CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 05411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11360/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, V.LE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3546/2018 pubblicata il29/10/2018, R.G. n. 5545/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato il diritto di quest’ultimo “alla prosecuzione del rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] e al ripristino del rapporto di lavoro a decorrere dal 6.6.2011”, dichiarando altresì il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti, detratto l’aliunde perceptum; ha respinto, quindi, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria; 2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto, contrariamente al primo giudice, proponibili le domande del [OSCURATO:PERSONA] dirette ad accertare “la invalidità o inefficacia del licenziamento”, “la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. susseguenteal trasferimento del ramo di azienda”, “il rispristino del rapporto di lavoro con la società [OSCURATO:PERSONA]”; premesso, poi, in fatto che la società [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ceduto alla BTP [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) il ramo d’azienda “commesse lavori pubblici”, antecedentemente al licenziamento intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che da quel 6 giugno 2011 detta cessione fosse operativa “per tutti gli addetti a quel ramo d’azienda, compreso [OSCURATO:PERSONA], che faceva parte di tale ramo, pertanto a tale data era da intendersi già trasferito ai sensi dell’art. 2112 c.c. dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla BTP [OSCURATO:PERSONA]”; la Corte, invece, ha confermato la “improseguibilità” delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro avanzate dal lavoratore; 3. per la cassazione di tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria con tre motivi, ai quali segue la riproposizione di “questioni e motivi non affrontati dalla Corte di Appello di Roma”; non hanno svolto attività difensiva né [OSCURATO:PERSONA] né BTP [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 24 L.F. nonché degli artt. 13 e 53 d. lgs. n. 270 del 1999, criticando diffusamente la sentenza impugnata per aver negato l’improponibilità delle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società in amministrazione straordinaria e connesse al trasferimento di ramo d’azienda; per connessione può essere esaminato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione delle medesime norme avuto riguardo alla pretesa incompetenza funzionale del giudice del lavoro “in ordine alla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato al Sig. [OSCURATO:PERSONA]”; 2.i motivi sono infondati; la sentenza impugnata è conforme sul punto alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non si ravvisa ragione per discostarsi; è consolidato il principio secondo cui, anche nell’ipotesi di sottoposizione della società datrice alla procedura di amministrazione straordinaria, sussiste la perdurante competenza del giudice del lavoro in relazione a domande di mero accertamento o costitutive; è stata, infatti, effettuata la distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale); per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura (Cass. n. 13877 del 2004; Cass. n. 19271 del 2013; Cass. n. 15066 del 2017); tanto è stato ribadito ancora di recente, peraltro in una controversia con la medesima società ricorrente, dove si è anche precisato che, in tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell’imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l’impugnativa del licenziamento di un dipendente dell’impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro (Cass. n. 41586 del 2021); 3. con il secondo mot ivo si denuncia la violazione dell’art. 2112 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva le funzioni di dirigente responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la sede di Calenzano, facesse parte del ramo d‘azienda ceduto, mentre lo stesso risultava esplicitamente escluso dal contratto di cessione e dagli accordi sindacali intervenuti; si eccepisce che tale esclusione era legittima “a maggior ragione se si considera che, a fronte della novella dell’art. 2112 c.c. operata con il d. lgs. n. 276/2003, è stato eliminato il requisito della preesistenza del ramo d’azienda quale elemento necessario ai fini della legittimità del trasferimento”; il motivo non merita accoglimento; si denuncia il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. ma non viene individuato specificamente l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, atteso che la verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità (cfr., sui limiti del sindacato di legittimità nelle vicende relative a trasferimenti di rami d’azienda, Cass. n. 7364 del 2021, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); posto che, nell’ipotesi di cessione diramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art.2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all’interno delramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la nonappartenenza del lavoratore alramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall’art. 1406 c.c. (Cass. n. 6078 del 2021), nella specie le censure involgono apprezzamenti di fatto e valutazioni sulla prova circa l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al ramo d’azienda ceduto, che non possono trovare ingresso nel giudizio innanzi a questa Corte; quanto poi alla questione della preesistenza del ramo ceduto, la giurisprudenza di questa Corte, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, ha confermato la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell’alveo dell’art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) –pure sul rilievo che la conservazione dell’identità dell’entità ceduta, principiodi matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punti 61, 62 e 63), postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista – e costantemente ribadito successivamente con innumerevoli sentenze (tra le più recenti v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2–20; Cass. n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente (così Cass. n. 7364/2021 cit.); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un