CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18892/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 760/2021 depositata il02/03/2021. Ad. 11/07/2023 R.g. n. 18892 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/07/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale di Milano, opposizione agli atti esecutivi avverso precetto fondato su decreto ingiuntivo,del Giudice di Pace di Milano , ottenuto nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per la somma di oltre tremila ottocento euro, (€3.880,82) maggiorati di spese e accesso ri ; nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 760 del 27/01/2021, ha rigettato l’opposizione agli atti, condannandoil Sacco alle spese di lite; avverso la sentenza del Tribunale di Milano quest’ultimo ricorre per cassazione, conatto affidato a due motivi; resiste [OSCURATO:SOCIETA]con controricorso; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la controricorrente ha depositato memoria; il Collegio si èriservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che imotivi di ricorso sono i seguenti: - v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio( ai sensi e per gli effetti d ell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.): si contesta che il Tribunale ha omesso di pronunciare su uno dei motivi dell’opposizione agli atti e segnatamente sulla mancata menzione, nel precetto, del provvedimento ch e aveva disposto l’esecutorietà; -o messo esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.): indicato come omesso l’esame del precetto; il primo motivo è fondato: il Tribunale non ha in alcun modo preso in considerazione il capo di opposizione, che risulta essere Ad. 11/07/2023 R.g. n. 18892 del 2021; estensore: C. Valle stato proposto dalla difesa del Sacco dinanzi al giudice di merito, in quanto in ricorso, segnatamente alla pag. 3, sono riportati i passi essenziali dell’opposizione agli atti esecutivi, concernente la mancata menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo sulla cui base era stato intimato il precetto; il vizio di omessa pronuncia (Cass. n. 13716 del 05/07/2016 Rv. 640358 - 01) è , nella specie di immediata percezione in quanto nella scarna motivazione il Tribunale si sofferma soltanto sulla decorrenza del termine di sessanta giorni per la notifica del decreto ingiuntivo, senza null’altro statuire sul precettointimato in forza del detto titolo esecutivo; la sentenza, in breve, non si confronta in alcun modo con il tema dell’opposizione agli atti, nella specie a precetto e appare modellata sulla sola opposizione a decreto ingiuntivo, che, nella specie, non costituiva in alcun modo oggetto del contendere; il primo motivo è accolto: ciò che comporta l’ assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame e relativi accertamenti di fatto, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio; p.q. m. accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio