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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 39906/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza RA6U del Tribunale di tatania con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, commesso il 10 dicembre 2019.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato.

Ha inoltre depositato memoria insistendo sul motivo proposto.

3. Il ricorso è inammissibile .

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti).

Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (9.1.2023), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (2 luglio 2025).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza RA6U del Tribunale di tatania con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, commesso il 10 dicembre 2019. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termini di prescrizione del reato. Ha inoltre depositato memoria insistendo sul motivo proposto. 3. Il ricorso è inammissibile . Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti). Attesa l'epoca del fatto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (9.1.2023), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (2 luglio 2025). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39906/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris