CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG (&•4- c/tv<-'t ceatt' a"..~ teit."4t1434" 4. L.4" e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90, pronunciata dalla Corte di appello di Torino, divenuta definitiva il 18/11/2020, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni rese in sede di indagini difensive ed allegate all'istanza di revisione fornivano precise indicazioni sul motivo per il quale il Moses si trovava presente nell'abitazione del convivente della donna, [OSCURATO:PERSONA], arrestato in occasione dell'irruzione da parte dei Carabinieri. 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. In tema di revisione, questa Corte ha affermato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437 -01). In altri termini, la Corte di appello, nel giudizio concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, è tenuta ad esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito. Va, insomma, opportunamente ribadito che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt.529, 530 e 531 cod. proc. pen.; si è tuttavia precisato che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari). 6. A questi principi si è uniformata la Corte di appello di Milano laddove ha chiarito, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, come le dichiarazioni della Oseghale non abbiano attitudine ad incrinare il corredo fattuale sulla cui base si era pervenuti al giudicato. Ha, infatti, osservato che [OSCURATO:PERSONA], sentita dal difensore ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., ha esclusivamente riferito che, al momento della irruzione dei Carabinieri nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (ove l'Iseghohi si trovava, insieme allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], poi risultato essere corriere "ovulatore" del quantitativo di droga che, secondo la prospettazione accusatoria, lo stesso Iseghohi doveva ricevere), quest'ultimo "non capiva bene cosa stesse succedendo ed appariva molto spaventato". Al riguardo la Corte territoriale ha osservato che, «a prescindere dal fatto che quella relativa allo stato d'animo [del condannato] per come riferita rappresenta null'altro che una valutazione soggettiva della teste, come tale priva di valenza probatoria, è evidente come quello stato d'animo percepito non si porrebbe comunque in insanabile antitesi con la fondatezza dell'accusa, apparendo invece compatibile con essa sia l'iniziale smarrimento dinanzi ad un evento certamente non previsto (l'arrivo degli operanti) quanto il timore di essere colto in flagranza di reato». Il ricorrente, peraltro, lamenta genericamente un difetto di motivazione senza tuttavia addurre quale circostanza delle dichiarazioni rese Oseghale, asseritamente non valutate dalla Corte, sia tale da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembr