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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1989

Cassazione n. 34398/2026

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ato a NAPOLI il 09/02/1989 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9650/26 Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Vista la sentenza impugnata (relativa a reato di evasione) ed esaminati gli atti; Considerato che le doglianze relative alla omessa esclusione della recidiva - bilanciata già nella sentenza di primo grado in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche - vanno lette alla luce delle deduzioni al riguardo formulate nell'atto di appello, connotate da assoluta aspecificità, siccome incentrate sulla pretermissione della contenuta gravità del fatto e della personalità del giudicabile; Osservato che, in relazione al profilo personologico dell'imputato, la Corte di appello ha evidenziato in termini stringati, ma congrui, il numero dei precedenti emergenti dal certificato del casellario giudiziale - specificamente richiamati - e la loro commissione in tempo ravvicinato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, articolato nell'unica indicata doglianza, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 09/02/1989 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9650/26 Letto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Vista la sentenza impugnata (relativa a reato di evasione) ed esaminati gli atti; Considerato che le doglianze relative alla omessa esclusione della recidiva - bilanciata già nella sentenza di primo grado in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche - vanno lette alla luce delle deduzioni al riguardo formulate nell'atto di appello, connotate da assoluta aspecificità, siccome incentrate sulla pretermissione della contenuta gravità del fatto e della personalità del giudicabile; Osservato che, in relazione al profilo personologico dell'imputato, la Corte di appello ha evidenziato in termini stringati, ma congrui, il numero dei precedenti emergenti dal certificato del casellario giudiziale - specificamente richiamati - e la loro commissione in tempo ravvicinato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, articolato nell'unica indicata doglianza, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P
Sentenza Cassazione n. 34398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris