CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 1970
Cassazione n. 06613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1970 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 10 febbraio 2021, con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato Giuseppe AMATO colpevole del reato di cui all'art. 433 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Per quel che qui rileva, confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, la Corte territoriale, in risposta al secondo motivo di gravame, ribadiva la corretta contestazione della recidiva, valorizzando la precarietà, la' lunghezza e l'ubicazione della linea elettrica allestita dall'imputato, nonché i numerosi precedenti penali a carico dello stesso. Disattendeva la Corte del gravame anche l'ultima doglianza difensiva, relativa alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata ex art. 56, legge 24 novembre 1981, n. 689; ad avviso dei giudici di merito, considerati i parametri valutativi richiamati in sentenza e lo status di recidivo dell'imputato, non ricorrevano le condizioni per concedere la suddetta sanzione sostitutiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza emessa dalla Corte d'appello per violazione del termine di venti giorni liberi fissato dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la comparizione dell'imputato; infatti, l'avviso per l'udienza del 21 dicembre 2021 era stato notificato al difensore solo in data 14 dicembre 2021. Secondo il ricorrente, l'inosservanza del suddetto termine integrerebbe una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. né alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe confermato la contestazione della recidiva reiterata sulla base del solo titolo di reato e dei precedenti penali dell'AMATO, senza accertare se la commissione del nuovo delitto fosse effettivamente sintomatica di una maggiore pericolosità del reo. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 53-56 I. 689/1981 in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata; sul punto, si evidenzia la ratio dell'istituto, volto a prevenire l'effetto desocializzante della detenzione inframuraria per i soggetti che, non essendo inclini alla commissione di reati, potrebbero essere danneggiati dal contatto con l'ambiente carcerario. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pur essendo, al riguardo, ravvisabile un contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura della nullità derivante dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen., in alcuni casi qualificata come relativa (ad esempio, Sez. 2, n. 55171 del 25/9/2018, Marra, Rv. 275113), si ritiene, comunque, di condividere l'orientamento, da ultimo prevalente, in forza del quale «la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello» (Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515). Su tali basi deve rilevarsi che la deduzione della nullità, che il ricorrente qualifica erroneamente come "assoluta", è ormai preclusa in questa sede, in mancanza di tempestiva eccezione nel giudizio di appello. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va rammentato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (fra molte, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso e altro, Rv. 265684; cfr. Corte cost. sent. n. 185 del 2015). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito, integrate le lacune del primo giudice, ha adeguatamente assolto al proprio onere motivazionale, valorizzando, in modo non illogico, a fronte di un già nutrito curriculum delinquenziale pregresso, il fatto sub iudice quale espressione di una accentuata pericolosità dell'imputato in considerazione della concreta esposizione a pericolo della pubblica incolumità. 1.3. È manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Secondo la lezione interpretativa di questa Corte, che qui va ribadita, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716; Sez. 2, n. 13920 del 20/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263300). Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, pertanto, la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata non costituisce un "obbligo", ma una "facoltà" del giudice, il 3 CL cui esercizio, nel caso di specie, è stato svolto in modo adeguato, in quanto fondato sulla valutazione della negativa personalità dell'imputato, coerentemente desunta dalle sue plurime precedenti condanne e dallo status di recidivo qualificato. 2. Consegue dall'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci