CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui all'art. 423 cod. pen. e 624-bis comma 1 e 3 in combinato disposto con l'art. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio dì motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità dell'imputato dei fatti di cui al capo di imputazione, è indeducibile in sede di legittimità perché oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento dando conto anche delle specifiche ragioni per le quali le ipotesi alternative ventilate dall'appellante non potessero essere ritenute plausibili e non trovassero alcun riscontro nelle risultanze in atti che depongono con certezza per la riconducibilità anche dell'incendio all'imputato (che aveva peraltro un movente ben preciso nell'agire, come descritto, unitamente al resto, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo dì appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal medesimo atto di appello oltre che dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27