CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG, S. TOCCI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per reati cd. ostativi che ha prestato collaborazione con la giustizia, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di un permesso premio. Ha confermato il giudizio reso dal Magistrato di sorveglianza, che non ha ritenuto ancora maturo il processo di approfondimento critico rispetto ai gravi reati commessi. Pur a fronte di un percorso murario positivo, accompagnato dalla presa di distanza dal passato deviante e dall'interesse a coltivare progettualità affettive esterne, non può prescindersi, ai fini del giudizio di cessazione della pericolosità sociale, dal pesante passato criminale. La revisione critica appare ancora da approfondire e deve consolidarsi l'iter collaborativo in relazione al lungo fine pena. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza nonostante i plurimi elementi positivi - quali i contenuti della relazione di sintesi, il parere del Direttore del carcere, la collaborazione con la giustizia, la condotta carceraria, il totale distacco dagli ambienti criminali, la compiuta rivisitazione critica, la coesione del nucleo familiare - e l'assenza di elementi negativi. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'elemento del ravvedimento. Il Tribunale ha fondato il giudizio sulla gravità dei reati in espiazione e sul passato criminale di Marciano e non ha valutato la situazione reale ed attuale del collaboratore e le risultanze attuali che non fanno che confermare la bontà della richiesta difensiva. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha riconosciuto che il percorso di detenzione intramuraria sino ad oggi compiuto dell'interessato ha prodotto effetti positivi, ha aggiunto che è stato accompagnato dalla presa di distanza dal passato deviante e si è arricchito dell'interesse a coltivare le relazioni affettive con il nucleo familiare.Ciò nonostante, ha ritenuto di accordare prevalenza, ai fini della decisione e in specie dell'apprezzamento della pericolosità sociale, al "pesante passato criminale", segnato dalla commissione di reati gravissimi. Non ha però negato che l'interessato, pur a fronte di questo fardello di vissuto criminale, ha iniziato un processo di revisione critica, aggiungendo che essa deve ancora essere approfondita. Nei termini appena riassunti, la motivazione si palesa carente e contraddittoria. 3. Dopo l'enumerazione dei tanti elementi di segno favorevole, l'affermazione della necessità di approfondimento del percorso di revisione critica si colora di inaccettabile assertività, specie in considerazione del fatto che, come attestato nell'ordinanza, il ricorrente ha iniziato la collaborazione con la giustizia nel 2016, che ha beneficiato della speciale attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991, che non vi sono motivi per ritenere che siano ancora in vita i legami con la criminalità organizzata. Il mero riferimento al grave passato criminale, a giustificazione della dedotta necessità di approfondimento del processo di revisione critica, è insufficiente, perché il passato criminale, anche gravissimo, è l'ovvia premessa di qualunque valutazione in ordine alla concessione di benefici penitenziari. Ciò non significa che alla natura e al tipo di reati commessi non si debba aver riguardo, ma occorre che si illustrino le ragioni per le quali si possa ritenere che quel passato sia in grado di proiettare la sua incidenza sul presente e in genere su quanto ha caratterizzato favorevolmente la vita e il percorso trattamentale dell'interessato. Ciò vale in specie quando oggetto della decisione sia, come nel caso in esame, la domanda di permesso premio, che è la prima tappa di un processo di reinserimento ispirato al principio di progressività trattamentale, secondo il principio per il quale "il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello." - Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794 -. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il