CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30415/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva in data 03/07/2026 con cui insiste nell’accoglimentodel ricorso.Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cuiall’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla sussistenza di unacausa di forza maggiore, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimitàCon riferimento al tema della rilevanza della circostanza di forza maggiore qualecausa di esclusione della punibilità, la giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzoermeneutico costante (anche richiamato nella sentenza impugnata) affermato cheessa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o laconsumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevoleimpossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già incondizioni di illegittimità (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131;Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4, n. 1621 del19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv.099191) e rileva come causa esclusiva dell'evento, ma mai quale causaconcorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez.4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980,Biagini, Rv. 148018). Presupposto indefettibile per la verificazione di una causa diforza maggiore è l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto e nonprevedibile, estraneo alla condotta dell’agente, si da rendere ineluttabile l’eventocostituito e comporta, nei reati omissivi, qual è quello in esame, l’assolutaimpossibilità del comportamento doveroso omesso.Da tale affermazione discende, quale corollario, che nei reati omissivi integracausa di forza maggiore solo l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà aporre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990,Iannone, Rv. 184856).Ciò premesso, la sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, haaccertato, in punto di fatto, che l’omesso versamento Iva per l’anno 2019, per unimporto pari a € 923.402,00, era conseguente alla scelta di corrispondere il debitotributario di Iva per un importo importante maturato negli anni 2015-2017,situazione che aveva determinato, in uno con l’insolvenza di alcuni clienti e lapandemia Covid, la crisi economica, da cui l’insussistenza di una condizionericonducibile alla forza maggiore.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]