CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 9989 /20 1 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. P . A ., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ersilio.gavino@ordi- neavvocatigenova.it) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: giovanni.ca- [OSCURATO:EMAIL]),domiciliata presso l a Cancelleria della Cortedi cassazione ; –ricorrente – contro Oggetto:IVA – iscrizione ipotecaria–giudicato esterno BUILDINGTRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : antonio.lovi- [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( PEC : an drea .lovi- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Roma n.3/2; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria,n.84/6/2016 depositata il 1 9 gennaio 2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria è stato respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a., avverso la sentenza n. 163/12/11della [OSCURATO:PERSONA] di Genova , che avevaaccolto i l ricors o propost o dall a s ocietà [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . , aventead oggetto l’iscrizione ipotecaria n.100142/48 recante il de- bitodi imposta portato da quattro cartelle di pagamento - rispetti- vamente di euro 422,57, euro 226,47, euro 857,39 ed euro 18.622,65- relativ amente agli anni di imposta 2007 e 2009 . 2. Si legge nella sentenza impugnata che l a C.T.P. ha annullato l’iscrizioneavendo accertato l ’assorbente mancata notifica alla con- tribuentedi due delle quattro cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria , perchéavvenuta con consegna degli atti a società diversa e d estra- neaalla ricorrente e ha ritenuto che ciò fac esse venir meno l'impu- gnataiscrizione, dal momento che l'importo della pretesa tributaria utilmente considerabile si è collocato al di sotto dell'ammontare di euro8.000,00. 3. I l giudice d’appello ha a sua volta accertato che nessuna delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento è valida, per ragioni trattedalle controdeduzioni in appello depositate dalla contribuente e,per l’effetto , ha rigettato l’appello. 4. Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso la contribuente , affidatoa quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 5.In via preliminare va esaminata e disattesa l’eccezione sollevata dallacontribuente di inammissibilità del ricorso ex art.369 comma 3 cod. proc. civ. per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio,dal momento che il fascicolo d’ufficio è presente agli atti e, dunque,la ratio della previsione normativa suddetta è stata rispet- tata. 6.Sempre in via preliminare va scrutinata l’e ccezione di i nammissi- bilitàdel ricorso di Equitalia per l'esistenza di un precedente giudi- cato esterno sulla illegittima notifica delle quattro cartelle di paga- mentosottese all’iscrizione ipotecaria impugnata . 7.L’eccezione è fondata. Parte controricorrente eccepisce che è in- tervenutainter partes la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledi Genova n. 79 del 21 novembre 2014 — 18 gennaio 2016 , originatadall’impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate successivamenteall'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudi- zio.In allegato 2 al controricorso è stata depositata la copia auten- ticadella sentenza, con attestazione del suo passaggio in giudicato, la quale ha tra l’altro stabilito che le stesse cartelle di pagamento sotteseal presente contenzioso non sono state notificate corretta- mente.Nella sentenza è presente la seguente statuizione : « tuttele cartelle di pagamento non appaiono correttamente notificate (...) anche quelle recanti la pretesa di euro 412,39 ed euro 221,12 » e « quelle richiedenti i restanti importi di e uro 857,39 ed e uro 18.622,65 » . [OSCURATO:PERSONA] osserva che s i tratta delle medesime cartelle sottese al presentecontenzioso (cfr. p.2 del ricorso e p.3 controricorso) , nel dettaglio: I. la n. 048/2006/000842218/88/000 di e uro 412,39;II. la n. 048/2007/00121184/23/000 di e uro 221,12; III. la n. 048/2009/00065834/67/000 di e uro 857,39; IV la n. 048/2009/00065835/68/000 di e uro 18.622,65. 8.Il passaggio in giudicato della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaRegionale di Genova n. 79 del 21 novembre 2014 — 18 gennaio 2016 rende irretrattabile la statuizione sulla notifica delle quattro cartelledi pagamento, dal momento che nei due giudizi tra le stesse partile domande sono state fondate sul medesimo rapporto giuridico originato dalle cartelle di pagamento, sia pure ai fini dell’impugna- zione dell’iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, e quest’ultimoè stato definito con sentenza passata in giudicato. 9. L'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovveroalla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, forma la pre- messalogica indispensabile della statuizione contenuta nel disposi- tivod ella sentenza con autorità di cosa giudicata e , per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Ordinanza n.27013 del 14/09/2022; conformi, Cass. Ordinanza n.11314 del 10/05/2018; Cass. Sez. U. n.13916 del 16/06/2006) , preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giu- dizioha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo . 10.Il ricorso è pertanto inammissibile . Le spese di lite sono regolate comeda dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla ri- fusionedelle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre 200Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i pr