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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 45356/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/02/2013 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna - ritenendo essere [OSCURATO:PERSONA] un soggetto rientrante nella categoria di pericolosità tipizzata dall'art. 1 lett. b) d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, costituita da "coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - gli ha applicato, per la durata di anni tre, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Coriano; l'esecuzione di tale provvedimento è stata sospesa, durante il periodo di operatività della misura cautelare degli arresti domiciliari, al tempo in esecuzione nei confronti del soggetto.

Contestualmente, il Tribunale ha ordinato la confisca di diverse unità immobiliari e beni mobili registrati.

Il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto è stato fissato a partire dal 1997 e fino all'attualità; tale giudizio si è basato sulla considerazioni? delle condanne annoverate dal proposto, prevalentemente conseguenti a fatti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, nonché sull'esistenza - a suo carico - dì due procedimenti (uno inerente all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e l'altro instaurato in relazione al delitto ex art. 512-bis cod. pen.)

2. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - a seguito di appello interposto sia dal proposto, sia dai terzi interessati Admira e [OSCURATO:PERSONA] - ha revocato la suddetta misura di prevenzione patrimoniale e, per l'effetto, ha ordinato la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro; ha rigettato il gravame quanto al resto.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, deducendo un motivo unico di ricorso, a mezzo del quale denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) del d.lgs n. 159 del 2011, nonché vizio del decreto impugnato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assoluta carenza di motivazione.

L'aspetto contraddittorio del provvedimento impugnato si annida nell'avere, sulla base dei medesimi elementi, confermato la misura di prevenzione personale e, invece, revocato quella patrimoniale.

Quanto al tema inerente al profilo di pericolosità riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]: - in ordine al requisito della abitualità, non è sufficiente che il proposto risulti coinvolto in una pluralità di vicende penali, in un arco temporale genericamente individuato, dovendosi invece riscontrare una continuità - inesistente, nel caso di specie - nella perpetrazione di una pluralità di reati; - relativamente al requisito della attualità, devono esser tenute debitamente in considerazione anche le circostanze temporalmente successive, rispetto all'epoca storica nella quale si collocano i provvedimenti giudiziari, essendo necessario valutare positivamente l'esercizio di una regolare attività lavorativa.

Le asserite manifestazioni criminali riconducibili al proposto, peraltro, si collocano in un periodo di tempo assolutamente risalente, per poi cessare completamente; in tale ottica, il comportamento serbato dal proposto, in epoca recente, non depone certo per la sussistenza di un pericolo di recidiva nel reato.

Per ciò che inerisce alla motivazione del decreto impugnato, la Corte territoriale si affida a mere formule di stile, aderendo pedissequamente alla prospettazione del Tribunale.

4. Con tempestivi motivi nuovi, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione EDU.

La misura di prevenzione adottata, operando una restrizione della libertà personale, viola il dettato sovranazionale, sotto il profilo della mancanza di tassatività e della scarsa comprensibilità data dalla sua non chiara formulazione.

5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

In primo luogo, l'unico vizio deducibile in sede di legittimità - in materia di prevenzione - è quello che si sostanzi in una violazione di legge.

La Corte distrettuale, inoltre, ha adeguatamente chiarito le ragioni che la hanno portata a ritenere sussistenti i presupposti applicativi della misura di prevenzione, evidenzianclo in particolare, quanto al versante della attualità, come l'agire evocativo di pericolosità sia ripreso in anni molto recenti.

In ordine alla abitualità, è stata valorizzata l'importanza delle pregresse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto; tali vicende consentono di escludere qualsiasi connotato di occasionalità, con riferimento alle condotte delittuose accertate.

Ininfluente, infine, è l'avvenuta revoca della confisca, che si è semplicemente basata su un difetto di prova, circa la collocazione temporale degli acquisti dei beni immobili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già ampiamente esposto in parte narrativa, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale, confiscandogli anche numerosi immobili e autovetture; proposto appello, è stata revocata la misura patrimoniale e mantenuta quella personale.

La difesa sostiene annidarsi in ciò una contraddizione, essendo identici gli elementi valutati sotto i due differenti aspetti.

2.1. Giova premettere che - secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure di prevenzione - il venir meno, a causa di fattori successivi, dell'acclarata pericolosità sociale di un determinato soggetto, non si riverbera sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego di profitti illeciti (Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa, Rv. 252829; Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, dep. 2019, Giampà, Rv. 275410).

Ciò a rimarcare la sussistenza di un ontologico criterio discretivo, fra i due profili.

2.2. Nella concreta fattispecie, la lamentata disarmonia logica appare viepiù inesistente, dato che la misura patrimoniale è stata revocata a causa di una questione meramente attinente alla collocazione temporale degli acquisti, in relazione al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del soggetto.

La doglianza, in sostanza, non può che essere disattesa.

3. Quanto al tema specifico della sorveglianza speciale, la Corte territoriale ritiene che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato pericoloso, nell'arco temporale intercorrente fra gli anni 2008 e 2020; che abbia in seguito ripreso ad esserlo, essendo risultato sottoposto a procedimenti per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, oltre dell'art. 512-bis cod. pen., oltre ad aver ricominciato a frequentare soggetti pregiudicati.

Il motivo formulato dalla difesa, sebbene formalmente presentato anche sotto le spoglie della violazione di legge, in realtà attinge direttamente la motivazione del decreto impugnato, criticando i profili della abitualità e della attualità della ritenuta pericolosità.

La motivazione adottata dai Giudici di merito (tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte di appello) si rivela però - contrariamente all'assunto difensivo - ampia e dettagliata.

Nel provvedimento adottato in primo grado, in particolare, vengono espressamente indicati i reati in relazione ai quali siano specificamente pendenti i procedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], risultando poi anche compiutamente collocate le relative condotte, sotto il profilo temporale.

Vengono altresì esposte, con motivazione ampia e lineare, le ragioni poste a fondamento della ritenuta valenza evocativa di tali condotte, in punto di persistente pericolosità del soggetto.

Non emerge dunque, nella struttura argomentativa complessivamente adottata dai Giudici di merito, il dedotto profilo della violazione di legge; il provvedimento, pertanto, merita di rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4.

Il motivo nuovo presentato dalla difesa del ricorrente, infine, deduce sostanzialmente la scarsa tassatività e la non perfetta comprensibilità della norma applicata.

Trattasi di doglianza che, in primo luogo, non ha assunto la specifica veste della eccezione di illegittimità costituzionale della norma; il motivo si traduce, comunque, in una critica di tipo solo astratto ed estremamente generico, corredata anche di prospettazioni teoriche di oscura significazione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/02/2013 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna - ritenendo essere [OSCURATO:PERSONA] un soggetto rientrante nella categoria di pericolosità tipizzata dall'art. 1 lett. b) d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, costituita da "coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - gli ha applicato, per la durata di anni tre, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Coriano; l'esecuzione di tale provvedimento è stata sospesa, durante il periodo di operatività della misura cautelare degli arresti domiciliari, al tempo in esecuzione nei confronti del soggetto. Contestualmente, il Tribunale ha ordinato la confisca di diverse unità immobiliari e beni mobili registrati. Il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto è stato fissato a partire dal 1997 e fino all'attualità; tale giudizio si è basato sulla considerazioni? delle condanne annoverate dal proposto, prevalentemente conseguenti a fatti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, nonché sull'esistenza - a suo carico - dì due procedimenti (uno inerente all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e l'altro instaurato in relazione al delitto ex art. 512-bis cod. pen.) 2. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - a seguito di appello interposto sia dal proposto, sia dai terzi interessati Admira e [OSCURATO:PERSONA] - ha revocato la suddetta misura di prevenzione patrimoniale e, per l'effetto, ha ordinato la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro; ha rigettato il gravame quanto al resto. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Errico, deducendo un motivo unico di ricorso, a mezzo del quale denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) e lett. c) del d.lgs n. 159 del 2011, nonché vizio del decreto impugnato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assoluta carenza di motivazione. L'aspetto contraddittorio del provvedimento impugnato si annida nell'avere, sulla base dei medesimi elementi, confermato la misura di prevenzione personale e, invece, revocato quella patrimoniale. Quanto al tema inerente al profilo di pericolosità riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]: - in ordine al requisito della abitualità, non è sufficiente che il proposto risulti coinvolto in una pluralità di vicende penali, in un arco temporale genericamente individuato, dovendosi invece riscontrare una continuità - inesistente, nel caso di specie - nella perpetrazione di una pluralità di reati; - relativamente al requisito della attualità, devono esser tenute debitamente in considerazione anche le circostanze temporalmente successive, rispetto all'epoca storica nella quale si collocano i provvedimenti giudiziari, essendo necessario valutare positivamente l'esercizio di una regolare attività lavorativa. Le asserite manifestazioni criminali riconducibili al proposto, peraltro, si collocano in un periodo di tempo assolutamente risalente, per poi cessare completamente; in tale ottica, il comportamento serbato dal proposto, in epoca recente, non depone certo per la sussistenza di un pericolo di recidiva nel reato. Per ciò che inerisce alla motivazione del decreto impugnato, la Corte territoriale si affida a mere formule di stile, aderendo pedissequamente alla prospettazione del Tribunale. 4. Con tempestivi motivi nuovi, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione EDU. La misura di prevenzione adottata, operando una restrizione della libertà personale, viola il dettato sovranazionale, sotto il profilo della mancanza di tassatività e della scarsa comprensibilità data dalla sua non chiara formulazione. 5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. In primo luogo, l'unico vizio deducibile in sede di legittimità - in materia di prevenzione - è quello che si sostanzi in una violazione di legge. La Corte distrettuale, inoltre, ha adeguatamente chiarito le ragioni che la hanno portata a ritenere sussistenti i presupposti applicativi della misura di prevenzione, evidenzianclo in particolare, quanto al versante della attualità, come l'agire evocativo di pericolosità sia ripreso in anni molto recenti. In ordine alla abitualità, è stata valorizzata l'importanza delle pregresse vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto; tali vicende consentono di escludere qualsiasi connotato di occasionalità, con riferimento alle condotte delittuose accertate. Ininfluente, infine, è l'avvenuta revoca della confisca, che si è semplicemente basata su un difetto di prova, circa la collocazione temporale degli acquisti dei beni immobili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come già ampiamente esposto in parte narrativa, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale, confiscandogli anche numerosi immobili e autovetture; proposto appello, è stata revocata la misura patrimoniale e mantenuta quella personale. La difesa sostiene annidarsi in ciò una contraddizione, essendo identici gli elementi valutati sotto i due differenti aspetti. 2.1. Giova premettere che - secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di misure di prevenzione - il venir meno, a causa di fattori successivi, dell'acclarata pericolosità sociale di un determinato soggetto, non si riverbera sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile, ritenuto frutto o reimpiego di profitti illeciti (Sez. 2, n. 21894 del 14/03/2012, Costa, Rv. 252829; Sez. 5, n. 2471 del 06/12/2018, dep. 2019, Giampà, Rv. 275410). Ciò a rimarcare la sussistenza di un ontologico criterio discretivo, fra i due profili. 2.2. Nella concreta fattispecie, la lamentata disarmonia logica appare viepiù inesistente, dato che la misura patrimoniale è stata revocata a causa di una questione meramente attinente alla collocazione temporale degli acquisti, in relazione al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del soggetto. La doglianza, in sostanza, non può che essere disattesa. 3. Quanto al tema specifico della sorveglianza speciale, la Corte territoriale ritiene che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato pericoloso, nell'arco temporale intercorrente fra gli anni 2008 e 2020; che abbia in seguito ripreso ad esserlo, essendo risultato sottoposto a procedimenti per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, oltre dell'art. 512-bis cod. pen., oltre ad aver ricominciato a frequentare soggetti pregiudicati. Il motivo formulato dalla difesa, sebbene formalmente presentato anche sotto le spoglie della violazione di legge, in realtà attinge direttamente la motivazione del decreto impugnato, criticando i profili della abitualità e della attualità della ritenuta pericolosità. La motivazione adottata dai Giudici di merito (tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte di appello) si rivela però - contrariamente all'assunto difensivo - ampia e dettagliata. Nel provvedimento adottato in primo grado, in particolare, vengono espressamente indicati i reati in relazione ai quali siano specificamente pendenti i procedimenti a carico di [OSCURATO:PERSONA], risultando poi anche compiutamente collocate le relative condotte, sotto il profilo temporale. Vengono altresì esposte, con motivazione ampia e lineare, le ragioni poste a fondamento della ritenuta valenza evocativa di tali condotte, in punto di persistente pericolosità del soggetto. Non emerge dunque, nella struttura argomentativa complessivamente adottata dai Giudici di merito, il dedotto profilo della violazione di legge; il provvedimento, pertanto, merita di rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Il motivo nuovo presentato dalla difesa del ricorrente, infine, deduce sostanzialmente la scarsa tassatività e la non perfetta comprensibilità della norma applicata. Trattasi di doglianza che, in primo luogo, non ha assunto la specifica veste della eccezione di illegittimità costituzionale della norma; il motivo si traduce, comunque, in una critica di tipo solo astratto ed estremamente generico, corredata anche di prospettazioni teoriche di oscura significazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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