva della cessionari a Metalli e Preziosi s.p.a., giacché – pacifico essendo che si tratt i di cessioni di oro usato – la circostanza che questa svolg a anche attività di commercio non costituisce elemento dirimente a l fin e di escludere , nella specie, l’applicabilità del regime dell’inversione contabile; 3.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo N. 3912/21R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. R
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