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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11975/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego dell'istanza caElire=3:tenzgdz2==pizzim. della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione.

A fondamento delle proprie deduzioni il ricorrente espone che la misura cautelare era stata disposta, con ordinanza dell'il. giugno 2019 del GIP di Bologna, per i reati di cui agli artt. 81, 416-bis e 629 cod. pen. e che, peraltro, la Corte di appello di Bologna aveva "ridimensionato" la sua posizione escludendone la condotta di partecipe all'associazione e ritenendo lo stesso mero concorrente esterno.

Lo SPAGNOLO evidenzia, ulteriormente, che aveva proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento che era stato accolto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con pronuncia del 27 giugno 2023.

A fronte di tali premesse lamenta che, erroneamente e irragionevolmente, il Tribunale del Riesame avrebbe confermato la decisione reMdalla Corte d'appello di Bologna 1'11 luglio 2023 sull'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. sull'argomentazione per la quale, non essendo note le ragioni dell'accoglimento del ricorso per cassazione, poiché esso sarebbe potuto derivare anche da motivi processuali, potrebbero essersi "riespansi" i poteri del giudice del rinvio rispetto a una reformatio in peius e quindi a ricondurre la condotta al più grave delitto di partecipe nell'associazione criminosa.

Secondo il ricorrente sarebbe evidente l'erroneità delle ragioni della decisione alla luce dei motivi per i quali aveva proposto il ricorso accolto dalla Corte di cassazione,che si fondava sull'insussistenza dei presupposti per ritenere lo stesso concorrente esterno nella detta associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.Dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 36975 del 2023, depositata nelle more della decisione del ricorso, è risultato che l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Bologna resa nel processo di merito con riferimento alla posizione dello Spagnolo è dipesa dalla valutazione di carenza della motivazione della predetta pronuncia nella parte in cui aveva individuato i fatti indicativi del ruolo del ricorrente di collaboratore esterno dell'associazione mafiosa.

Sicché, alla luce delle relative statuizioni, il Tribunale di Bologna dovrà riesaminare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per il mantenimento della misura.

2. Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2p24 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego dell'istanza caElire=3:tenzgdz2==pizzim. della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari. 2. Propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché correlato vizio di motivazione. A fondamento delle proprie deduzioni il ricorrente espone che la misura cautelare era stata disposta, con ordinanza dell'il. giugno 2019 del GIP di Bologna, per i reati di cui agli artt. 81, 416-bis e 629 cod. pen. e che, peraltro, la Corte di appello di Bologna aveva "ridimensionato" la sua posizione escludendone la condotta di partecipe all'associazione e ritenendo lo stesso mero concorrente esterno. Lo SPAGNOLO evidenzia, ulteriormente, che aveva proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento che era stato accolto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con pronuncia del 27 giugno 2023. A fronte di tali premesse lamenta che, erroneamente e irragionevolmente, il Tribunale del Riesame avrebbe confermato la decisione reMdalla Corte d'appello di Bologna 1'11 luglio 2023 sull'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. sull'argomentazione per la quale, non essendo note le ragioni dell'accoglimento del ricorso per cassazione, poiché esso sarebbe potuto derivare anche da motivi processuali, potrebbero essersi "riespansi" i poteri del giudice del rinvio rispetto a una reformatio in peius e quindi a ricondurre la condotta al più grave delitto di partecipe nell'associazione criminosa. Secondo il ricorrente sarebbe evidente l'erroneità delle ragioni della decisione alla luce dei motivi per i quali aveva proposto il ricorso accolto dalla Corte di cassazione,che si fondava sull'insussistenza dei presupposti per ritenere lo stesso concorrente esterno nella detta associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.Dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 36975 del 2023, depositata nelle more della decisione del ricorso, è risultato che l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Bologna resa nel processo di merito con riferimento alla posizione dello Spagnolo è dipesa dalla valutazione di carenza della motivazione della predetta pronuncia nella parte in cui aveva individuato i fatti indicativi del ruolo del ricorrente di collaboratore esterno dell'associazione mafiosa. Sicché, alla luce delle relative statuizioni, il Tribunale di Bologna dovrà riesaminare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per il mantenimento della misura. 2. Il ricorso deve dunque essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2p24 [OSCURATO:PERSONA]
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