CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L48 F727N), nella qualità di legalerappresentante della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”;- intimata –avverso la sentenza n. 1177/15/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della LOMBARDIA, depositata il 31/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20671/2024Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 19586/2026Data pubblicazione 13/06/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento con cui l’amministrazione finanziaria accertava con metodoanalitico-induttivo un maggior reddito d’impresa a carico della dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” con riferimento all’annod’imposta 2014, la CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafeindicata accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso lasfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che «La parallela edanalitica ricostruzione operata dal contribuente relativamente ai ricavi dacaffè e similari somministrati, oltre che non essere puntualmentesconfessata dall’Ufficio nei propri atti, è idonea a far venir meno i requisitiessenziali sopra richiamati. Invero, sulla base degli scontrini annualiemessi e conteggiati dal contribuente, si addiviene ad un totale dichiaratoda caffè superiore a quello ricostruito induttivamente e basato solo uncampione: come da tabelle in comparazione allegate in primo grado, lasomma di tutti i ricavi riferiti al caffè americano, decaffeinato, ginseng,ginseng grande e caffè corretti, non conteggiati dall'ufficio, ammonta adeuro 42.086,82 mentre la somma dei ricavi da caffè, cappuccino,marocchino ammonta ad euro 70.620,81 per un totale di ricavi risultantidalla vendita di caffè per tutto l'anno 2014 pari ad euro 112.706,82,superiore a al totale ricostruito dall’Ufficio».2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1 lett. d) Dpr600/73, dell’art.7, comma 5 bis, del D.lgs. n. 546/92, e degli artt. 2697e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».Sostiene la ricorrente che «accedendo alla parziale interpretazione inmerito ai presupposti legittimanti l’attività di controllo e recuperodell’imposta evasa dimostrando, altresì, di non aver esaminato leNumero registro generale 20671/2024Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 19586/2026Data pubblicazione 13/06/2026molteplici argomentazioni difensive dell’Ufficio, a fondamento dellarideterminazione del reddito imponibile».«In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato illegittimol’avviso di accertamento impugnato poiché ha ritenuto che i presuppostifondanti fossero sconfessati dalla mera ricostruzione dei ricavi da caffèoperata dalla Parte, che avrebbe minato la gravità, precisione econcordanza delle presunzioni su cui si è fondato l’atto impugnato».«Tale tesi non solo non risulta condivisibile, ma è altresì violativadell’art 39 comma 1 lett d) Dpr 600/73» in quanto in contrasto conl’orientamento di questa Corte che «ha riconosciuto come anche i ricavidesumibili sulla base di un solo dato, quale i beni consumati possano, diper sé, legittimare una ricostruzione indiretta degli stessi, conconseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza chedovrebbe emergere rispetto a quelli dichiarati».2. Orbene, rispetto a tali argomentazioni la censura esposta nel primomotivo non coglie il ragionamento esposto dalla CTR.Il giudice d'appello ha, invero, mostrato di fare buon governo deiprincipi espressi da questa Corte secondo i quali «l'Amministrazionefinanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, maintrinsecamente inattendibile [anche] per l'antieconomicità delcomportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensidel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base dipresunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito delcontribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e icorrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dellaspecifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire laprova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Glielementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono esserenecessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondareanche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazionenon è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (CassNumero registro generale 20671/2024Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 19586/2026Data pubblicazione 13/06/2026n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018)» (Cass. n. 24773/2025;in termini, Cass. n. 35713/2022).Infatti, diversamente da quanto si sostiene nel motivo, i giudici diappello non hanno affatto violato la disposizione censurata avendoespressamente affermato, in linea con il predetto orientamentogiurisprudenziale, che «la ricostruzione operata dall’Amministrazione benpuò essere basata su presunzion[i] le quali, seppur semplici, debbonoessere connaturate dai necessari requisiti di gravità, precisione econcordanza».3. Ed allora il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile, perché noncoglie la ratio decidendi che invece è basata sul superamento di dettapresunzione in forza delle prove contrarie fornite dalla contribuente.Invero, in presenza di un accertamento analitico induttivo fondato supresunzioni, ancorché gravi, precise e concordanti, il contribuente benpuò fornire adeguata prova contraria e dimostrare la correttezza delleproprie dichiarazioni (cfr. ex multis Cass. n. 24773/2025; n. 35713/2022;n. 26036/2015).Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso di specie, avendo la Corteterritoriale ritenuto che le prove fornite dalla contribuente erano idonee«a far venir meno i requisiti essenziali» della pretesa erariale.4. Là dove, poi, la ricorrente sostiene che «una diversa e parzialericostruzione operata dalla Parte dei ricavi di un solo prodotto non farebbedi certo venir meno i presupposti giuridici su cui si è fondato l’avviso diaccertamento», la censura è inammissibile in quanto, sotto lo schermodella violazione di legge, in realtà sollecita a questa Corte unainammissibile rivalutazione degli elementi di fatto, di pertinenza esclusivadel giudice di merito.5. Il secondo motivo, incentrato «Sulla ricostruzione completaannuale dei ricavi effettivi riferibili alla cessione di beni preparati con ilconsumo di caffè», è dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.Numero registro generale 20671/2024Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 19586/2026Data pubblicazione 13/06/2026Sostiene la ricorrente che «La sentenza è altresì illegittima laddoveerroneamente condivide la tesi di parte fondata sulla non correttaapplicazione del metodo analitico-induttivo (ex art. 39, primo comma,lett. d), cit.) e sulla base di tale premessa ritiene non sussistenti ipresupposti giuridici fondanti l’avviso di accertamento, senza tuttaviaprendere posizione sui molteplici elementi evidenziati dall’Ufficio nelleproprie difese».6. Il motivo è inammissibile oltre che infondato.Va ricordato che il vizio logico di motivazione deducibile in base allanuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2,n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n.8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015; Cass. n. 27415 del2018; Cass. n. 355 del 2021); costituisce, pertanto, un "fatto", agli effettidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto",ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un precisoaccadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014,n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017,Numero registro generale 20671/2024Numero sezionale 3208/2026Numero di raccolta generale 19586/2026Data pubblicazione 13/06/2026n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U.,23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Noncostituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzionidifensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5,08/10/2014, n. 21152; Cass. 9637 del 2021; Sez. 6 - 1, Ordinanza n.2268 del 26/01/2022); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L,21/10/2015, n. 21439).Nel caso di specie la ricorrente, lungi dal dedurre l’omesso esame diun fatto nell’accezione sopra detta, sostiene nel ricorso l’erroneità dellavalutazione operata dal giudice di merito degli elementi presuntivi addottidall’Ufficio a fondamento del maggior reddito accertato, sicché il motivoprospetta inammissibilmente l’omessa adesione, da parte della Corteterritoriale, alle argomentazioni difensive secondo cui nella specie glielementi presuntivi addotti dall’Ufficio giustificherebbero ampiamente(secondo la prospettazione di parte, non condivisa dai giudici di appello)la pretesa erariale.7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità diprovvedere sulle spese in mancanza di costituzione in giudiziodell’intimata. P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente