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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00743/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1097/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Canfora, n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

S ICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] -n. 184/34/2013 , depositata in data 12 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 04/06/2010 [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza dell’esistenza di cartelle di pagamento ed estratti di ruolo a suo Cart.

Pag.

IRPEFe altro 1998-2006 carico relativi ad Irap, Irpef e Addizionali regionali per gli anni di imposta 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e ciò perché chiedeva notizie all’agente di riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] evidenziato che a carico della contribuente vi erano iscrizioni per un importo superiore a centomila euro.

2. La contribuente ricorreva dinanzi la C.t.p. di Catania avverso detti ruoli per ottenere l’annullamento della pretesatributaria a suo carico. 3.

La C.t.p., con sentenza n. 344/2/2012, depositata in data 21/02/2012, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la legittimità dei ruoli contestati.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r della Sicilia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Sicostituiva anche l’ufficio. 5.Il giudice d’appello, con sentenza n. 184/34/2013, depositata in data 12 aprile 2013, nel definire il gravame della parte contribuente, accoglieva la questione preliminare di rito proposta dal fisco e dichiarava l’inammissibilità del ricorso di primo grado avverso atti denominatiestratti di ruolo, che, neppure notificati, riportavanol’annotazione « riprodotto a solo titolo normativo e non riveste valore giuridico ».

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L’ufficio siè costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (impugnazione degli estratti di ruolo) » la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto che sono stati impugnati estratti di ruolo laddove, invece, il ricorso afferiva i ruoli scaturenti dall’esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sul modello di dichiarazione unico avente ad oggetto IRAP, IRPEF e Addizionale regionale.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (le notifiche delle cartelle)» la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto, non essendovi notifica alla contribuente degli estratti di ruolo, non vi era la possibilità di verificare la tempestività dello stesso.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 546 del 1992»la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto l’intempestività e l’inammissibilità dell’appello in assenza di notifica.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992» la contribuente lamenta che la C.t.r. non abbia ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge per fatto erroneo presupposto in sentenza, oggetto di un punto decisivo e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (le notificazioni)» la contribuente lamenta che l’Agenzia delle Entrate non abbia esibito la prova della notifica delle cartelle attraverso la produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate.

1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli articoli di legge 5 e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212» la contribuente lamenta che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all‘iscrizione a ruolo, non abbia dato corso alla fase interlocutoria di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. 2.La questione, attorno alla quale ruota tutta le vicenda, concerne la possibilità per il contribuente- che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza - d ’ impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.

In proposito, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito anzituttoche «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Pertanto, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi testè enucleati, l’estratto di ruolo non è impugnabile.

Sul punto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022, si è statuito che, con la norma in questione,il legislatore, nel regolare specifico caso di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.

Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. 07/04/2017, n. 9094; Sez.

Un.15/01/2021, n. 619), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.

È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost.3 luglio 1963, n. 113), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.

La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.

Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v.

Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del depositodi documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamentidi fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. riferimento alla inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, nel caso di specie, va data applicazione al principio di diritto secondo cui, "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla

I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"

4. In conclusione, alla luce della normativa intervenuta e della interpretazione datale dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, deve ribadirsi l’inammissibilità del ricorso della contribuente avverso gli estratti di ruolo in mancanza della deduzione, a mezzo di deposito di memoria ex art. 378 cod. proc. civ. delle condizioni previste dalla recente normativa.

5. In conclusione vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso ed assorbiti i rimanenti.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate, anche per effetto dello ius superveniens, esse vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta i primi tre motivi di ricorso dichiarando assorbiti gli altri.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1097/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Canfora, n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. S ICILIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] -n. 184/34/2013 , depositata in data 12 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 04/06/2010 [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza dell’esistenza di cartelle di pagamento ed estratti di ruolo a suo Cart. Pag. IRPEFe altro 1998-2006 carico relativi ad Irap, Irpef e Addizionali regionali per gli anni di imposta 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e ciò perché chiedeva notizie all’agente di riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] evidenziato che a carico della contribuente vi erano iscrizioni per un importo superiore a centomila euro. 2. La contribuente ricorreva dinanzi la C.t.p. di Catania avverso detti ruoli per ottenere l’annullamento della pretesatributaria a suo carico. 3. La C.t.p., con sentenza n. 344/2/2012, depositata in data 21/02/2012, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la legittimità dei ruoli contestati. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r della Sicilia, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento della domanda proposta in primo grado. Sicostituiva anche l’ufficio. 5.Il giudice d’appello, con sentenza n. 184/34/2013, depositata in data 12 aprile 2013, nel definire il gravame della parte contribuente, accoglieva la questione preliminare di rito proposta dal fisco e dichiarava l’inammissibilità del ricorso di primo grado avverso atti denominatiestratti di ruolo, che, neppure notificati, riportavanol’annotazione « riprodotto a solo titolo normativo e non riveste valore giuridico ». 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (impugnazione degli estratti di ruolo) » la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto che sono stati impugnati estratti di ruolo laddove, invece, il ricorso afferiva i ruoli scaturenti dall’esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sul modello di dichiarazione unico avente ad oggetto IRAP, IRPEF e Addizionale regionale. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (le notifiche delle cartelle)» la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto, non essendovi notifica alla contribuente degli estratti di ruolo, non vi era la possibilità di verificare la tempestività dello stesso. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 546 del 1992»la contribuente lamenta che la C.t.r. abbia ritenuto l’intempestività e l’inammissibilità dell’appello in assenza di notifica. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992» la contribuente lamenta che la C.t.r. non abbia ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge per fatto erroneo presupposto in sentenza, oggetto di un punto decisivo e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (le notificazioni)» la contribuente lamenta che l’Agenzia delle Entrate non abbia esibito la prova della notifica delle cartelle attraverso la produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli articoli di legge 5 e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212» la contribuente lamenta che l’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all‘iscrizione a ruolo, non abbia dato corso alla fase interlocutoria di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. 2.La questione, attorno alla quale ruota tutta le vicenda, concerne la possibilità per il contribuente- che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza - d ’ impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. In proposito, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito anzituttoche «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Pertanto, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi testè enucleati, l’estratto di ruolo non è impugnabile. Sul punto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022, si è statuito che, con la norma in questione,il legislatore, nel regolare specifico caso di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. 07/04/2017, n. 9094; Sez. Un.15/01/2021, n. 619), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: «Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost.3 luglio 1963, n. 113), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del depositodi documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamentidi fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. riferimento alla inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, nel caso di specie, va data applicazione al principio di diritto secondo cui, "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" 4. In conclusione, alla luce della normativa intervenuta e della interpretazione datale dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, deve ribadirsi l’inammissibilità del ricorso della contribuente avverso gli estratti di ruolo in mancanza della deduzione, a mezzo di deposito di memoria ex art. 378 cod. proc. civ. delle condizioni previste dalla recente normativa. 5. In conclusione vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso ed assorbiti i rimanenti. Attesa la peculiarità delle questioni trattate, anche per effetto dello ius superveniens, esse vanno compensate. P.Q.M. Rigetta i primi tre motivi di ricorso dichiarando assorbiti gli altri. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent
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