CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13963/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Salerno harigettato la richiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, volta alla declaratoria dinullità o inefficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 1175/2025 dellaProcura generale presso la Corte di appello di Napoli, per essere lo stesso superato dalprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 23/2025, della Procura presso ilTribunale per i Minorenni di Salerno; con il medesimo provvedimento, è stata anche respintal’eccezione di incompetenza territoriale della Corte di appello di Napoli, a decidere in ordineall’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alprocedimento n. SIGE 2025/1179, conclusosi con ordinanza del 25/11/2025 e, infine, è statadisattesa la richiesta di declaratoria della decorrenza del termine di trenta giorni per laformulazione di richiesta di misura alternativa alla detenzione, a far data dalla notifica delprovvedimento n. SIEP 23/2025.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosania, articolando due distinti motivi.Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 663,665 comma 4 e 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, quanto aglieffetti del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e con riferimento allacompetenza del giudice dell’esecuzione; con il secondo motivo, la difesa si duole dellasussistenza del vizio di violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. proc. pen., nonchédell’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di accertamento della decorrenza del termineutile, ai fini della presentazione di istanze volte alla concessione di misure alternative.La difesa ha anche depositato memoria, a fronte della valutazione preliminare diinammissibilità dell’impugnazione, deducendo – in punto di ammissibilità del primo motivo diricorso - violazione degli artt. 663, 665 comma 4 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione, in ordine agli effetti del provvedimento di cumulo e quanto alla questioneinerente alla competenza del Giudice dell'esecuzione. La difesa, inoltre, ha eccepitol’insussistenza dei vizi di genericità e aspecificità del motivo, oltre che di manifestainfondatezza dello stesso.Quanto al tema dell'ammissibilità del secondo motivo di ricorso, nella memoria sisegnala violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e omessa pronuncia nell'avversata decisione,dovendosi ritenere la doglianza formulata dalla difesa non viziata da alcuna forma digenericità e aspecificità, né potendosi ritenere la stessa manifestamente infondata.3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale per i minorenni, infatti, ha correttamenteapplicato i principi di diritto ripetutamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità, come diseguito sintetizzato.La richiesta di declaratoria di nullità o inefficacia dell’ordine di esecuzione per lacarcerazione n. 1175/2025, relativo alla pena di anni uno di reclusione, del Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Napoli, infatti, è stato seguito dal sopra citatoprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 23/2025 della Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i Minorenni di Salerno. Al momento dell’emissione del secondo ordinedi esecuzione, vi è stata unificazione delle pene contenute nei due precedenti provvedimenti,risultando il primo assorbito nel secondo. Quanto alla richiesta finalizzata a far decorrere un nuovo termine utile, per laformulazione di richieste di misure alternative, il termine decorre ex lege dalla notifica delsecondo ordine, che contiene il primo (si veda Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia,Rv. 281616 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensidell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di peneconcorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazionedell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobatonel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamentel'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative chetiene interamente luogo di quella precedentemente presentata››).In punto di competenza, ossia con riferimento alla ulteriore deduzione difensiva,giova ricordare l’operatività del principio della perpetuatio jurisdictionis, ripetutamenteenunciato da questa Corte (si veda Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Conflitto dicompetenza in proc. Iannuzzi, Rv. 230544 - 01Il provvedimento impugnato, in definitiva, ha fatto corretta applicazione delleregole ermeneutiche elaborate da questa Corte, adottando anche una strutturamotivazionale logica e coerente, che non viene minimamente disarticolata dalle aspecifichee reiterative critiche difensive.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice inmateria di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.