CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29425-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 668/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 1182/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 29425/2017 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC R.G. 29425/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 1.6.2017 n. 668la Corte d’appello di Firenze accoglieva l’appello proposto dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Livorno - avverso la sentenza del Tribunale di Livornoche aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dalla DTL competente in data 3.9.12 a conclusione di un accertamento d’ufficio che aveva riguardato due posizioni lavorative all’interno dell’azienda di quest’ultima società, in forza di reiterati contratti di collaborazione a progetto. Il tribunale, alla luce dell’escussione dei testi, riteneva la struttura autonoma delle prestazioni rese dai due lavoratori, sul presupposto della natura relativa (e non assoluta) della presunzione di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276/03. La Corte d’appello, da parte sua, a supporto degli assunti di accoglimento del gravame della DTL, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato come l’accertamento del presente giudizio è stato autonomo e distinto rispetto a un precedente accertamento, anche riguardante uno dei due lavoratori ma per periodo diverso, cosicché il potere sanzionatorio dell’Ente amministrativo non si era certamente consumato. Inoltre, sulla base delle risultanze istruttorie, il progetto che doveva caratterizzare il rapporto di lavoro in oggetto, in effetti non era distinguibile dall’ordinario lavoro aziendale della società datrice, cosi che mancando i presupposti che giustificassero la diversa tipologia di lavoro coordinata e continuativa, la presunzione che le prestazioni rese fossero invece di natura subordinata non era neppure relativa, ma assoluta: infatti, la specificità del progetto e il suo collegamento funzionale al raggiungimento di un risultato finale sono caratteristiche coerenti con la sua ragionevole estraneità al ciclo produttivo ordinario. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di quattromotivi, mentre ilMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Livorno non svolgedifese scritte. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 3 del DL n. 12/02 convertito nella legge n. 73/02, dell’art.2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e/o per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la maxi sanzione per lavoro nero, in quanto, ad avviso della stessa, il rapporto lavorativo a progetto contestato non risultava dalle scritture aziendali o da altra documentazione obbligatoria, mentre, secondo il ricorrente, il rapporto di lavoro a progetto disconosciuto dagli ispettori risultava da un documento sottoscritto il 10.12.2007 e vi era anche una ricevuta di pagamento rilasciata dal lavoratore il 21.12.2007. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 3 del DL n. 12/02 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e il vizio di nullità della sentenza sotto il profilo della mancanza assoluta di motivi in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché, siccome la Corte d’appello aveva accolto l’assunto dell’amministrazione di irrogare una sanzione per ogni giorno lavorato “in nero”, avrebbe dovuto accollare alla stessa amministrazione, l’onere di provare in quali giorni, le prestazioni lavorative fossero state effettuate. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 della legge n. 212/00 (cd. Statuto del contribuente), in combinato disposto con l’art. 7 comma 2 lett. d) del DL n. 70/11 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello non aveva tenuto conto del principio che il contribuente deve essere informato quando inizia la verifica (cd. principio del contraddittorio fin dal primo accesso ispettivo). Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art.2094 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro dall’affiancamento dei lavoratori in oggetto ad altro lavoratore, secondo gli orari di lavoro del personale in servizio, quando al più poteva configurarsi, ad avviso del ricorrente,come una prova pre-assuntiva. Il primo motivo è inammissibile, p erché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello secondo cui la scrittura intercorrente tra le parti non aveva data certa e non era inserita nei registri e nelle scritture obbligatorie che l’imprenditore deve tenere, così da essere validamente opponibile in sede accertativa, né era stata data prova del versamento della ritenuta d’acconto sul pagamento del corrispettivo al collaboratore, cosicché gli assunti difensivi del ricorrente mirano esclusivamente a una rivalutazione del merito della vicenda. Il secondo motivo è inammissibile, perché,in primo luogo, la società ricorrente non riporta dove e quando abbia formulato analoga censura nei diversi gradi di merito. Esso, inoltre, contrasta con l’accertamento espresso dalla Corte territoriale, in riferimento al numero delle giornate lavorative, nel rilievo che “del periodo complessivo ne offre conferma [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Il terzo motivo è inammissibile, perché irrilevante e/o non decisivo, in quanto il ricorrente non spiega in cosa sarebbe potuto cambiare l’esito dell’accertamento ispettivo se il datore di lavoro (o un suo rappresentante) fosse stato presente al momento del primo accesso, né la mancata preventiva comunicazione dell’accesso ispettivo al datore di lavoro è prevista a pena di nullità dell’accertamento. Il quarto motivo è inammissibile, perché censura la valutazione della dichiarazione del lavoratore Cabib, resa agli ispettori il 15.9.2008, sulle modalità di effettuazione delle prestazioni, che è questione rimessa alla cognizione esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se correttamente motivata, come nella specie, nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, come, in genere, l’individuazione degli indici della subordinazione (Cass. nn. 1238/11, 5886/12) . In proposito la Corte d’appello può prendere a base del proprio convincimento anche le risultanze emergenti dal verbale ispettivo (secondo Cass. n. 14965/12, il verbale ispettivo è liberamente valutabiledal giudice in concorso con gli altri elementi probatori). Complessivamente il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione intimata esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d