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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21636/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente - quanto al beneficio sospensivo della pena che concedeva subordinandolo all'integrale risarcimento del danno in favore della parte civile - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2019, che all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in complessivi euro

5.000. In particolare, secondo la contestazione, l'imputato, con una denuncia presentata ai Carabinieri il 22 marzo 2018, aveva incolpato falsamente [OSCURATO:PERSONA] del reato di lesioni ai suoi danni (questi lo avrebbe prima colpito con pugni in faccia all'impazzata e trascinato per strada, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], e poi, dopo l'aggressione, gli avrebbe tagliato la strada con la sua auto).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Vizio di motivazione.

L'episodio che ha dato vita alla querela dell'imputato (aggressione da parte del Caccamo per un banale equivoco mal interpretato) risulta confermato da tutte le parti in causa e Caccamo sporse a sua volta querela soltanto a seguito della archiviazione del procedimento a suo carico e non prima quando pur aveva saputo della querela (tanto da chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di parlare con l'imputato per farla ritirare).

La questione è stata affrontata in modo carente e contraddittorio dalla Corte di appello.

Risulta inoltre, quanto alla dinamica dei fatti (sia in ordine al luogo che all'effettivo contatto tra l'imputato e Caccamo e le minacce profferite da quest'ultimo), il contrasto delle dichiarazioni rese da Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], tra loro e con il racconto del Caccamo.

Andava quindi prestata maggiore attenzione al referto medico e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ritenute erroneamente inutilizzabili.

L'imputato anche ammettendo che avesse enfatizzato con la denuncia l'accaduto non ne ha modificato l'aspetto strutturale e la gravità, tenuto conto che a fronte delle minacce subite non avrebbe avuto motivo di denunciare falsamente le lesioni.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento del risarcimento del danno alla parte civile di euro 5.000, somma esorbitante rispetto alle capacità economiche del prevenuto.

Secondo un orientamento maggioritario e più recente il giudice prima di statuire detta condizione deve valutare sia pur sommariamente le condizioni economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento.

La Corte di appello non ha effettuato alcuna valutazione al riguardo e non emerge alcun elemento che faccia ritenere possibile l'adempimento della prestazione imposta, risulta per converso che l'imputato era soggetto avanti con gli anni, privo di occupazione e ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati, risultando per i restanti motivi inammissibile.

2. Il primo motivo declina censure non consentite, in quanto di puro fatto e in diretto confronto con il significato delle evidenze probatorie.

Le censure si rivelano la mera reiterazione delle stesse questioni sottoposte al giudice dell'appello, che la sentenza impugnata ha affrontato con motivazione adeguata e coerente con le evidenze esposte, nonché priva di salti logici.

Il ricorso sul punto si presenta aspecifico, in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, per individuare effettive carenze ed illogicità manifeste, ma finisce per sottoporre alla Corte di legittimità una personale, quanto non consentita, rilettura del compendio probatorio.

3. Fondato è invece il secondo motivo.

La Corte di appello, tenuto conto dell'unico precedente di cui era gravato l'imputato, ha ritenuto di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo all'integrale pagamento del risarcimento.

La motivazione sul punto della subordinazione si rivela carente.

Secondo un principio di diritto in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, al quale il Collegio intende dare continuità, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali eleme vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (per tutte, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021; Rv. 281510).

Effettivamente come dedotto nel ricorso, il ricorrente risultava all'epoca della sentenza impugnata ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tanto che la stessa Corte di appello aveva liquidato nella stessa data della sentenza impugnata le spese al difensore: tale elemento doveva far dubitare la stessa Corte territoriale della possibilità dell'imputato di soddisfare l'obbligo imposto (per un caso analogo, Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Rv. 274599).

4. Sulla base di quanto premesso, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno affinché sia effettuato un nuovo giudizio sul punto che si adegui ai principi sopra richiamati.

Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile con la declaratoria di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente - quanto al beneficio sospensivo della pena che concedeva subordinandolo all'integrale risarcimento del danno in favore della parte civile - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2019, che all'esito di giudizio abbreviato aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in complessivi euro 5.000. In particolare, secondo la contestazione, l'imputato, con una denuncia presentata ai Carabinieri il 22 marzo 2018, aveva incolpato falsamente [OSCURATO:PERSONA] del reato di lesioni ai suoi danni (questi lo avrebbe prima colpito con pugni in faccia all'impazzata e trascinato per strada, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], e poi, dopo l'aggressione, gli avrebbe tagliato la strada con la sua auto). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione. L'episodio che ha dato vita alla querela dell'imputato (aggressione da parte del Caccamo per un banale equivoco mal interpretato) risulta confermato da tutte le parti in causa e Caccamo sporse a sua volta querela soltanto a seguito della archiviazione del procedimento a suo carico e non prima quando pur aveva saputo della querela (tanto da chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di parlare con l'imputato per farla ritirare). La questione è stata affrontata in modo carente e contraddittorio dalla Corte di appello. Risulta inoltre, quanto alla dinamica dei fatti (sia in ordine al luogo che all'effettivo contatto tra l'imputato e Caccamo e le minacce profferite da quest'ultimo), il contrasto delle dichiarazioni rese da Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], tra loro e con il racconto del Caccamo. Andava quindi prestata maggiore attenzione al referto medico e alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ritenute erroneamente inutilizzabili. L'imputato anche ammettendo che avesse enfatizzato con la denuncia l'accaduto non ne ha modificato l'aspetto strutturale e la gravità, tenuto conto che a fronte delle minacce subite non avrebbe avuto motivo di denunciare falsamente le lesioni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento del risarcimento del danno alla parte civile di euro 5.000, somma esorbitante rispetto alle capacità economiche del prevenuto. Secondo un orientamento maggioritario e più recente il giudice prima di statuire detta condizione deve valutare sia pur sommariamente le condizioni economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento. La Corte di appello non ha effettuato alcuna valutazione al riguardo e non emerge alcun elemento che faccia ritenere possibile l'adempimento della prestazione imposta, risulta per converso che l'imputato era soggetto avanti con gli anni, privo di occupazione e ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati, risultando per i restanti motivi inammissibile. 2. Il primo motivo declina censure non consentite, in quanto di puro fatto e in diretto confronto con il significato delle evidenze probatorie. Le censure si rivelano la mera reiterazione delle stesse questioni sottoposte al giudice dell'appello, che la sentenza impugnata ha affrontato con motivazione adeguata e coerente con le evidenze esposte, nonché priva di salti logici. Il ricorso sul punto si presenta aspecifico, in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, per individuare effettive carenze ed illogicità manifeste, ma finisce per sottoporre alla Corte di legittimità una personale, quanto non consentita, rilettura del compendio probatorio. 3. Fondato è invece il secondo motivo. La Corte di appello, tenuto conto dell'unico precedente di cui era gravato l'imputato, ha ritenuto di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo all'integrale pagamento del risarcimento. La motivazione sul punto della subordinazione si rivela carente. Secondo un principio di diritto in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, al quale il Collegio intende dare continuità, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali eleme vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (per tutte, Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021; Rv. 281510). Effettivamente come dedotto nel ricorso, il ricorrente risultava all'epoca della sentenza impugnata ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tanto che la stessa Corte di appello aveva liquidato nella stessa data della sentenza impugnata le spese al difensore: tale elemento doveva far dubitare la stessa Corte territoriale della possibilità dell'imputato di soddisfare l'obbligo imposto (per un caso analogo, Sez. 5, n. 48913 del 01/10/2018, Rv. 274599). 4. Sulla base di quanto premesso, conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla disposta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno affinché sia effettuato un nuovo giudizio sul punto che si adegui ai principi sopra richiamati. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile con la declaratoria di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine al
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