CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 02064/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 37/2026 sez. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34014/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: CANTATORE Cosimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 17/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Letta la nota di deposito trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha allegato certificato del casellario giudiziale aggiornato. Ricorso trattato in camera di consiglio, secondo quanto dispone il testo dell’articolo 611 comma 1 del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 17 luglio 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2064/2026 Roma, lì, 19/01/2026 21 aprile 2023, irrevocabile il 30 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, non riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “inosservanza ed erronea applicazione degli artt.634 e 20 e segg. cod. proc. pen.”. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potesse aver ingresso in sede di revisione, in quanto elemento che non incide sul proscioglimento. 1.1. Il motivo è inammissibile, nella completa irrilevanza del novum documentale trasmesso a mezzo p.e.c. La Corte territoriale ha correttamente argomentato la decisione (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, Lampada, Rv. 282522 – 01), giacché il testo dell'art. 631, cod. proc. pen., così dispone: "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". Nel rispetto di tale previsione testuale, questa Corte ha da sempre ritenuto che l'istanza di revisione deve investire in modo esaustivo la condanna riportata, tanto cioè da comportare rispetto al relativo capo il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 - 01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna; cfr. anche Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844 - 01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente). Sempre in applicazione del medesimo principio, è stata, infine, ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01)”. La domanda avanzata alla Corte di merito non era pertanto tale da poter determinare il proscioglimento del condannato nel corso dell’eventuale e futuro giudizio di revisione. 2-3. Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta “contraddittorietà evidente e manifesta illogicità della motivazione”, deducendo che “il materiale probatorio non è stato esaminato nella sua interezza”, con il terzo motivo si duole della “inosservanza ed erronea applicazione 630 e 634 cod. proc. pen.”, deducendo che “la Corte della revisione aderisce al costrutto messinese secondo cui il deposito dell’atto di pignoramento presso l’autorità marittima è atto giudiziale di impulso”. 2-3.1. I motivi sono entrambi inammissibili. Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, come invocato dal ricorrente, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 – 01). Con l’istanza di revisione, viceversa, il condannato ha chiesto alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] di rivalutare la prova della tipicità del fatto, che peraltro nel giudizio di cognizione risulta ampiamente divisata. 4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata applicazione della disposizione normativa contenuta nel testo dell’art. 131 bis cod. pen., attesa la evidente particolare tenuità del fatto. 4.1. Anche tale ultimo motivo partecipa della medesima sorte processuale di quelli che lo precedono. Il motivo è meramente assertivo e con esso si chiede alla Corte di legittimità, per la prima volta, l’applicazione di una causa di non punibilità del fatto tipico, il che significa che dall’eventuale accoglimento del motivo non dipenderebbe, come già ritenuto per il primo motivo, il proscioglimento del condannato. Il motivo partecipa pertanto di numerose cause di inammissibilità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186). 6. La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione alla fattispecie di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte, consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2026. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]