CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26067/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che l'unico motivo formulato dal ricorrente è indeducibile in questa sede in quanto, si risolve nella prospettazione di vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e alla ritenuta idoneità della condotta minacciosa, laddove, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il 17 giugno 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria nell'interesse della parte civile con la quale si chiede il rigetto del ricorso; - che non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria; mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]