CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la mancata assoluzione per i reati di cui al capo 2, l'omessa riqualificazione della fattispecie criminosa nelle forme della truffa ex art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-8-9-10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del 4/12/2023, emessa dalla Sezione IV della Corte di Appello di Roma è manifestamente infondato; considerato che l'onere argomentativo del giudice di merito è stato assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnata) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 12-13), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini dí prevalenza è manifestamente infondato tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena inflitta in concreta (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, per altro, il motivo spiegato in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e ricondotto anche a petitum tipico del giudizio di merito; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Ro