CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.6464/10/20 depositata il 18/11/2020.nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 13627/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legalerappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sez.st. di Messina n. 6465/10/20 depositata il 18/11/2020.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con due sentenze n. 6464 e 6465/10/20 del 18/11/2020, di analogocontenuto, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) dichiarava inammissibili i separati appelliproposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso le sentenze n.7340 e 7339/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Messina (diseguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi proposti rispettivamente daMoris [OSCURATO:PERSONA] e da CRS - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(di seguito CRS) avverso due avvisi di accertamento, l’uno per IRPEF el’altro per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009.1.1. Come si evince dalle sentenze impugnate, venivano emessi treavvisi di accertamento, l’uno nei confronti di CRS, con il quale venivaricostruito il reddito imponibile in applicazione degli studi di settore, e duenei confronti di ciascuno dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con i quali veniva contestato conseguentemente il maggior reddito a finiIRPEF. I tre avvisi di accertamento venivano separatamente impugnati dasocietà e soci.1.2. La CTR, con due sentenze sempre di analogo contenuto,dichiarava inammissibili i separati appelli proposti da CRS e MorisSammataro in quanto tardivamente proposti.2. [OSCURATO:PERSONA] le due sentenze della [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi percassazione, affidati ciascuno a due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e CRS restavano intimati.4. Con ordinanza interlocutoria n. 6070 del 06/03/2024 questa Corte,nel procedimento R.G. n. 13623/2021, disponeva il rinvio della causa anuovo ruolo, onde consentire la trattazione congiunta con il procedimentoR.G. n. 13627/2021.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento R.G. n.13627/2021 al procedimento R.G. n. 13623/2021 per ragioni diconnessione oggettiva.2. I ricorsi di AE sono affidati a due motivi di identico contenuto, diseguito riassunti.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017,n. 96, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appellodell’Amministrazione finanziaria senza avvedersi della sospensione deitermini prevista in via generale dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del2017, con conseguente tempestività dell’impugnazione.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc.civ., non avendo la CTR rilevato il difetto di litisconsorzio necessarioprocessuale con riferimento al socio [OSCURATO:PERSONA].3. Il secondo motivo, il cui esame, riguardando la possibile nullità dellesentenze di primo e di secondo grado, va esaminato in via pregiudiziale. Ilmotivo è, altresì, fondato.3.1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,«l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli socicomporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzionecessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorsoproposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedereall'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anched'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 delNumero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/202625/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica a partire da Cass.S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n.27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso dicontrollo automatizzato delle dichiarazioni della società, senzarideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016).3.2. La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unicocontesto dal collegio nella medesima composizione; in tal caso la riunionepuò essere disposta anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 29843 del13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudicedi primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare ilcontraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevoledurata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).3.3. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata, oltre chedalla narrativa di cui ai ricorsi riuniti, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbeimpugnato anche l’avviso di accertamento IRPEF a lui notificato con esitofavorevole per l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la lite non pendedavanti a questa Corte e, comunque, non se ne conoscono le modalità ditrattazione, al di là delle indicazioni prive di autosufficienza contenute neiricorsi erariali.3.4. Ne consegue la palese violazione del litisconsorzio necessarioprocessuale quanto meno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo e secondogrado.4. Il primo motivo di ricorso resta, dunque, assorbito.Numero registro generale 13623/2021Numero sezionale 857/2026Numero di raccolta generale 15383/2026Data pubblicazione 20/05/20265. In conclusione, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito ilprimo; dichiara la nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo esecondo grado e rimette la causa davanti alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Messina, in diversa composizione, per nuovo esameprevia integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsortenecessario pretermesso.5.1. Il mancato rilievo in precedenza del difetto di litisconsorzionecessario giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso proposto in entrambi iprocedimenti riuniti, assorbito il primo; dichiara la nullità delle sentenze edei procedimenti di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, anche perl’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsortepretermesso [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti lespese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak