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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1967

Cassazione n. 38308/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1967 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza inipuc; nata e la memoria difensiva depositata in data 14 settembre 2024.

1. Le censure dedotte in entrambi i motivi, che possono esere iE sa m i nate congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni decotte, non superano il vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondatè.

1.1. la doglianza sulla composizione del Collegio giudicant€ tra! cura che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunique I esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come mòtivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto co titu i .e motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con I precedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (da ultimo, ex nnultis, Sez. 1, In. :L0075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179 - 01).

1.2. Quanto alle ulteriori criticità denunziate va ricordato che ,ai seni;i dell'art. art. 47 comma 11 Ord. Pen.

I l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizior dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiuti dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente ir rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formul4a.

Ir rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazior e in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. ez. l n. 25640 del 21.5.2013, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presyppoit per la prosecuzione della prova.

Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorvel; lianza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifest men:e illogica neanche laddove ha ritenuto le peraltro limitate circostanze fav revol i allegate dall'affidato recessive rispetto alla obiettiva gravità della cond tta :enuta in costanza di misura (consumazione di una pluralità di reati i coi;tanza di applicazione della misura revocata per i quali è intervenuto il rinvi a giudizio), e pertanto, si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di egiti: mità.

Al riguardo va, peraltro ricordato che nel procedimento i sol veglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, sen a la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a co dizi,me che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducat vo, n quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo tesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 28499? - 01 Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01).

La medesima condotta inosservante del programma di affidaMent ) è stata, altrettanto plausibilmente, posta a fondamento della totale irOfid: bilità del condannato all'ammissione a qualunque altra misura alternativa a c:)minciare dalla detenzione domiciliare.

1.3. Ritenuto che l'ordinanza impugnata, frutto della completa e lineare considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità ci I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro ,:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziche c Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore c alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C: ssa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1967 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza inipuc; nata e la memoria difensiva depositata in data 14 settembre 2024. 1. Le censure dedotte in entrambi i motivi, che possono esere iE sa m i nate congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni decotte, non superano il vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondatè. 1.1. la doglianza sulla composizione del Collegio giudicant€ tra! cura che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunique I esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come mòtivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto co titu i .e motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con I precedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (da ultimo, ex nnultis, Sez. 1, In. :L0075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179 - 01). 1.2. Quanto alle ulteriori criticità denunziate va ricordato che ,ai seni;i dell'art. art. 47 comma 11 Ord. Pen. I l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizior dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiuti dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente ir rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formul4a. Ir rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazior e in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. ez. l n. 25640 del 21.5.2013, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presyppoit per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorvel; lianza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifest men:e illogica neanche laddove ha ritenuto le peraltro limitate circostanze fav revol i allegate dall'affidato recessive rispetto alla obiettiva gravità della cond tta :enuta in costanza di misura (consumazione di una pluralità di reati i coi;tanza di applicazione della misura revocata per i quali è intervenuto il rinvi a giudizio), e pertanto, si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di egiti: mità. Al riguardo va, peraltro ricordato che nel procedimento i sol veglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, sen a la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a co dizi,me che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducat vo, n quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo tesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 28499? - 01 Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498 - 01). La medesima condotta inosservante del programma di affidaMent ) è stata, altrettanto plausibilmente, posta a fondamento della totale irOfid: bilità del condannato all'ammissione a qualunque altra misura alternativa a c:)minciare dalla detenzione domiciliare. 1.3. Ritenuto che l'ordinanza impugnata, frutto della completa e lineare considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità ci I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro ,:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziche c Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore c alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C: ssa delle ammende. Co
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