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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 43496/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Siena, cui andranno trasmessi gli atti; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 9 maggio 2022 il Tribunale di Grosseto sollevava conflitto negativo di competenza - trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione - con il Magistrato di sorveglianza di Siena, che gli aveva trasmesso gli atti, con riguardo alla decisione sulla modifica delle prescrizioni connesse alla disposta applicazione della libertà vigilata per anni uno con la sentenza del 22 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siena aveva declinato la propria competenza a decidere sottolineando che si trattava di applicazione in via provvisoria della libertà vigilata disposta con la sentenza del 22 ottobre 2021, mentre non si era ancora tenuta l'udienza, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione definitiva della stessa misura.

Il Tribunale di Grosseto, in particolare, ha evidenziato che la sentenza, che aveva disposto la misura di sicurezza, era divenuta irrevocabile e che, pertanto, una volta esaurito il procedimento di accertamento del reato, era il Magistrato di sorveglianza competente in merito alle questioni concernenti l'applicazione della misura di sicurezza, così sollevando conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato la propria competenza.

2. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Magistrato di sorveglianza di Siena in linea con il condiviso principio, per cui «la competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 22122 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 266884 - 01).

Nell'affermare detto .principio questa Corte ha osservato che, «circa l'individuazione dell'autorità giudiziaria specificamente competente, deve ritenersi, per ragioni sistematiche, in mancanza di previsione normativa espressa, che la competenza per le valutazioni in ordine all'applicazione, alla revoca e alle modifiche delle misure di sicurezza in via provvisoria, cioè nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità di una sentenza di condanna, spetti al giudice che procede, in linea con quanto stabilito dall'art. 279 cod. proc. pen. per le analoghe situazioni relative alle misure cautelari [...] ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza irrevocabile ovvero quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali».

3. Nel caso in esame, la sentenza che ha assolto l'imputato per vizio totale di mente e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno con prescrizioni è divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2022.

La competenza deve essere, pertanto, riconosciuta al Magistrato di sorveglianza.

Non assume rilievo la circostanza che la misura di sicurezza sia stata applicata all'imputato nel corso del processo in via provvisoria e, successivamente, sia stata confermata con la sentenza, divenuta irrevocabile, poiché, come già rimarcato in un caso analogo, «il discrimen fra competenza del giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza appare [...] da individuarsi, in via sistematica, nel conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza» (Sez. 1, n. 2053 del 20/10/2021, dep. 2022).

4. Ciò considerato, il conflitto, come sopra delineato, deve essere risolto con l'affermazione della competenza il Magistrato di sorveglianza di Siena, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del il Magistrato di sorveglianza di Siena, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in data 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Siena, cui andranno trasmessi gli atti; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 maggio 2022 il Tribunale di Grosseto sollevava conflitto negativo di competenza - trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione - con il Magistrato di sorveglianza di Siena, che gli aveva trasmesso gli atti, con riguardo alla decisione sulla modifica delle prescrizioni connesse alla disposta applicazione della libertà vigilata per anni uno con la sentenza del 22 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siena aveva declinato la propria competenza a decidere sottolineando che si trattava di applicazione in via provvisoria della libertà vigilata disposta con la sentenza del 22 ottobre 2021, mentre non si era ancora tenuta l'udienza, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione definitiva della stessa misura. Il Tribunale di Grosseto, in particolare, ha evidenziato che la sentenza, che aveva disposto la misura di sicurezza, era divenuta irrevocabile e che, pertanto, una volta esaurito il procedimento di accertamento del reato, era il Magistrato di sorveglianza competente in merito alle questioni concernenti l'applicazione della misura di sicurezza, così sollevando conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato la propria competenza. 2. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Magistrato di sorveglianza di Siena in linea con il condiviso principio, per cui «la competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 22122 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 266884 - 01). Nell'affermare detto .principio questa Corte ha osservato che, «circa l'individuazione dell'autorità giudiziaria specificamente competente, deve ritenersi, per ragioni sistematiche, in mancanza di previsione normativa espressa, che la competenza per le valutazioni in ordine all'applicazione, alla revoca e alle modifiche delle misure di sicurezza in via provvisoria, cioè nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità di una sentenza di condanna, spetti al giudice che procede, in linea con quanto stabilito dall'art. 279 cod. proc. pen. per le analoghe situazioni relative alle misure cautelari [...] ai fini dell'individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza, la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza irrevocabile ovvero quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali». 3. Nel caso in esame, la sentenza che ha assolto l'imputato per vizio totale di mente e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno con prescrizioni è divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2022. La competenza deve essere, pertanto, riconosciuta al Magistrato di sorveglianza. Non assume rilievo la circostanza che la misura di sicurezza sia stata applicata all'imputato nel corso del processo in via provvisoria e, successivamente, sia stata confermata con la sentenza, divenuta irrevocabile, poiché, come già rimarcato in un caso analogo, «il discrimen fra competenza del giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza appare [...] da individuarsi, in via sistematica, nel conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza» (Sez. 1, n. 2053 del 20/10/2021, dep. 2022). 4. Ciò considerato, il conflitto, come sopra delineato, deve essere risolto con l'affermazione della competenza il Magistrato di sorveglianza di Siena, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del il Magistrato di sorveglianza di Siena, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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