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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 13035/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;951 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1284/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 386/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14509/2022Numero sezionale 951/20261.

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello dDait a pubblicazione 06/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo gradoche aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ilricorso in opposizione all’estratto di ruolo dal medesimoproposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] edell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza.2.

Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso percassazione affidato a tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Cosenza ha resistito con controricorso, così sanandola nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita neiconfronti dell’Avvocatura distrettuale, anziché generale, delloStato (v. sul punto Cass. n. 6300 del 2023).

L’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appelloritenuto insussistente l’interesse ad agire dell’opponenteavverso l’estratto di ruolo.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di considerare che l’estratto di ruolo, al pari dellacartella di pagamento, entrambi oggetto di opposizione, erabasato, quale titolo esecutivo, sulle ordinanze ingiunzioniemesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenzaanziché sulla sentenza del Tribunale di Paola n. 68/2012N,u mcehroe re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026aveva respinto l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni.

Numero di raccolta generale 13035/20263.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsDaat a pubblicazione 06/05/2026applicazione dell’art. 615 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato chel’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., basata sullamancanza di un valido titolo esecutivo posto a base dellaopposta cartella di pagamento, non soggiace ai termini dettatidall’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 ma è proponibile fino adesaurimento della procedura esecutiva.4.

Il primo motivo di ricorso è infondato e il suo rigetto assorbei residui motivi di ricorso.4.1.

Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte territoriale,l’attuale ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo dinon aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento adesso sottesa.

Il tribunale ha appurato che la notifica dellacartella era stata ritualmente eseguita e sul punto non è stataproposta impugnazione.

La Corte d’appello, preso atto di ciò, harespinto l’appello sul rilievo che le questioni di merito dovevanoessere fatte valere nei termini previsti dall’art. 24, d.lgs. 46 del1999 e che non vi era spazio per invocare l’art. 615 c.p.c. poichénessuna ulteriore questione sopravvenuta alla formazione delruolo e alla notifica della cartella era stata dedotta.Questa Corte ha statuito che è inammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo, riportante il credito erariale trasfusoin cartella di pagamento precedentemente notificata, propostadal debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo,giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimetterein termini il contribuente consentendogli di opporreuna cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto pereffetto di regolare notificazione (Cass. n. 21289 del 202N0um;e rno r.e gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/202631240 del 2019; n. 22946 del 2016).

Numero di raccolta generale 13035/20264.2.

Pur a prescindere dall’accertamento sulla avvenuta rituaDleat a pubblicazione 06/05/2026notifica della cartella di pagamento, dovrebbe comunqueconfermarsi l’inammissibilità dell'impugnazionedell'estratto di ruolo avanzata sul presupposto della invaliditàdella notifica.4.3.

Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021,convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha introdottonell’ordinamento l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, recante la tipizzazione dell'interesse ad agire nellamateria per cui è causa; tale interesse deve dirsi sussistenteove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016,oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), delregolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione.4.4.

Su tale modifica normativa sono intervenute le S.U. diquesta Corte che, con la sentenza n. 26283 del 2022, hannoenunciato il seguente principio di diritto: “In tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021),selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione aventenatura "dinamica" che, come tale, può assumere una diNvuemerrsoa re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026configurazione, anche per norma sopravvenuta, fNiunmoer o dai ral ccolta generale 13035/2026momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidDeat a pubblicazione 06/05/2026sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processipendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorsoalla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processotributario), nel grado di legittimità mediante deposito didocumentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza didiscussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nelgiudizio di rinvio”.4.5.

La citata sentenza delle Sezioni Unite, dopo aver operatouna ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato dellagiurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardoall'interesse a promuovere azione di accertamento negativodella sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, hachiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto diimpugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa oinvalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore puòimpugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobiliregistrati, o il relativo preavviso, anche per far accertarel'insussistenza della pretesa (Cass., S.U. n. 15354 del 2015; n.28528 del 2018; n. 18041 del 2019; n. 7756 del 2020); puòproporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto diprocedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia diprocedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollentealla cartella di pagamento o comunque prodromicoall'esecuzione (Cass., n. 477 del 1971; n. 16281 del 2016; n.16512 e n. 24461 del 2019); e può proporre opposizione aglidell'atto presupposto come ragione di invalidità (derNivumaetrao )re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle oppNousmiezrioo dni rai ccolta generale 13035/2026esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità delDlaat a pubblicazione 06/05/2026sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un viziodeducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di ventigiorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbiaavuto conoscenza legale (Cass., S.U. n. 22080 del 2017, punto8.3, nonché, tra varie, n. 1558 del 2020; n. 20694 del 2021; n.40763 del 2021, cit.).4.6.

Più recentemente Cass. n. 29729 del 2023 ha ribadito che,ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l.n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità dellanotifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossionedi una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitoredimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineatonella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza diun pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per lapartecipazione a una procedura di appalto in forza delleprevisioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossionedi somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di unbeneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cuiesistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.4.7.

L’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d) ede) all’articolo 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, le qualiprevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazionediretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata; il perimetro dell’interesse alla tutelagiurisdizionale è stato ampliato consentendo l’impugnazionediretta dell’estratto di ruolo nei casi in cui il debitore che agiscein giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivarNgulmi euron re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026pregiudizio (dimostrando l’interesse ad agire) nell’ambitNoum edroe dlli era ccolta generale 13035/2026procedure previste dal codice della crisi d’impresa Deat a pubblicazione 06/05/2026dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.. 14/2019 e in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;ancora, nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto diquanto previsto dall’articolo 14, d.lgs. 472/1997 (su taleampliamento v.

Cass. n. 6269 del 2025 che ne ha affermatol’applicabilità ai processi pendenti).4.8.

Nel caso di specie, il difetto di qualsiasi allegazione in ordineai requisiti richiesti dai citati interventi normativi confermal’insussistenza di un interesse del debitore a promuovere azionedi accertamento negativo.4.9.

Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererespinto.5.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non siprovvede sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione che non ha svolto difese.6.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione,nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Cosenza,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delNumero registro generale 14509/2022ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 951/2026Numero di raccolta generale 13035/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bDisat a pubblicazione 06/05/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;951 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 1284/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 386/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14509/2022Numero sezionale 951/20261. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello dDait a pubblicazione 06/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo gradoche aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ilricorso in opposizione all’estratto di ruolo dal medesimoproposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] edell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenza.2. Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso percassazione affidato a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Cosenza ha resistito con controricorso, così sanandola nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita neiconfronti dell’Avvocatura distrettuale, anziché generale, delloStato (v. sul punto Cass. n. 6300 del 2023). L’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appelloritenuto insussistente l’interesse ad agire dell’opponenteavverso l’estratto di ruolo.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 474, 475 e 479 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appelloomesso di considerare che l’estratto di ruolo, al pari dellacartella di pagamento, entrambi oggetto di opposizione, erabasato, quale titolo esecutivo, sulle ordinanze ingiunzioniemesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cosenzaanziché sulla sentenza del Tribunale di Paola n. 68/2012N,u mcehroe re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026aveva respinto l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni. Numero di raccolta generale 13035/20263. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsDaat a pubblicazione 06/05/2026applicazione dell’art. 615 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato chel’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., basata sullamancanza di un valido titolo esecutivo posto a base dellaopposta cartella di pagamento, non soggiace ai termini dettatidall’art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 ma è proponibile fino adesaurimento della procedura esecutiva.4. Il primo motivo di ricorso è infondato e il suo rigetto assorbei residui motivi di ricorso.4.1. Nel caso in esame, come ricostruito dalla Corte territoriale,l’attuale ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo asserendo dinon aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento adesso sottesa. Il tribunale ha appurato che la notifica dellacartella era stata ritualmente eseguita e sul punto non è stataproposta impugnazione. La Corte d’appello, preso atto di ciò, harespinto l’appello sul rilievo che le questioni di merito dovevanoessere fatte valere nei termini previsti dall’art. 24, d.lgs. 46 del1999 e che non vi era spazio per invocare l’art. 615 c.p.c. poichénessuna ulteriore questione sopravvenuta alla formazione delruolo e alla notifica della cartella era stata dedotta.Questa Corte ha statuito che è inammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo, riportante il credito erariale trasfusoin cartella di pagamento precedentemente notificata, propostadal debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo,giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimetterein termini il contribuente consentendogli di opporreuna cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto pereffetto di regolare notificazione (Cass. n. 21289 del 202N0um;e rno r.e gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/202631240 del 2019; n. 22946 del 2016). Numero di raccolta generale 13035/20264.2. Pur a prescindere dall’accertamento sulla avvenuta rituaDleat a pubblicazione 06/05/2026notifica della cartella di pagamento, dovrebbe comunqueconfermarsi l’inammissibilità dell'impugnazionedell'estratto di ruolo avanzata sul presupposto della invaliditàdella notifica.4.3. Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021,convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha introdottonell’ordinamento l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del1973, recante la tipizzazione dell'interesse ad agire nellamateria per cui è causa; tale interesse deve dirsi sussistenteove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016,oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), delregolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione.4.4. Su tale modifica normativa sono intervenute le S.U. diquesta Corte che, con la sentenza n. 26283 del 2022, hannoenunciato il seguente principio di diritto: “In tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021),selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, haplasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione aventenatura "dinamica" che, come tale, può assumere una diNvuemerrsoa re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026configurazione, anche per norma sopravvenuta, fNiunmoer o dai ral ccolta generale 13035/2026momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidDeat a pubblicazione 06/05/2026sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processipendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve esseredimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorsoalla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processotributario), nel grado di legittimità mediante deposito didocumentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza didiscussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nelgiudizio di rinvio”.4.5. La citata sentenza delle Sezioni Unite, dopo aver operatouna ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato dellagiurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardoall'interesse a promuovere azione di accertamento negativodella sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, hachiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto diimpugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa oinvalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore puòimpugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobiliregistrati, o il relativo preavviso, anche per far accertarel'insussistenza della pretesa (Cass., S.U. n. 15354 del 2015; n.28528 del 2018; n. 18041 del 2019; n. 7756 del 2020); puòproporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto diprocedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia diprocedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollentealla cartella di pagamento o comunque prodromicoall'esecuzione (Cass., n. 477 del 1971; n. 16281 del 2016; n.16512 e n. 24461 del 2019); e può proporre opposizione aglidell'atto presupposto come ragione di invalidità (derNivumaetrao )re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle oppNousmiezrioo dni rai ccolta generale 13035/2026esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità delDlaat a pubblicazione 06/05/2026sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un viziodeducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di ventigiorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbiaavuto conoscenza legale (Cass., S.U. n. 22080 del 2017, punto8.3, nonché, tra varie, n. 1558 del 2020; n. 20694 del 2021; n.40763 del 2021, cit.).4.6. Più recentemente Cass. n. 29729 del 2023 ha ribadito che,ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973(introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l.n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazionedell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità dellanotifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossionedi una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitoredimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineatonella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza diun pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per lapartecipazione a una procedura di appalto in forza delleprevisioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossionedi somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di unbeneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cuiesistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.4.7. L’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 ha aggiunto le lettere d) ede) all’articolo 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, le qualiprevedono ulteriori condizioni che permettono l’impugnazionediretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata; il perimetro dell’interesse alla tutelagiurisdizionale è stato ampliato consentendo l’impugnazionediretta dell’estratto di ruolo nei casi in cui il debitore che agiscein giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivarNgulmi euron re gistro generale 14509/2022Numero sezionale 951/2026pregiudizio (dimostrando l’interesse ad agire) nell’ambitNoum edroe dlli era ccolta generale 13035/2026procedure previste dal codice della crisi d’impresa Deat a pubblicazione 06/05/2026dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.. 14/2019 e in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;ancora, nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto diquanto previsto dall’articolo 14, d.lgs. 472/1997 (su taleampliamento v. Cass. n. 6269 del 2025 che ne ha affermatol’applicabilità ai processi pendenti).4.8. Nel caso di specie, il difetto di qualsiasi allegazione in ordineai requisiti richiesti dai citati interventi normativi confermal’insussistenza di un interesse del debitore a promuovere azionedi accertamento negativo.4.9. Alla luce degli argomenti esposti, il ricorso deve essererespinto.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non siprovvede sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione che non ha svolto difese.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione,nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Cosenza,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delNumero registro generale 14509/2022ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 951/2026Numero di raccolta generale 13035/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bDisat a pubblicazione 06/05/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris