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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2024

Cassazione n. 27487/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5557/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n. 41, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, DOM.DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 2380/2024,depositata il 06/09/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che la ricorrente, con atto del 22 settembre 2025, ha espressamente dichiarato di aderire al contenuto di detta proposta; rilevato che il controricorrente, con atto del 12/13 ottobre 2025, ha espressamente dichiarato di «accettare, […], l'adesione alla proposta di definizione anticipata formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai fini della declaratoria di estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.»; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, infine, che, stante la descritta dichiarazione della parte controricorrente, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5557/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n. 41, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, DOM.DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 2380/2024,depositata il 06/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che la ricorrente, con atto del 22 settembre 2025, ha espressamente dichiarato di aderire al contenuto di detta proposta; rilevato che il controricorrente, con atto del 12/13 ottobre 2025, ha espressamente dichiarato di «accettare, […], l'adesione alla proposta di definizione anticipata formulata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai fini della declaratoria di estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.»; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, infine, che, stante la descritta dichiarazione della parte controricorrente, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Roma,
Decreto Cassazione n. 27487/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris