Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0268 - IT
Avis juridique important
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61993J0268
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 MARZO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-268/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00947
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione relativa al ritardo accumulato nella trasposizione di una precedente direttiva connessa - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] la trasposizione di una direttiva da parte di uno Stato membro non è stata realizzata entro il termine stabilito, la censura di inadempimento formulata al riguardo dev' essere considerata fondata. La mancata trasposizione non può essere giustificata con il ritardo accumulato nell' attuazione di una direttiva precedente, connessa a quella di cui trattasi, che andava essa stessa recepita prima dello scadere del suddetto termine.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-268/93,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GU L 145, pag. 35), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GU L 145, pag. 35), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2 Ai termini dell' art. 9 della direttiva "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1989" e "ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]".
3 [OSCURATO:PERSONA] deduce che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell' art. 9 della direttiva e degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato.
4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la direttiva 88/320 non è stata recepita entro il termine stabilito. Esso tuttavia sostiene che la trasposizione di questa direttiva è connessa a quella della direttiva 18 dicembre 1986, 87/18/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 15, pag. 29), in quanto l' ispezione e la verifica rese obbligatorie dalla direttiva 88/320 sono basate sui principi stabiliti dalla direttiva 87/18. Quest' ultima è stata appena recepita nel diritto interno. La procedura che precede l' emanazione del regio decreto di attuazione della direttiva 88/320 dovrebbe perciò essere avviata quanto prima.
5 Al riguardo si deve osservare anzitutto che la direttiva 87/18 andava recepita al più tardi il 30 giugno 1988, vale a dire prima dello scadere del termine previsto per la trasposizione della direttiva 88/320. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può di conseguenza giustificare la mancata trasposizione di quest' ultima con il ritardo accumulato nell' attuazione della direttiva 87/18.
6 E' opportuno poi ricordare che, se la trasposizione di una direttiva non è stata realizzata entro il termine stabilito, la censura di inadempimento formulata al riguardo dev' essere considerata fondata.
7 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 88/320, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.